1. E' consentita ai soggetti
legittimamente operanti ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito locale fino al rilascio
della concessione ovvero fino alla reiezione
della domanda e, comunque, non oltre il 31
gennaio 2001. Le domande di concessione per
la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri in ambito locale sono
presentate al Ministero delle comunicazioni
entro il 30 giugno 2000. I termini 31
gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti
dall'articolo 3, comma 3, del citato
decreto-legge n. 15 del 1999, sono
rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999
ed al 31 dicembre 1999.
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero 2), della legge 31
luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite
alle organizzazioni di volontariato e al
Corpo nazionale del soccorso alpino sono
assegnate entro il 31 luglio 2000. 1-ter.
All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero
4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la
parola: "quinto" e' sostituita
dalla seguente: "quarto".
1. I bacini televisivi in ambito locale,
di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
distinti in regionali, se aventi estensione
territoriale coincidente di norma con le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di
norma con il territorio delle province. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, entro
il 29 febbraio 2000, determina, ai fini
dell'adozione del disciplinare previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il
numero delle emittenti che possono operare
in ciascun bacino regionale e in ciascun
bacino provinciale. Laddove l'orografia del
territorio non consente di attribuire alle
province risorse in termini di frequenze, l'Autorita'
adotta provvedimenti per assicurare risorse
anche ai bacini provinciali.
1-bis. All'articolo 3, comma 19, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Sono
altresi' consentite le acquisizioni di
concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione sonora a carattere
comunitario e di concessionarie svolgenti
attivita' televisiva esercitata da soggetti
che hanno ottenuto la concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, da parte di
societa' cooperative prive di scopo di
lucro, di associazioni riconosciute e non
riconosciute o di fondazioni, a condizione
che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle
emittenti di radiodiffusione sonora operanti
in ambito locale di ottenere che la
concessione precedentemente conseguita a
carattere commerciale sia trasferita ad un
nuovo soggetto avente i requisiti di
emittente comunitaria".
1-ter. In attesa dell'adozione del
piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni dispone,
nei limiti delle risorse disponibili e su
base non interferenziale con altri legittimi
utilizzatori dello spettro radioelettrico,
l'assegnazione di frequenze ai titolari di
concessione radiofonica comunitaria in
ambito nazionale al fine di raggiungere i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 5,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. In
considerazione dell'elevato contenuto
culturale e sociale e dell'attivita' non a
fini di lucro, i titolari di concessioni di
cui al presente comma nell'esercizio
radiofonico possono avvalersi delle
sponsorizzazioni.
2. Alle emittenti televisive a carattere
comunitario di cui all'articolo 1, lettera
f), del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri,
approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 78/98
del 1o dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998, e' riservato il venti per cento del
totale delle concessioni assegnabili in
ciascun bacino provinciale e, comunque,
non meno di una concessione, ferma restando
la possibilita', per un medesimo soggetto,
di conseguire la copertura di cui al comma
4". Qualora entro il 31 gennaio
2001 non vi siano soggetti aventi titolo
alla predetta riserva, le concessioni sono
assentite a coloro che risultano utilmente
collocati nella graduatoria provinciale
relativa alle altre tipologie previste dal
predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle
domande di concessione, il Ministero delle
comunicazioni adotta entro il 31 marzo
2000 il disciplinare previsto dall'articolo
1, comma 6, lettera c), numero 6), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Per
ciascun bacino regionale e provinciale sono
redatte distinte graduatorie; una separata
graduatoria e' formata per le domande di
concessione a carattere comunitario.
4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere
piu' di una concessione per bacino in ambito
locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere
concessioni in piu' bacini regionali e
provinciali purche' riferiti rispettivamente
a regioni o province limitrofe, che servano
una popolazione complessiva non superiore a
15 milioni di abitanti con il limite massimo
complessivo di quattro regioni al nord
ovvero di cinque regioni al centro e al sud.
Chi ottiene una concessione per bacino
regionale non puo' ottenere concessioni per
bacini provinciali nella stessa regione. I
soggetti che chiedono la concessione per uno
o piu' bacini regionali possono chiedere in
subordine la concessione per uno o piu'
bacini provinciali nelle stesse regioni
ovvero per uno o piu' bacini provinciali di
altre regioni limitrofe. In sede di prima
attuazione, un medesimo soggetto che alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sia
titolare di piu' emittenti televisive locali
nell'ambito di uno stesso bacino, puo'
ottenere due concessioni nel medesimo
bacino. Un medesimo soggetto che sia
titolare di piu' emittenti televisive locali
nell'ambito di diversi bacini deve, nel
termine di sei mesi a decorrere dalla data
di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero
cedere il controllo delle emittenti
eccedenti i limiti di cui al presente comma.
5. Il richiedente la concessione
televisiva in ambito locale e' tenuto,
contestualmente alla domanda, al pagamento
di un contributo per spese di istruttoria
pari a lire dieci milioni per bacino
regionale, a lire un milione per
bacino provinciale ed a lire cinquecentomila
per concessione a carattere comunitario. Qualora
il medesimo soggetto presenti piu'
domande di concessione in ambiti locali, il
predetto contributo e' ridotto, per ogni
domanda successiva alla prima, del cinquanta
per cento. Ai fini del presente comma le
province autonome di Trento e di Bolzano
sono considerate bacino provinciale.
6. Ai fini della redazione della
graduatoria il punteggio conseguito dai
soggetti che hanno acquisito intere imprese
televisive legittimamente operanti ai sensi
del decretolegge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti
risultanti da operazioni di fusione o
incorporazione di soggetti legittimamente
operanti ai sensi del citato decreto-legge
n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per
cento. Sono escluse dall'ambito di
applicazione del presente comma le
acquisizioni operate ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
dell'articolo 3, comma 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al
presente comma devono sussistere al momento
della presentazionedella domanda di
concessione. E' in pari misura aumentato il
punteggio conseguito dalle emittenti locali
che partecipano a consorzi per la
realizzazione dei siti di trasmissione
individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, costituiti
anche da concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, previo accordo con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
che individuano le relative aree di
rispetto.
7. Le concessioni di cui al presente
articolo hanno validita' sino alla scadenza
del termine delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale.
7-bis. Ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di conferma delle concessioni
radiotelevisive private in ambito locale,
rilasciate ai sensi del decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 482, nonche' del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e'
richiesta l'acquisizione del parere previsto
dall'articolo 17, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223.