Legge 16 gennaio 2008, n. 16
Modifica
all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico
(personal computer) nello svolgimento della prova
scritta dell'esame di idoneità professionale per
l'accesso alla professione di giornalista.
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Art. 1
1. All'articolo 32 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, è aggiunto,in fine, il seguente
comma:
«Per lo svolgimento della prova scritta è consentito
l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal
computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria
secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il
Ministero della giustizia».
2. Entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo
provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le
modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo
alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
La presente legge, munita dei
sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
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