Art.4, commi 1-5, 190
(Finanziamento
agli investimenti)
1. Per l'anno
2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in
regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento,
che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il
fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale
terrestre (T-DVB/C-DVB) e la
conseguente
interattivita', e' riconosciuto un contributo
statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e'
disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi'
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che
acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente
per la trasmissione o
la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il
contributo e' corrisposto mediante uno
sconto di ammontare corrispondente, praticato
sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta
entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al
comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente
sulle prime bollette di pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione
in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e'
riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita' di attribuzione dei contributi statali. In ogni
caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere
cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello
di cui al comma 1 quando erogati,
direttamente o indirettamente, da parte dello
stesso fornitore di servizi nei confronti del
medesimo utente. Il contributo per l'acquisto
o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a
condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i
fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la
ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo
80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto
finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura
paritaria, per una quota pari al 10 per
cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche,
le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I
nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio
2004.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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