La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica:
"Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI
PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE
ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA".
2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
e' inserito il seguente Capo:
"Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI
LOCALI
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le
disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e
televisive locali.
2. Le disposizioni del presente
Capo non si applicano alla programmazione regionale o
comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei
soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o
comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. - (Definizioni) - 1. Ai
fini del presente Capo si intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o
concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale
radio e comunque il notiziario o altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,
caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma
in cui assuma carattere rilevante
l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche manifestate attraverso
tipologie di programmazione che comunque
consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso
di piu' trasmissioni.
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). - 1. Le
emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire
il pluralismo,attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e
l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto
della liberta' di informazione, sia di
programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la
parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i
soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino
almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o
televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al
Ministro delle comunicazioni uno
schema di codice di autoregolamentazione sul quale
devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della
stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano
provveduto a presentare uno
schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle
comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul
quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana,
dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.3. Il codice di autoregolamentazione di
cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di
convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica
secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle
emittenti radiofoniche e televisive locali
che accettano di trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il
codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di
accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri
di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che
tengano conto della normativa in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di
comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa
italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con
i relativi pareri, e' immediatamente
trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua
ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le
organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di
autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni,
come deliberato dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le
organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a
sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle
comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di
autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia
nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e
televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e
poteri dell'Autorita) - 1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei
principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di
autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle
disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su
denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio
nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in
violazione del presente Capo o del codice di
autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni
regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei
confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad
eliminare glieffetti di tali comportamenti e puo'
ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere
compensativo. Qualora non sia possibile ordinare
trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita'
puo' disporre la sospensione delle
trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorita' verifica il rispetto
dei propri provvedimenti dottati in applicazione delle
disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga
nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorita' di
cui al presente articolo possono essere impugnati
dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa in sede di giurisdizione
esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di
primo grado e' attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell'Autorita) - 1.
L'Autorita' adegua le proprie
disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.
Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui
al Capo I per le emittenti locali) - 1. A decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di
cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano
di applicarsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".
3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e' inserita la seguente rubrica:
"Capo III
DISPOSIZIONI FINALI".
Art. 2.
1. Con effetto dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le
parole: "o a pagamento";
b) il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 6 dell'articolo 3
sono soppresse le parole: "la denominazione "messaggio
autogestito gratuito" o
"messaggio autogestito a pagamento" e";
d) al comma 7 dell'articolo 3 e' soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
f) al comma 8 dell'articolo 4 sono
soppresse le parole: "e locali";
g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: "da 3
a 7" sono sostituite dalle seguenti: " 3 e 4";
h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono
soppresse le parole: "o a pagamento".
Art. 3.
1. A decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di
applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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