Art. 1
Finalità definizioni e ambito applicativo
1. In attuazione dell'articolo 36,
primo comma, della Costituzione, la presente legge è
finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei
giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non
subordinato in quotidiani e periodici, anche
telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge,
per equo compenso si intende la corresponsione di una
remunerazione proporzionata alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto, tenendo conto della
natura, del contenuto e delle caratteristiche della
prestazione nonché della coerenza con i trattamenti
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria in favore dei giornalisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2
Commissione per la valutazione dell'equo compenso
nel lavoro giornalistico
1. È istituita, presso il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione
per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed è presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali
dei giornalisti comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei committenti
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nel settore delle imprese di cui
all'articolo 1,
comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo
insediamento, la Commissione, valutate le prassi
retributive dei quotidiani e dei periodici, anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti
radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti
all'albo non titolari di rapporto di lavoro
subordinato con quotidiani e con periodici, anche
telematici, con agenzie di stampa e con emittenti
radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle
caratteristiche della prestazione nonché in coerenza
con i trattamenti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di categoria in favore dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro
subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici,
anche telematici, delle agenzie di stampa e delle
emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto
di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui
mezzi di comunicazione e sul sito internet del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione
provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica
tre anni. Alla scadenza di tale termine, la
Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
all'istituzione e al funzionamento della Commissione
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di cui dispone. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso,
emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3
Accesso ai contributi in favore dell'editoria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013
la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la
decadenza dal contributo pubblico in favore
dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici
pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni
contrattuali in violazione dell'equo compenso è
nullo.
Art. 4
Relazione annuale
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere
sull'attuazione della presente legge.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 36 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.».
Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista),
e' il seguente:
«Art. 27. - Albo: contenuto. L'albo deve contenere il
cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o
il domicilio professionale e l'indirizzo degli
iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in
base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo
l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice
alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di
iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo è
rilasciata la tessera».
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