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Normativa

Legge 6 novembre 2003, n. 313
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali 

GU n. 268 del 18-11-2003

La  Camera  dei  deputati  ed  il   Senato  della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 

1.  Prima  dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica: 

"Capo I

DISPOSIZIONI  GENERALI  IN  TEMA  DI   PARITA'  DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE  DURANTE  LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA".

 
2.  Dopo  l'articolo  11  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserito il seguente Capo: 

"Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI 

Art.  11-bis.  - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente  Capo  si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2.  Le  disposizioni  del  presente   Capo  non  si  applicano alla programmazione  regionale  o comunque locale della concessionaria del servizio  pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione  o  di  autorizzazione  o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art.  11-ter.  -  (Definizioni)  - 1. Ai fini del presente Capo si intende:

a)  per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario  di  autorizzazione  o   concessione  o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b)  per  "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio  e  comunque  il  notiziario  o  altro  programma   di contenuto informativo,  a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;
c)  per  "programma  di comunicazione politica", ogni programma in cui   assuma   carattere   rilevante    l'esposizione  di  opinioni  e valutazioni     politiche    manifestate   attraverso    tipologie   di programmazione  che  comunque   consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
Art.  11-quater.  -  (Tutela  del  pluralismo).  - 1. Le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo,attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e   l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto    della  liberta'  di  informazione,  sia  di   programmi  di comunicazione politica.
2.   Al   fine   di   garantire   la    parita'  di  trattamento  e l'imparzialita'  a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo  le  organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del  numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro    delle    comunicazioni    uno    schema   di   codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione  nazionale  della   stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei  giornalisti,  della   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e   le province autonome di Trento e di Bolzano e delle  competenti   Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica.   Decorso  tale termine senza che le organizzazioni abbiano    provveduto   a   presentare   uno    schema  di codice di autoregolamentazione,  il Ministro delle comunicazioni  propone comunque  uno  schema  di  codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra   lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano  e  delle  competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.3.  Il  codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve  comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei  comizi  elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con   riferimento  alle  fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti   radiofoniche   e   televisive  locali   che  accettano  di trasmettere   messaggi   politici    autogestiti   a  titolo  gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3  e  5.  Il   codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche  di   accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo  criteri   di  determinazione  dei  prezzi da parte di ogni emittente  che   tengano  conto  della  normativa  in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.

4.  La  Federazione nazionale della stampa   italiana, l'Ordine nazionale  dei  giornalisti,  la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e   le  province autonome di Trento e di Bolzano  e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta  giorni  dalla   ricezione  dello  schema di cui al comma 2. Lo schema,   con    i   relativi   pareri,  e'  immediatamente   trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5.  Entro  i  successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma  2  sottoscrivono  il  codice  di   autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'.  Decorso  tale termine senza che le organizzazioni di cui  al  comma  2  abbiano  provveduto  a   sottoscrivere il codice di autoregolamentazione,  il Ministro delle comunicazioni emana comunque con  proprio  decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione  acquista  efficacia   nei  confronti di tutte le emittenti  radiofoniche  e   televisive  locali il giorno successivo a quello  di  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art.  11-quinquies.  -  (Vigilanza  e   poteri  dell'Autorita) - 1. L'Autorita'  vigila  sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo  e  di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo  11-quater,  nonche'  delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.

2.  In  caso  di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti  politici  interessati  ovvero del Consiglio nazionale degli utenti  istituito  presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del  presente  Capo  o  del  codice  di   autoregolamentazione  di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di  cui  al  comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni  provvedimento,  anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare glieffetti  di  tali  comportamenti  e  puo'   ordinare,  se del caso, la programmazione  di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia   possibile   ordinare   trasmissioni  a  carattere  compensativo, l'Autorita'    puo'   disporre   la   sospensione  delle   trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3.  L'Autorita'  verifica  il  rispetto   dei  propri provvedimenti dottati  in  applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso  di  inottemperanza,  irroga   nei  confronti  dell'emittente  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  di   cui al presente articolo possono   essere   impugnati    dinanzi   agli   organi  di  giustizia amministrativa   in   sede   di  giurisdizione   esclusiva,  ai  sensi dell'articolo  23-bis  della  legge   6  dicembre  1971,  n. 1034. La competenza   di   primo  grado  e'  attribuita  in  via  esclusiva   ed inderogabile  al  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art.  11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell'Autorita) -  1.  L'Autorita'  adegua  le  proprie   disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art.  11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per  le  emittenti  locali)  - 1. A decorrere dal giorno successivo a quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale del decreto del Ministro   delle  comunicazioni  di   cui  al  comma  5  dell'articolo 11-quater,  cessano   di  applicarsi  alle  emittenti  radiofoniche  e televisive  locali  le  disposizioni  di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".

3.  Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica: 

"Capo III

DISPOSIZIONI FINALI".

Art. 2.

1.  Con  effetto  dal  giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di  cui  al  comma  5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima   legge  n. 28 del  2000  sono   apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al comma  1  dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "o a pagamento";
b) il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato;
c)  al  comma  6  dell'articolo  3   sono  soppresse le parole: "la denominazione "messaggio    autogestito   gratuito"   o    "messaggio autogestito a pagamento" e";
d) al comma 7 dell'articolo 3 e' soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
f) al  comma  8  dell'articolo  4  sono   soppresse  le parole: "e locali";
g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: "da 3 a 7" sono sostituite dalle seguenti: " 3 e 4";
h)  alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "o a pagamento".        

Art. 3. 

1.  A  decorrere  dal  giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di  cui  al  comma  5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di   applicarsi  alle  emittenti  radiofoniche  e televisive locali le disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

Art. 4. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data a Roma, addi' 6 novembre 2003 

CIAMPI 
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

 

10.10.08

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