Art. 8-novies. Modifica all'articolo 15, comma
1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge
3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito
della procedura di infrazione n. 2005/5086
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
della radio-televisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici
per la concessione dei diritti di uso delle
radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,
previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse
generale, la disciplina per l'attività di operatore
di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo
25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi
del regolamento di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato
il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio
2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente
normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il
trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari
di autorizzazione generale avviene nel rispetto
dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del
relativo programma di attuazione di cui all'articolo
42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso
delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive
digitali saranno assegnati, in base alle procedure
definite dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del
21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su
criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art.
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare
attuazione al piano di assegnazione delle frequenze,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, è definito,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, un
calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e
delle rispettive scadenze.
Art. 8-decies. Modifiche al testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n.
2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303
1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo
sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m)
e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel
caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti
pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da
agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il
comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al
comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, è abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e
2».
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