Art. 10-sexies - Differimento dell'applicazione di
disposizioni in materia di contributi all'editoria
1. Nelle more della riforma organica del settore
dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti
disposizioni: a) per i contributi relativi all'anno
2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente
alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10
dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4
dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e'
corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un
contributo pari al 100 per cento dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo` comunque
essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7
agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e successive modificazioni, per i contributi relativi
all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per
cento dell'importo calcolato secondo i parametri
stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non
puo' comunque essere superiore a quello spettante per
l'anno 2008; c) all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni, le parole: "2007
e 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"2007, 2008 e 2009". All'articolo 39, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: "all'annualita'
2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'annualita' 2009". All'articolo 1, comma 574,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"aumentare su base annua di una percentuale
superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l'anno di riferimento dei contributi" sono
sostituite dalle seguenti: "essere superiori a
quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno
2008"; d) per i contributi relativi all'anno
2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani
editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si
applica una riduzione del 50 per cento del contributo
complessivo calcolato per ciascun soggetto; e) per i
contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non
si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7
marzo 2001, n. 62, nonche' gli articoli 4, comma 3, e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti
salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero
dello sviluppo economico. Per i contributi relativi
agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli
articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della
citata legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
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