IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni per modificare i requisiti di
accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle
imprese editrici, in modo da conseguire effetti di
risanamento della contribuzione pubblica, una più
rigorosa selezione dell’accesso alle risorse,
nonché risparmi nella spesa pubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di
sostegno all’editoria, le disposizioni del presente
decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle
risorse, attraverso meccanismi che correlino il
contributo per le imprese editoriali agli effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in
conformità con le finalità di cui all’articolo 29,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui
all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani
editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge
7 agosto 1990, n. 250 nonché le imprese di cui all’articolo
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione
che la testata edita sia venduta, per le testate
nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento
delle copie distribuite e, per le testate locali,
nella misura di almeno il 35 per cento delle copie
distribuite. Si considera testata nazionale quella
distribuita in almeno tre regioni e con una
percentuale di distribuzione in ciascuna regione non
inferiore al 5 per cento della propria distribuzione
totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate
le modalità e le condizioni contrattuali che regolano
l’eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie
distribuite si intendono quelle poste in vendita in
edicola o presso punti di vendita non esclusivi,
tramite contratti con società di distribuzione
esterne, non controllate né collegate all’impresa
editrice richiedente il contributo e quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse e vendute tramite
strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad
un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia
individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al
calcolo le copie vendute mediante abbonamento
sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità
di copie, qualora tale abbonamento individui
specificamente i singoli beneficiari e qualora il
prezzo di vendita della singola copia venduta in
abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del
prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie
cedute in connessione con il versamento di quote
associative destinate alla sottoscrizione di
abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa
doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi è
necessario altresì che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente,
da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con
prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei
soci dipendenti della cooperativa con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito
della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative
devono comunque essere in possesso del requisito della
mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento
dei contributi;
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le
imprese di cui all’articolo 153, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di
quotidiani, abbiano impiegato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con
prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici
di periodici, abbiano impiegato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con
prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e
alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano
attestati da dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, rese dal legale rappresentante dell’impresa,
e siano comprovati da apposita certificazione
analitica rilasciata da una società di revisione
iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L’obbligo della relazione di
certificazione dei bilanci, previsto dall’articolo
6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che
editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero, si estende ai dati relativi alle copie
distribuite e vendute, con specificazione delle
diverse tipologie di vendita. Le autorità
diplomatiche o consolari competenti ai sensi del
medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera
documentazione istruttoria richiesta per la
concessione del contributo, ai fini dell’inoltro al
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione
degli utili, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a
tutte le imprese editrici che percepiscono i
contributi diretti.
7. Le domande relative al credito
di imposta sulla carta, per l’anno 2011, di cui all’articolo
1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si
intendono regolarmente pervenute, purché inviate
mediante raccomandata postale o tramite posta
certificata entro la data di scadenza prevista dal
relativo bando.
7-bis. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2012, il requisito temporale
previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto
alle cooperative di giornalisti che si costituiscono
ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora
dette cooperative subentrino al contratto di cessione
in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto
accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi
previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono
esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1,
comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione
in uso della testata.
7-ter. All’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
le parole: “imprese strumentali” sono inserite le
seguenti: “, delle cooperative che operano nel
settore dello spettacolo, dell’informazione e del
tempo libero”
Art. 1-bis
Contributi a favore di periodici italiani pubblicati
all’estero
1. Nell’ambito delle risorse stanziate sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto
del limite di cui all’articolo 2, comma 1, a
decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, è
autorizzata la corresponsione dell’importo
complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d’anno,
di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all’estero da almeno tre anni e di
pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale
edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero
da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo
oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le
pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo
conto della loro diffusione presso le comunità
italiane all’estero, del loro apporto alla
diffusione della lingua e della cultura italiane, del
loro contributo alla promozione del sistema Italia all’estero,
della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per
la concessione dei contributi di cui al comma 1,
tenendo conto del numero di uscite annue, del numero
di pagine pubblicate, del numero di copie vendute
anche in formato digitale, e riservando una apposita
quota parte dell’importo complessivo di cui al comma
1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze
politiche, culturali e religiose.
4. È istituita una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti
di ammissione ai contributi di cui al presente
articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonché da rappresentanti del Consiglio
generale degli italiani all’estero, della
Federazione unitaria della stampa italiana all’estero,
della Federazione nazionale della stampa italiana e
della Consulta nazionale delle associazioni di
emigrazione. Ai componenti della commissione non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque
denominato ed alle spese di funzionamento si provvede
con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano
nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal
comma 4 del presente articolo. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi
titolo spettano contributi ridotti mediante riparto
proporzionale.
2. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, il
contributo, che non può comunque superare quello
riferito all’anno 2010, è così calcolato:
a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei
costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati
in un importo massimo di 120.000 euro annui e di
50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista
e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta,
per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle
agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti
costi devono essere direttamente connessi all’esercizio
dell’attività editoriale per la produzione della
testata per la quale si richiedono i contributi ed i
relativi pagamenti devono essere effettuati tramite
strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal
bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i
contributi e dal relativo prospetto analitico dei
costi. Tale prospetto deve far parte della relazione
di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea
documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo
3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.
250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti
dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi
editoriali consistenti nella predisposizione, anche
parziale, di pagine del giornale e per attività di
consulenza. L’importo complessivo di tale quota non
può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i
quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i
quotidiani locali e per le imprese editrici di
giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma
2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000
euro per i periodici. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di
applicazione della presente lettera;
b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta
per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i
quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale
quota non può comunque essere superiore all’effettivo
prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo
complessivo di tale quota di contributo non può
comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i
quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini
e le modalità di applicazione della presente lettera.
3. Per copie vendute si intendono
quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o
punti di vendita non esclusivi, o spedite in
abbonamento a titolo oneroso, purché considerate
ammissibili in conformità ai criteri specificati all’articolo
1, comma 3.
4. Il presente articolo non si
applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse
complessivamente destinabili a tali contributi sono
pari al 5 per cento dell’importo stanziato, per i
contributi diretti alla stampa, sul pertinente
capitolo del bilancio del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, si procede alla liquidazione del contributo
mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d’informazione
radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento dei costi
sostenuti per il personale e per la diffusione,
risultanti dal bilancio certificato da una società di
revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell’articolo 44,
comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi
all’anno 2010, le imprese radiofoniche private che
abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230,
mantengono la possibilità di avere il contributo fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in
tal caso prioritariamente nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra
gli aventi diritto.
6. All’articolo 4, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “70 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per
cento”. Al comma 2 del medesimo articolo le parole:
“l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“il 50 per cento”.
7. L’erogazione dei contributi
diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui
all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per
la conclusione del procedimento relativo all’erogazione
dei contributi scade il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di presentazione delle relative
domande. A tale data il provvedimento è adottato
comunque sulla base delle risultanze istruttorie
acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme
indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva
di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n.
416, rappresentanti delle categorie operanti nei
settori della stampa e dell’editoria, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio
2004, n. 215.
Art. 3
Editoria digitale
1. Le imprese editrici di cui all’articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonché le imprese di cui all’articolo 20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, che abbiano
percepito i contributi per l’anno 2011, possono
continuare a percepire i contributi qualora la testata
sia pubblicata, anche non unicamente, in formato
digitale. La testata deve comunque essere accessibile
on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire
un’informazione quotidiana composta da informazione
autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con
un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i
quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali,
18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento
e la diversificazione delle politiche editoriali delle
imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione
di periodicità. A tale fine, per le testate in
formato digitale, si prescinde dai requisiti di
accesso di cui all’articolo 1, comma 2. Ai fini
degli adempimenti relativi all’iscrizione della
testata in formato digitale al registro degli
operatori di comunicazione, si applica l’articolo 16
della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione
ivi prevista si applica anche con riferimento agli
obblighi di cui all’articolo 6 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia
pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione
digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa
non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate
ma solo a dare apposita comunicazione al registro
degli operatori di comunicazione.
3. Fermo restando il rispetto dei
tetti massimi previsti dall’articolo 2, il
contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i
primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed
una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni
copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota
non può comunque essere superiore all’effettivo
prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato
digitale, i costi di produzione della edizione
cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo
2, concorrono con quelli relativi alla edizione in
formato digitale, nei limiti dell’importo
complessivo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a).
4. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti
di cui al comma 1, per testate in formato digitale si
intendono quelle migrate a un sistema digitale di
gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di
gestione di spazi pubblicitari digitali, anche
attraverso soggetti concessionari di spazi
pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento
di commenti da parte del pubblico, con facoltà di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema
di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi
mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile,
in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate
devono essere altresì dotate di un sistema di
pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti
e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma
che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento
digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma
sono oggetto, per ciascuna annualità, di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
specificate le tipologie dei costi ammissibili per la
pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è
aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le
caratteristiche tecniche delle testate digitali.
5-bis. All’articolo 43, comma 10,
del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, dopo le parole: “dall’editoria
elettronica e annuaristica anche per il tramite di
internet” sono inserite le seguenti: “, da
pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da
motori di ricerca, da piattaforme sociali e di
condivisione,”.
5-ter. All’articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249, dopo le parole: “le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici,” sono inserite le seguenti:
“sul web e altre piattaforme digitali fisse o
mobili,”.
Art. 3-bis
Semplificazioni per periodici web di piccole
dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su
supporto informatico e diffuse unicamente per via
telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano
fatto domanda di provvidenze, contributi o
agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui
da attività editoriale non superiori a 100.000 euro,
non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo
1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7
marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le
disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26
novembre 2008, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi
annui da attività editoriale si intendono i ricavi
derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma,
ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a
pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
privati.
Art. 4
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, per assicurare una adeguata certificazione
delle copie distribuite e vendute e nell’intento di
agevolare la diffusione della moneta elettronica, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la
tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali
quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli
opportuni strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre. La gestione degli
strumenti informatici e della rete telematica è
svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la
partecipazione di tutti i componenti della filiera
distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete,
la gestione dati e i costi di collegamento. Per
sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori,
è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di
cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di
imposta, per l’anno 2012, per un importo non
superiore ai risparmi accertati con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,
comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di
euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3,
per un importo complessivo non superiore a 10 milioni
di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per
le finalità di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
per il quale e’ concesso ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Esso non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le condizioni, i termini e le modalità di
applicazione del presente articolo anche con riguardo
alla fruizione del credito di imposta al fine del
rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
monitoraggio.
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l’applicazione
dell’articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il
rimborso in favore della società Poste Italiane
S.p.A. relativo all’applicazione delle tariffe
agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali
nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010,
è pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012 per
gli invii non omologati destinati alle aree
extraurbane, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe
per le spedizioni di prodotti editoriali, ad
esclusione dei libri spediti tramite pacchi,
effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46. Resta ferma l’applicazione delle
tariffe piene ai fini della determinazione dei
rimborsi in favore della società Poste Italiane
S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il
31 dicembre 2009. Dall’applicazione del presente
comma devono derivare risparmi pari almeno a 10
milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l’autorizzazione
di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono
destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al
comma 1, nonché per le ulteriori politiche di
sostegno e sviluppo del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono
svolgere attività connesse all’erogazione di
servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni
mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il
tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli
archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al
comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati
trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 5
Pubblicità istituzionale
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione
della spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne
di comunicazione istituzionale promosse dalle
amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30
aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di
riferimento per l’efficientamento della suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di
acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto
conto delle informazioni e dei dati forniti dalle
Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali
dello Stato procedono all’acquisto degli spazi di
cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal
Dipartimento per l’informazione e l’editoria e
alle condizioni economiche previste dagli accordi
quadro di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno
2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell’interesse
pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini
delle informazioni di carattere istituzionale, le
concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa
basata sul costo unitario più basso applicato sul
mercato al momento della stipula dell’accordo
quadro, che viene rinnovato annualmente.
Art. 5-bis
Semplificazioni in materia di editoria per le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e
le associazioni d’arma e combattentistiche
1. Al fine di semplificare il quadro normativo
relativo alle tariffe postali per la spedizione di
prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell’editoria
non profit, alle spedizioni postali di stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate
alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento
postale, effettuate dalle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e
dalle associazioni d’arma e combattentistiche, può
essere applicato il medesimo trattamento tariffario
previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del
2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13
novembre 2002, recante “Prezzi per la spedizione di
stampe in abbonamento postale non iscritte al registro
nazionale delle stampe e non rientranti nella
categoria ‘no profit’”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non
si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla
società Poste italiane S.p.A., di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46.
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,
a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera
a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
d-ter) l’articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo
2001, n. 62;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1983, n. 48.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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