Legge 29 novembre 2007, n. 222
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità sociale
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Art. 16. Disposizioni in materia di sistema
digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli
importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad
apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli
apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica
analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori
a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore
non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni
in tecnica digitale». Per gli apparecchi già
distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi
ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli apparecchi televisivi
venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul
territorio nazionale integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione dei servizi della
televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli apparecchi televisivi
venduti ai consumatori sul territorio nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione
dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come
modificato dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è
sostituita dalla seguente:
«p); «ambito locale televisivo» l'esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o
più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione nazionale; l'ambito è
denominato «regionale» o «provinciale» quando il
bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva è unico e ricade nel territorio di una
sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito
locale televisivo» riportata senza specificazioni si
intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale»;
b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza,
e nel rispetto della definizione di ambito locale
televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
un medesimo soggetto può detenere, anche tramite
società controllate o collegate, un numero plurimo di
concessioni e autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di
diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 29».
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