Art. 1.
Modifiche all'articolo 10 della
legge 3 maggio 2004, n. 112
1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare»
sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione
commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente
periodo: «E' comunque vietata ogni forma di
comunicazione pubblicitaria avente come oggetto
bevande contenenti alcool all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni
pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive»;
c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato
per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Commissione
parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta
giorni dall'assegnazione»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II
del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e'
inserito il seguente periodo: «In caso di violazione
delle medesime norme non e' comunque ammesso il
pagamento in misura ridotta e non si applicano le
disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31
della legge n. 223 del 1990»;
f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale
degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso
assicurata un'adeguata partecipazione di esperti
designati da associazioni qualificate nella tutela dei
minori, nonche' da associazioni rappresentative in
campo familiare ed educativo o impegnate nella
protezione delle persone con disabilità».
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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