Art. 2
132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta' pari
o superiore a settantacinque anni e con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a
euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi,
e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio
televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso
e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta
al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna
annualita' evasa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono indicate le
modalita' applicative delle disposizioni di cui al
presente comma.
294. In applicazione dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e` attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna
impresa.
295. A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalita` e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma
293.
296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo e` effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma gia` assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all’esito dei conteggi
ufficiali.
297. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
298. All’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1ş ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all’ammontare dei contributi, quali indicati nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,».
300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementato di 20 milioni di euro per l’anno
2008.
302. All’articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicita` di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri
media».
301. All'articolo 44 del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e deve
riguardare opere prodotte per almeno la meta' negli
ultimi cinque anni" sono soppresse; b) al comma
2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
criteri per la qualificazione delle opere di
espressione originale italiana, ai fini del presente
articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro
delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le emittenti televisive, i fornitori di
contenuti televisivi e i fornitori di programmi in
pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, in particolare nelle
fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee
degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere
cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e
le piattaforme distributive, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riserva alle opere
europee degli ultimi cinque anni una quota minima del
20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10
per cento alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti
televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla
giurisdizione italiana, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano una quota non
inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti
annui, cosi' come indicati nel conto economico
dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e
all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non
sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale,
inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti
terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei
suddetti introiti destinata alle opere europee, le
emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in
chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di
contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno
il 35 per cento alle opere di espressione originale
italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di
prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.
La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate
da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni
una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonche´ i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli
introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all'interno di questa quota, nel contratto di servizio
e' stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento
da destinare alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare
a opere di animazione appositamente prodotte per la
formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi
prestati su richiesta del consumatore, gli operatori
di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle
condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno
finanziario delle opere audiovisive europee,
destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico
di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a
pagamento indipendentemente dalla tecnologia di
trasmissione, secondo criteri e modalita' stabiliti
dall'Autorita' con apposito regolamento da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con particolare riferimento ai
programmi in pay-per-view a prevalente contenuto
cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui
al presente comma devono essere in ogni caso
commisurati all'effettiva disponibilita' di opere
rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi
precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al
loro successo nelle sale cinematografiche italiane,
secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'
con apposito regolamento da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In merito all'obbligo di programmazione
della sottoquota del 20 per cento di opere
cinematografiche di cui al presente comma, e' previsto
un periodo transitorio di dodici mesi per consentire
ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi
in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto
obbligo"; d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: "5. L'Autorita' adotta entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione un regolamento che definisce le modalita'
di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo nel rispetto dei princi'pi di
riservatezza previsti dal codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in
caso di inadempienza".
302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del
testo unico della radiotelevisione di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modifiche: a) le parole: "da 1.040 euro
a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"da 5.165 euro a 51.646 euro"; b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche
nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed
enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi,
da agenzie pubblicitarie o centri media".
Art. 3
164. La presente legge entra in vigore il 1ş gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
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