Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Differimento di termini per la prosecuzione della
radiodiffusione televisiva in ambito locale e della
radiodiffusione sonora.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5,
per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che
costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio
della radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale, è differito al 15
marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della
domanda, che ottengono la concessione possono
acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti legittimamente eserciti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in
possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6,
8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
deliberazione n. 78 del 1o dicembre 1998, che non
ottengono la concessione, possono proseguire
l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli
obblighi del concessionario, fino all'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre
il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto
piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o
rami di azienda tra emittenti televisive locali
private e tra queste e i concessionari televisivi
nazionali che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura
del settantacinque per cento del territorio nazionale.
Fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale è differito il termine di cui all'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per
radiodiffusione sonora in tecnica digitale e,
successivamente all'effettiva introduzione di tale
sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica di cui alla predetta
legge. Fino all'adozione del predetto piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente
operanti possono proseguire nell'esercizio
dell'attività con gli obblighi e i diritti del
concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte
dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data
del 30 settembre 2001: a) se
emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a
carattere commerciale, la natura giuridica di società
di persone o di capitali o di società cooperativa che
impieghi almeno due dipendenti in regola con le
vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica
di società di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in
materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a
carattere comunitario, la natura giuridica di
associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli
amministratori dell'impresa non devono avere riportato
condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai
fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al
presente comma, le emittenti interessate inoltrano al
Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre
2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie,
secondo modalità definite dallo stesso Ministero
entro il 30 giugno 2001.
2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora
in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad
un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque
regioni al centro e al sud, purché le stesse siano
limitrofe e la popolazione complessivamente servita
non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese
che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto superino i predetti
limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro
sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero
delle comunicazioni dispone la sospensione
dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi
1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o
concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i
valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma
6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle
province autonome, nei siti individuati dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla
loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle
province autonome, purché ritenuti idonei sotto
l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle
comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi
inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino
al trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1,
sentiti i comuni competenti, ferme restando le
competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di
urbanistica ed edilizia per quanto riguarda
l'installazione degli impianti di telefonia mobile
anche ai fini della tutela dell'ambiente, del
paesaggio nonché della tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo
5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle
province autonome a carico dei titolari degli
impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di
riduzione a conformità, nei termini e con le modalità
ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50
milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e
dalle province autonome. In caso di reiterazione della
violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della
legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro delle comunicazioni,
dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle
province autonome, la disattivazione degli impianti,
alla quale provvedono i competenti organi del
Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione
delle azioni di risanamento.
Art. 2-bis.
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze
terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri,
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività
di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri,
da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel
bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
di trasmissioni televisive e servizi della società
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi,
ovvero definire intese, per la gestione dei relativi
impianti e per la diffusione dei programmi e dei
servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese
possono partecipare anche editori di prodotti e
servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in
tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonché sui canali
eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al
comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di
una concessione televisiva deve riservare, in ciascun
blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica
digitale, pari opportunità e comunque almeno il
quaranta per cento della capacità trasmissiva del
medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non
siano società controllanti, controllate o collegate,
ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti
da satellite ovvero via cavo e le emittenti
concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la
copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta corredata da un progetto
di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati
televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri
sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
concessionari televisivi in ambito locale o tra questi
e concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che le acquisizioni operate da questi
ultimi siano impiegate esclusivamente per la
diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo
restando quanto previsto dal penultimo periodo del
comma 1 dell'articolo. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri,
i soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora nonché i soggetti che
eserciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati
alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o
parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine
le emittenti richiedenti possono costituire consorzi,
ovvero definiscono intese, per la gestione dei
relativi impianti e per la diffusione dei programmi e
dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica
digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda
UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta corredata da un progetto
di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica
digitale su frequenze terrestri avviene secondo le
modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB
(digital audio broadcasting) per la radiodiffusione
sonora e per prodotti e servizi multimediali anche
interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i
programmi televisivi e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e
dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono
essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale
entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella predisposizione dei piani di
assegnazione delle frequenze sonore e televisive in
tecnica digitale adotta il criterio di migliore e
razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia
del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza
nazionale reti isofrequenziali per macro aree di
diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
licenze o le autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla
base dei piani di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate
dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento, adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi
del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n.
249, e con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione,
con individuazione delle rispettive responsabilità,
anche in relazione alla diffusione di dati, e
previsione del regime della licenza individuale per i
soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei princìpi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre
ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque
programmi radiofonici o almeno tre programmi
televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da
parte dei soggetti operanti in tale ambito e
identificazione dei programmi irradiati, fatta salva
l'articolazione anche locale delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per
la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle
comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un
apposito regolamento adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni
audiovisive anche interattive su bande di frequenza
terrestri attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e nelle altre bande
destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS
(multimedia wireless system). Le licenze di cui al
presente comma possono riguardare anche la
distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e
da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, alla società
concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione
di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco
di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I
blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro
contenenti i programmi della concessionaria pubblica
devono essere distinti dal blocchi di programmi
contenenti programmi degli altri operatori
radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero
delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle
seguenti: "l'Autorità adotta". Le
autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2,
comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica,
su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze nonché delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle norme di prevenzione
dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le
frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma
8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e le province interessate, fermo
restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le
regioni e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni adotta i
provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di
posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse
frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate
dando priorità ai soggetti che intendono diffondere
produzioni audiovisive di utilità sociale o
utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato
ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte
dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione
da satellite, le opere di installazione di nuovi
impianti sono innovazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso
codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi
non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Forum permanente per le comunicazioni
istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31
luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla
convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie
dell'informazione, finalizzato a definire una proposta
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per
la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un
programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia
delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva
digitale su frequenze terrestri e da satellite e per
l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a
larga banda, individuando contestualmente misure a
sostegno del settore.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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