Art. 1. Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel
rispetto dei principi dell'Unione europea in materia
di concorrenza e di libertà di circolazione,
disciplina le professioni non organizzate in ordini o
collegi.
2. Ai fini della presente legge,
per «professione non organizzata in ordini o
collegi», di seguito denominata «professione», si
intende l'attività economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a favore
di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attività
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile,
delle professioni sanitarie e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle
professioni di cui al comma 2 contraddistingue la
propria attività, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l'espresso riferimento,
quanto alla discplina applicabile, agli estremi della
presente legge. L'inadempimento rientra tra le
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del
medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è
libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e
sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica,
nel rispetto dei principi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della
correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione
dell'offerta dei servizi, della responsabilità del
professionista.
5. La professione è esercitata in
forma individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art. 2. Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la
professione di cui all'art. 1, comma 2, possono
costituire associazioni a carattere professionale di
natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine
di valorizzare le competenze degli associati e
garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole
associative delle associazioni professionali
garantiscono la trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli
associati, l'osservanza dei principi deontologici,
nonché una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali
promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la
formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta
professionale degli associati e stabiliscono le
sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per
le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme
di garanzia a tutela dell'utente, tra cui
l'attivazione di uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore, presso il quale i committenti
delle prestazioni professionali possano rivolgersi in
caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai
sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonché ottenere informazioni relative all'attività
professionale in generale e agli standard qualitativi
da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati
l'adozione e l'uso di denominazioni professionali
relative a professioni organizzate in ordini o
collegi.
6. Ai professionisti di cui
all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle
associazioni di cui al presente articolo, non è
consentito l'esercizio delle attività professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie di
soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso
dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni
professionali di cui al presente articolo e delle
forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano,
con assunzione di responsabilità dei rispettivi
rappresentanti legali, di essere in possesso dei
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto
applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6
e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo
economico nel proprio sito internet, unitamente agli
elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
presente legge.
Art. 3. Forme aggregative delle
associazioni
1. Le associazioni professionali di
cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia,
possono riunirsi in forme aggregative da esse
costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative
rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in
piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno
funzioni di promozione e qualificazione delle
attività professionali che rappresentano, nonché di
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad
esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni
nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle
singole associazioni, esse possono controllare
l'operato delle medesime associazioni, ai fini della
verifica del rispetto e della congruità degli
standard professionali e qualitativi dell'esercizio
dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle
stesse associazioni.
Art. 4. Pubblicità delle associazioni
professionali
1. Le associazioni professionali di
cui all'art. 2 e le forme aggregative delle
associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio
sito web gli elementi informativi che presentano
utilità per il consumatore, secondo criteri di
trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui
autorizzano i propri associati ad utilizzare il
riferimento all'iscrizione all'associazione quale
marchio o attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli
articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche
le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale
dell'associazione professionale o della forma
aggregativa garantisce la correttezza delle
informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni
professionali possono promuovere la costituzione di
comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e
competenza professionali. Ai suddetti comitati
partecipano, previo accordo tra le parti, le
associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il
funzionamento dei comitati sono posti a carico delle
associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5. Contenuti degli elementi
informativi
1. Le associazioni professionali
assicurano, per le finalità e con le modalità di cui
all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei
seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b)
precisa identificazione delle attività professionali
cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli
organismi deliberativi e titolari delle cariche
sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione,
con particolare riferimento ai titoli di studio
relativi alle attività professionali oggetto
dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di
procedere all'aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e
all'indicazione della quota da versare per il
conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di
scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4,
comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la
conoscibilità è esteso ai seguenti elementi: a) il
codice di condotta con la previsione di sanzioni
graduate in relazione alle violazioni poste in essere
e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti
disciplinari dotato della necessaria autonomia; b)
l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le
sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in
almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura
tecnico-scientifica dedicata alla formazione
permanente degli associati, in forma diretta o
indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema
certificato di qualità dell'associazione conforme
alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di
competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli
utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità
di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.
Art. 6. Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove
l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione
dell'attività dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente
dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni
di cui all'art. 2.
2. La qualificazione della
prestazione professionale si basa sulla conformità
della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,
UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa
tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le
modalità di esercizio dell'attività e le modalità
di comunicazione verso l'utente individuate dalla
normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri
generali che disciplinano l'esercizio
autoregolamentato della singola attività
professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo
economico promuove l'informazione nei confronti dei
professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una
norma tecnica UNI relativa alle attività
professionali di cui all'art. 1.
Art. 7. Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i
consumatori e di garantire la trasparenza del mercato
dei servizi professionali, le associazioni
professionali possono rilasciare ai propri iscritti,
previe le necessarie verifiche, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale,
un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione
del professionista all'associazione; b) ai requisiti
necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione
professionale che gli iscritti sono tenuti a
rispettare nell'esercizio dell'attività professionale
ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; d) alle garanzie fornite
dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione
dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e)
all'eventuale possesso della polizza assicurativa per
la responsabilità professionale stipulata dal
professionista; f) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione,
rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla
conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma
1 non rappresentano requisito necessario per
l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8. Validità dell'attestazione
1. L'attestazione di cui all'art.
7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale
il professionista risulta iscritto all'associazione
professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni
rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente
periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata
nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto
all'associazione professionale e che ne utilizza
l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9. Certificazione di conformità a
norme tecniche UNI
1. Le associazioni professionali di
cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art.
3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica
UNI relativa alle singole attività professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici
organi tecnici o inviando all'ente di normazione i
propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica,
al fine di garantire la massima consensualità,
democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni
possono promuovere la costituzione di organismi di
certificazione della conformità per i settori di
competenza, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza, imparzialità e professionalità
previsti per tali organismi dalla normativa vigente e
garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione
accreditati dall'organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del
singolo professionista anche non iscritto ad alcuna
associazione, il certificato di conformità alla norma
tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10. Vigilanza e sanzioni
1. Il Ministero dello sviluppo
economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta
attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni
non veritiere nel sito web dell'associazione o il
rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1,
contenente informazioni non veritiere, sono
sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli
2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
Ministero dello sviluppo economico provvede agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
|