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Normativa

Legge 14 Gennaio 2000, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

GU n. 14 del 19-1-2000

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
   Art. 1. (Prosecuzione nell'esercizio
   e differimento di termini)
   Art. 2. (Rilascio delle concessioni)
   Art. 3. (Entrata in vigore)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini)

1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999.

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000. 1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".

Art. 2.
(Rilascio delle concessioni)

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".

1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attivita' non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1o dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il venti per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilita', per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4". Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione per bacino provinciale ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decretolegge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazionedella domanda di concessione. E' in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonche' del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e' richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

25.09.08

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