Art.52
(Interventi vari)
18.Il finanziamento annuale di cui all'articolo
27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di
euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000.
Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere
dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad
un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti,
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono
stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.
Art. 58.
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non
superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n.
407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"non superiore all'80 per cento".
Art. 74.
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella A, parte III, di cui
all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al
numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono
aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in
tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito
nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con
altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della
copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle
comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si
intende autorizzata.
|