TITOLO I
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e
periodici
1. Titolarità delle imprese.
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L'esercizio dell'impresa editrice di giornali
quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché
alle società in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilità limitata, per azioni e
in accomandita per azioni, e alle società
cooperative, sempre che non abbiano per statuto
oggetto diverso dall'attività editoriale,
tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
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Agli effetti della presente legge le società in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere
costituite soltanto da persone fisiche.
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Quando l'impresa è costituita in forma di società
per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, le azioni aventi diritto
di voto o le quote devono essere intestate a persone
fisiche, società in nome collettivo, in accomandita
semplice o a società a prevalente partecipazione
pubblica. È escluso il trasferimento per semplice
girata di dette azioni.
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Le azioni aventi diritto di voto o le quote
possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata
solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto
di voto o delle quote di tali società sono
intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d'ufficio
dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
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Le azioni o quote di società editrici intestate
a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi
precedenti da data anteriore all'entrata in vigore
della presente legge ed il cui valore sia inferiore
alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del
codice civile, possono rimanere intestate a tali
soggetti a condizione che:
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sia assicurata, attraverso comunicazioni al
Servizio dell'editoria, la conoscenza della
proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni
o quote, in modo da consentire di individuare le
persone fisiche o le società per azioni quotate
in borsa o gli enti morali che - direttamente o
indirettamente - ne detengono la proprietà o il
controllo;
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sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della società che esercita la
impresa editrice, di aver provveduto a notificare
ai loro titolari l'interdizione dal diritto di
voto nelle assemblee sociali, ordinarie e
straordinarie, della società stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di
tale interdizione tutti i soci(1);
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rimanga immutato l'assetto proprietario di cui
alla lettera a) del presente comma, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto
comma(2).
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È vietata l'intestazione a società fiduciarie o
estere della maggioranza delle azioni o delle quote
delle società editrici di giornali quotidiani
costituite in forma di società per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata
o di un numero di azioni o di quote che, comunque,
consenta il controllo delle società editrici stesse
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle
società che direttamente o indirettamente
controllino le società editrici di giornali
quotidiani(3).
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Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute
a comunicare, al servizio dell'editoria di cui
all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di
cui all'articolo 11:
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le dichiarazioni di cessazione delle
pubblicazioni nonché i trasferimenti di
testata, entro le ventiquattro ore successive;
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i controlli di affitto o di gestione della
azienda o di cessione in uso della testata,
entro trenta giorni dalla stipula;
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qualora l'impresa sia costituita in forma
societaria, l'elenco dei soci titolari con il
numero delle azioni o l'entità delle quote da
essi possedute, nonché degli eventuali aventi
diritto di intervenire all'assemblea che approva
il bilancio della società, entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa(4);
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nei casi in cui l'impresa è costituita in
forma di società per azioni o in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata,
l'elenco dei soci delle società alle quali sono
intestate le azioni o le quote della società
che esercita l'impresa giornalistica o delle
società che comunque la controllano
direttamente o indirettamente, nonché il numero
delle azioni o l'entità delle quote da essi
possedute.
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Le persone fisiche e le società che controllano
una società editrice di giornali quotidiani, anche
attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o
delle quote o per interposta persona, devono darne
comunicazione scritta alla società controllata ed
al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal
fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del
controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei
rapporti configurati come tali nell'articolo 2359
del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
contraria, l'influenza dominante prevista dal primo
comma dell'articolo 2359 del codice civile quando
ricorrano rapporti di carattere finanziario o
organizzativo che consentono:
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la comunicazione degli utili o delle perdite;
ovvero
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il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di
limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
ovvero
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una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da
quella che sarebbe avvenuta in assenza dei
rapporti stessi; ovvero
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l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dal numero delle azioni o delle
quote possedute; ovvero
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l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di
poteri nella scelta degli amministratori e dei
dirigenti delle imprese editrici nonché dei
direttori delle testate edite(5).
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I partiti politici rappresentati in almeno un
ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le
associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro possono
intestare fiduciariamente con deliberazione assunta
secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di
società editrici di giornali quotidiani o periodici(5).
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In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono
depositare al registro nazionale della stampa di cui
all'articolo 11 documentazione autenticata delle
delibere concernenti l'intestazione fiduciaria,
accompagnata dalla dichiarazione di accettazione
rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
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Quando una società a prevalente partecipazione
statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi
titolo, in possesso di azioni o quote di società
editrici di giornali quotidiani, ne devono dare
immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
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Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano
le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene
si applicano agli amministratori delle società alle
quali sono intestate le azioni o le quote della
società alle quali sono intestate le azioni o le
quote della società che esercita l'impresa
giornalistica o delle società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, che non
trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci(6).
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Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti pubblici e le società a prevalente
partecipazione statale, nonché quelle da esse
controllate, non possono costituire, acquisire o
acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali
di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo
carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o
della società.
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A tutti gli effetti della presente legge è
considerata impresa editoriale anche l'impresa che
gestisce testate giornalistiche in forza di
contratti di affitto o di affidamento in gestione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff.
12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff.
12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(5) Comma così sostituito
dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(6) Comma così sostituito
dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore, il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. Trasferimento di azioni.
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Deve essere data comunicazione scritta al
servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni
nel registro di cui all'articolo 11, di ogni
trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni,
partecipazioni o quote di proprietà di società
editrici di giornali quotidiani, che interessino più
del dieci per cento del capitale sociale o della
proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento
del capitale sociale o della proprietà, qualora il
trasferimento riguardi azioni di società editrici
di giornali quotidiani quotate in borsa(1).
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La comunicazione prevista dal comma precedente
deve essere pubblicata su tutte le testate edite
dalle imprese danti ed aventi causa.
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Nella comunicazione devono essere indicati
l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o
denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il
titolo e le condizioni in base alle quali il
trasferimento viene effettuato.
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Le disposizioni del presente articolo si
applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto
dei quali un singolo soggetto o più soggetti
collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
vengono a disporre di una quota di capitale o di
proprietà superiore ai limiti indicati al primo
comma del presente articolo(1).
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Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di
voto fra i soci di società titolari di testate di
giornali quotidiani, che ne consentano il controllo,
coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla
costituzione del sindacato hanno l'obbligo di
effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
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Le disposizioni del presente articolo si
estendono altresì al trasferimento di azioni,
partecipazioni o quote di proprietà delle società
intestatarie di azioni o quote di società editrici
di giornali quotidiani.
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L'avente causa o, se si tratta di società, il
legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al
quinto comma sono puniti, ove omettano le
comunicazioni previste dal presente articolo, con la
reclusione fino ad un anno e con la multa non
inferiore a lire due milioni.
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Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o
quote di società editrici a soggetti diversi da
quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È
parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo
di azioni o quote di società intestatarie di azioni
o quote di società editrici nelle ipotesi in cui
l'assetto della proprietà che ne derivi risulti
contrario al disposto del quarto comma del
precedente articolo(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2,
L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio
1983, n. 119), e poi così sostituito dall'art. 2,
L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio
1985, n. 10), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
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Le società con azioni quotate in borsa che
esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani
o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di
voto o di quote di società editrici di giornali
quotidiani o di società intestatarie di azioni o
quote di società editrici di giornali quotidiani
sono parificate alle persone fisiche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del terzo e
quarto comma dell'articolo 1.
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad
enti morali costituiti e registrati ai sensi degli
artt. 14 e 33 del codice civile è parificata
all'intestazione a persone fisiche.
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Le società con azioni quotate in borsa di cui al
primo comma non sono tenute alle comunicazioni di
cui alle lettere c) e d) del settimo comma
dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla
comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al
voto nell'assemblea di approvazione del proprio
bilancio, con azioni il cui valore interessi più
del cinque per cento del capitale sociale(1).
- Quanto disposto dai commi precedenti si applica
esclusivamente alle società che abbiano assolto gli
obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione
dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31
marzo 1975, n. 136(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
(2) Comma sostituito prima
dall'art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119) e poi dall'art. 3, L. 10
gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n.
10), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
4.Concentrazioni nella stampa quotidiana.
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Gli atti di cessione di testate nonché di
trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o
quote di proprietà di aziende editrici di giornali
quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in
gestione delle testate sono nulli ove per effetto
del trasferimento o dei contratti di affitto o
affidamento in gestione l'avente causa venga ad
assumere una posizione dominante nel mercato
editoriale.
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Si considera dominante la posizione di una
impresa allorquando, per effetto di un trasferimento
di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di
cessione, di affitto o di affidamento in gestione
della testata, i giornali quotidiani editi dalla
medesima, o da imprese controllate o che la
controllano o ad essa collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato
nel precedente anno solare oltre il venti per cento
delle copie complessivamente tirate dai giornali
quotidiani in Italia.
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Si considera altresì dominante, ai sensi e per
gli effetti del presente articolo, la posizione
dell'impresa che viene in possesso o che si trova a
controllare, per effetto di trasferimento di azioni,
partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di
affitto o affidamento in gestione della testata, un
numero di testate:
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superiore al cinquanta per cento di quelle
edite nell'anno solare precedente e aventi luogo
di pubblicazione, determinato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, nell'ambito di una stessa regione e sempre
che vi sia più di una testata;
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che abbiano tirato nell'anno solare
precedente oltre il cinquanta per cento, delle
copie complessivamente tirate dai giornali
quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella
medesima area interregionale. Ai fini del
presente comma si intendono per aree
interregionali quella del nord-ovest,
comprendente Piemonte, Valle di Aosta, Lombardia
e Liguria; quella del nord-est, comprendente
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro,
comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e
Abruzzi; quella del sud comprendente le
rimanenti regioni.
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L'impresa editrice che, per espansione delle
vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare
quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo
delle copie complessivamente tirate dai giornali
quotidiani in Italia perde per l'anno solare
successivo e quello in cui abbia superato tale
limite, il diritto a tutte le provvidenze e
agevolazioni di cui al titolo II della presente
legge.
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Il Garante di cui all'articolo 8, quando
riscontra che si verificano le condizioni di cui al
primo comma, deve presentare domanda al tribunale
competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di
nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.
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L'azione di nullità di cui al comma precedente
può essere altresì proposta da qualsiasi persona
fisica o giuridica.
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Su richiesta motivata del Garante il tribunale
adotta entro quindici giorni i provvedimenti di
urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più
idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti
della eventuale dichiarazione di nullità.
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È competente il tribunale del luogo presso il
quale è stata registrata la testata ceduta o della
quale si sia acquisito il controllo. In caso di più
giornali è competente il tribunale del luogo ove è
registrato il giornale con la più alta tiratura. La
suddetta competenza territoriale è inderogabile. I
giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere
riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione,
nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta
proposizione dell'azione di cui al quinto comma del
presente articolo(1).
(1) Abrogato dall'art. 3, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
5. Cessazione di testata giornalistica.
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Quando un editore cessa o sospende la
pubblicazione di un giornale quotidiano o
settimanale deve darne immediata comunicazione al
servizio dell'editoria, e alle rappresentanze
sindacali aziendali.
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Nel caso di cessazione della pubblicazione di un
giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia
di proprietà dell'editore, la cooperativa o il
consorzio costituiti a norma del primo o del secondo
comma del successivo articolo 6, se intendono
acquistare la testata stessa, devono comunicare
l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria
entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente.
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Qualora entro il medesimo termine all'editore
pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più
vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore,
entro cinque giorni dalla scadenza del termine
stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o
del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la
cooperativa o il consorzio non adeguino entro
quindici giorni la propria offerta, su questa
prevalgono quelle più vantaggiose, purché il
contratto definitivo sia stipulato entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.
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Al di fuori della ipotesi di cui al comma
precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o
al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di
vendita è determinato da un collegio arbitrale
composto da due membri designati dalle parti e da un
presidente scelto di comune accordo o, in difetto,
nominato dal presidente del tribunale competente per
territorio.
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Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione
riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui
testata sia di proprietà di un soggetto diverso
dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui
al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel
contratto di cessione in uso della testata alle
stesse condizioni già praticate con il precedente
editore.
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Nel caso di sospensione della pubblicazione del
giornale protratta per oltre un mese, e salvo il
caso in cui tale sospensione sia motivata
dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il
Garante, su istanza della cooperativa o del
consorzio di cui al precedente secondo comma,
provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo
termine per la ripresa della pubblicazione. Ove
l'editore non ottemperi alla diffida nel termine
stabilito, la cooperativa o il consorzio possono
acquistare la testata secondo le procedure di cui ai
precedenti commi nel caso in cui l'editore sia
proprietario della testata stessa. Nel caso in cui
l'editore non sia proprietario della testata, la
cooperativa o il consorzio hanno facoltà di
subentrare nel contratto di cessione in uso della
testata medesima, alle stesse condizioni già
praticate con l'editore che ha sospeso le
pubblicazioni.
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Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei
precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di
cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli
immobili e degli impianti adibiti alla testata alle
medesime condizioni contrattuali già praticate con
il precedente editore.
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Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è
regolato da contratto o se questo scade prima di un
anno dalla data dell'acquisto, deve essere
consentita alla cooperativa o al consorzio la loro
utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo
corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti,
è determinato da un collegio arbitrale composto nei
modi di cui al quarto comma.
6. Cooperative giornalistiche.
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Ai fini della presente legge, per cooperative
giornalistiche si intendono le società cooperative
composte di giornalisti costituite ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte
nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile
1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17
febbraio 1971, n. 127.
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Ai fini della presente legge si intendono altresí
per cooperative giornalistiche i consorzi
costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577,
modificato dall'articolo 5 della predetta L. 17
febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa
composta da giornalisti e una società cooperativa
composta da lavoratori del settore non giornalisti
che intendono partecipare alla gestione
dell'impresa.
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Gli statuti debbono contenere espressamente le
clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e possono prevedere la
partecipazione di altri lavoratori del settore,
nonché limiti delle quote sociali in misura
maggiore di quella prevista dalle vigenti
disposizioni.
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Ai fini della presente legge, le cooperative di
giornalisti devono associare almeno il cinquanta per
cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di
lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico e clausola di esclusiva con le
cooperative medesime ,ovvero, nel caso di cui
all'articolo precedente, con l'impresa cessata
ovvero che abbia cessato la pubblicazione della
testata. Gli statuti debbono consentire la
partecipazione alle rispettive cooperative degli
altri giornalisti dell'impresa aventi analogo
rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne
facciano richiesta. Negli altri casi, per
l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le
norme generali del codice civile, nonché i
particolari requisiti e le procedure ordinarie in
materie stabilite dagli statuti stessi(1).
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Le cooperative dei lavoratori devono associare
almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi
contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel
caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa
cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione
della testata e i relativi statuti devono consentire
la partecipazione degli altri lavoratori a tempo
pieno che ne facciano richiesta(1).
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Tutte le designazioni di organi collegiali delle
cooperative avvengono per voto personale, uguale e
segreto e limitato ad una parte degli eligendi.
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Per l'adozione delle decisioni di cui
all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali
aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano
l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con
le modalità fissate dalle disposizioni di
attuazione della presente legge.
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L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto
della testata, per appello nominale, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è
favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con
voto limitato, uguale e segreto i propri
rappresentanti, i quali curano tutte le attività
necessarie per la costituzione della cooperativa e
per l'acquisto della testata.
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Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti
decida l'acquisto della testata, i dipendenti non
giornalisti sono convocati in assemblea dai loro
rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un
terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con
appello nominale e a maggioranza assoluta degli
aventi diritto, la costituzione di una società
cooperativa per partecipare alla gestione
dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga
adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato,
uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali
curano tutte le attività necessarie per la
costituzione della cooperativa e provvedono, di
intesa con i rappresentanti della cooperativa fra
giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui
al secondo comma.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
7. Bilanci delle imprese.
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Le imprese editrici di giornali quotidiani devono
presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al
servizio dell'editoria che ne cura il deposito
presso il registro di cui all'articolo 11, i propri
bilanci redatti secondo il modello stabilito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio stesso, sentito il
parere espresso, nei termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, dalle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (1).
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Il bilancio deve essere redatto, con riferimento
alle imprese, per quanto riguarda lo stato
patrimoniale e, con riferimento alle singole testate
edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e
delle perdite.
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Al bilancio devono essere annessi i dati
statistici di cui all'allegato A della presente
legge, nonché l'indicazione dell'impresa
concessionaria della pubblicità, dell'eventuale
importo del minimo garantito e di ogni altro
provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco
in cui siano nominativamente indicati i finanziatori
ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme
superiori a lire un milione nell'anno a favore
dell'impresa e delle testate da essa edite.
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Le società che controllano ai sensi del settimo
comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici
di giornali quotidiani devono presentare, entro il
31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il
bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il
modello stabilito con le modalità di cui al primo
comma.
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I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui
delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani
editi, escluso il fatturato della pubblicità,
superiori a cinque miliardi di lire, devono, a
decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere
certificati da società aventi i requisiti di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, all'uopo
autorizzate dalla commissione nazionale per le
società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle
vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche
in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto
l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso
il fatturato della pubblicità(2).
-
Il disposto del comma precedente si applica in
ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a
gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi
delle vendite, anche in abbonamento dei quotidiani
editi, escluso il fatturato della pubblicità,
superiori a cinque miliardi di lire.
-
Entro trenta giorni dal termine stabilito per il
deposito del bilancio, ciascuna testata deve
pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad
essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale
dell'azienda editrice, nonché eventualmente il
bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene
l'azienda stessa.
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L'editore, il legale rappresentante, gli
amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono
il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo
il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e
quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini
indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di
lire.
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In caso di falsità nei bilanci si applica la
sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile(3).
(1) Vedi il D.P.R. 8 marzo 1983, n. 73.
(2) Così sostituito dall'art.
4, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3
maggio 1983, n. 119).
(3) Abrogato dall'art. 1,
comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
8. Garante dell'attuazione della legge.
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Al fine di consentire la continuità dell'azione
di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della
presente legge, è istituito un organo di garanzia.
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Il Garante dell'attuazione della presente legge
presenta per il tramite del Governo alle Presidenze
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica una relazione semestrale sullo stato
dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto
illustrativo delle integrazioni e dei contributi
erogati ai sensi della presente legge nonché dei
dati di cui al primo comma dell'articolo 12;
riferisce, sulle materie affidategli, alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi
momento ne venga richiesto secondo i rispettivi
regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni
previste dalla presente legge(1).
-
[Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la
carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero
che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di
presidente di sezione della Corte di cassazione o
del Consiglio di Stato o della Corte dei conti(2).
-
[Il Garante dura in carica un quinquennio e non
può esercitare per la durata del suo mandato alcuna
attività professionale né essere amministratore di
enti pubblici e privati né ricoprire cariche
elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il
Garante, se professore universitario di ruolo, viene
collocato in aspettativa; se magistrato in attività
di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante
è assegnata una retribuzione pari a quella
spettante ai giudici della Corte costituzionale](3).
-
[Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
di segreteria composto di personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui
contingente è determinato, su proposta del Garante
medesimo, con un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro(3).
-
[Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con
un unico capitolo nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto a controllo della
Corte dei conti](3).
-
[Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, su parere
conforme del Garante stesso](3)
(4).
-
[Nei casi in cui lo ritenga opportuno, ii Garante
può avvalersi dell'opera di consulenti o di società
di consulenti](3).
(1) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute
nel presente comma, vedi l'art. 1, comma 22, L. 31
luglio 1997, n. 249.
(2) Comma abrogato dall'art. 6,
L. 6 agosto 1990, n. 223.
(3) Comma abrogato dall'art. 6,
L. 6 agosto 1990, n. 223.
(4) Vedi il D.P.R. 17 novembre
1988, n. 519.
9. Funzioni del Garante.
-
Il Garante, fermi restando i compiti previsti
dalle altre norme della presente legge, riceve
tramite il servizio dell'editoria di cui
all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste
dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e
decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto
dell'articolo 2, dai commi primo e secondo
dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12;
riceve dal servizio stesso comunicazione delle
delibere concernenti l'accertamento delle tirature
dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti
i riconoscimenti di cui al quinto comma
dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la
ripartizione dei contributi e delle integrazioni di
cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal
Ministero dei beni culturali e ambientali
comunicazione delle delibere concernenti i
riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo
25 e comunicazione delle delibere concernenti la
ripartizione dei contributi previsti dal medesimo
articolo.
-
Il Garante dà inoltre tempestiva notizia
scritta, con le procedure di cui al comma secondo
dell'articolo 8, alle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, delle comunicazioni di cui
all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b),
settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi
primo, quinto e sesto.
-
Il Garante dell'attuazione della legge
dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui
alla presente legge, può chiedere ai competenti
uffici pubblici tutte le notizie necessarie per
accertare l'identità, la situazione patrimoniale e
tributaria di soggetti che risultino intestatari di
azioni o quote di società editrici di quotidiani o
periodici(1).
-
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie
richieste o le giudichi insufficienti o
inattendibili, può chiedere alla Magistratura di
svolgere le indagini anche mediante utilizzazione
dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di
accertare l'effettiva titolarità delle imprese
editoriali e della proprietà delle testate, nonché
la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario
o organizzativo di cui all'ottavo comma
dell'articolo 1(2).
-
Il garante esercita altresì dinanzi al giudice
competente l'azione di nullità degli atti posti in
essere in violazione dei divieti disposti dalla
presente legge(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(2) Comma da ultimo così
sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
10. Servizio dell'editoria.
-
È istituito il servizio dell'editoria. Fino a
quando non si provvede all'ordinamento previsto
dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio
costituisce, con il servizio dell'informazione e con
l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica, la direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri(1).
-
I ruoli organici di cui al quadro A della tabella
I dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
sono integrati da un numero di posti pari a quelli
previsti nel contingente stabilito nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio
1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n.
170. Il predetto contingente viene soppresso. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, L. 30
settembre 1978, n. 583.
-
La dotazione organica cumulativa delle qualifiche
funzionali del personale della direzione generale di
cui al primo comma è determinata aumentando nella
misura del trenta per cento il numero del personale
presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R.
19 febbraio 1960, n. 212.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti
delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni
organiche per ogni qualifica funzionale.
-
Alla copertura dei posti disponibili nelle
singole qualifiche funzionali si provvede in base
alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n.
3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n.
1077 tenuto conto della riserva di posti di cui
all'art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.
-
Il capo del servizio dell'editoria fa parte del
consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10,
primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e
successive modificazioni(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 30, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6,
L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio
1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
11. Registro nazionale della stampa.
-
È istituito il registro nazionale della stampa,
la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del
Garante, al servizio dell'editoria.
-
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro nazionale della stampa gli editori di:
-
giornali quotidiani;
-
periodici o riviste, nei casi previsti
dall'articolo 18;
-
agenzie di stampa, nei casi previsti
dall'articolo 18.
-
I soggetti di cui al secondo comma, all'atto
della richiesta dell'iscrizione nel registro
nazionale della stampa, devono depositare:
-
una dichiarazione con firma autenticata del
titolare o del legale rappresentante
dell'impresa editrice, dalla quale risultino il
nome o la ragione sociale ed il domicilio della
persona fisica o giuridica che ha la proprietà
della testata edita, nonché di chi esercita
l'attività editoriale relativa alla
pubblicazione di tale testata;
-
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e
del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla
nomina degli organi sociali, in carica, nel caso
in cui l'impresa proprietaria della testata o
l'impresa editrice siano costituite in forma di
società;
-
una dichiarazione contenente l'elenco delle
testate edite e, per ciascuna di esse,
l'indicazione del luogo di pubblicazione.
-
Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione
al medesimo registro nazionale della stampa le
imprese concessionarie di pubblicità sui giornali
quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità
sui periodici di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta
dell'iscrizione, devono depositare:
-
una dichiarazione con firma autenticata dalla
quale risulti il nome e il domicilio di chi
esercita l'attività imprenditoriale;
-
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e
del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla
nomina degli organi sociali in carica, nel caso
che l'imprenditore sia una società;
-
una dichiarazione contenente l'elenco delle
testate giornalistiche servite(1).
-
Le variazioni riguardanti quanto attestato dai
documenti di cui al terzo e quarto comma devono
essere comunicate al servizio dell'editoria, entro
trenta giorni.
-
Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati
non richiedano l'iscrizione al registro nazionale
della stampa, l'iscrizione stessa è disposta
d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà
immediata comunicazione al Garante.
-
Le cancellerie presso i tribunali trasmettono
agli uffici di cui al primo comma del presente
articolo copia del registro di cui all'art. 5, L. 8
febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli
aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui
all'art. 6 della stessa L. 8 febbraio 1948, n. 47.
-
Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma
dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che,
nonostante il formale invito a provvedere da parte
del servizio dell'editoria, violano le disposizioni
di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui
all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle
stesse pene gli amministratori della società
titolari di azioni o quote di società editrici che
comunque controllino, direttamente o indirettamente,
società editrici, che non trasmettono alle imprese
di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci,
malgrado il formale invito da parte del servizio
dell'editoria(2).
-
Gli editori di cui al secondo comma e gli
imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di
ottenere, a domanda, certificati comprovanti la
posizione delle testate che essi pubblicano o
servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di
comunicazione durante l'anno finanziario precedente.
-
L'iscrizione nel registro nazionale della stampa
non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti,
dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
della sezione II del capo III del titolo II del
libro quinto del codice civile.
-
Il registro di cui al presente articolo
sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il registro
istituito dall'art. 8, L. 6 giugno 1975, n. 172(3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n.
119).
(2) Comma così sostituito
dall'art. 4, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff.
12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(3) L'art. 1, L. 31 luglio 1997,
n. 249, ha abrogato tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa, ivi comprese
quelle contenute nel presente articolo.
12. Imprese concessionarie di pubblicità.
-
[Le imprese concessionarie di pubblicità, ove
soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro
nazionale della stampa sono tenute a depositare
presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno,
il proprio bilancio, integrato da un allegato che
evidenzi in modo analitico le risultanze contabili
afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui
giornali quotidiani e periodici. L'allegato è
compilato secondo un modello fissato a norma
dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le
testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva
pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata
per testata, le entrate pubblicitarie di ogni
testata, le modalità di pagamento, le entrate della
concessionaria stessa in relazione alle singole
testate e i dati relativi all'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13](1).
-
Lo stato patrimoniale e il conto economico del
bilancio di esercizio delle imprese concessionarie
di pubblicità, integrati da un elenco che indichi
le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva della pubblicità, devono essere
pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su
tutte le testate servite dalla stessa impresa di
pubblicità(2).
-
Nessuna società concessionaria di pubblicità può
esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani
la cui tiratura complessiva superi il trenta per
cento di quella nazionale.
-
La concessionaria di pubblicità che, a norma
dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa
editrice o che sia controllata da una impresa
editrice o da una persona giuridica o fisica che
controlli una impresa editrice non può esercitare
l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la
cui tiratura complessiva abbia superato il venti per
cento della tiratura globale dei quotidiani
nell'anno solare precedente(2).
-
È vietato il collegamento o il controllo, a
norma dell'articolo 2359 del codice civile, di
concessionarie di pubblicità attraverso le quali si
eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla
concentrazione di cui alla presente legge.
-
Al fine degli accertamenti sulla concentrazione
di cui ai commi precedenti le concessionarie di
pubblicità sono tenute a comunicare al servizio
dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui
all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed
alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi
casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto
comma dell'articolo 1.
- [È fatto divieto alle imprese concessionarie di
pubblicità di concedere, e agli editori di giornali
di accettare, i minimi garantiti di gettito
pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che
complessivamente superino del quindici per cento gli
introiti pubblicitari effettivi dell'anno
precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non
viene tenuto conto delle variazioni del gettito
pubblicitario derivanti dalle variazioni delle
tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi
garantiti o di anticipazioni nel primo anno di
ubblicazione di un quotidiano che superino gli
introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve
essere recuperata nell'anno successivo. In caso di
violazione, la testata decade immediatamente da
tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi
previsti dalla presente legge e la concessionaria è
punita con la sanzione amministrativa(3)
pari alla differenza fra la somma erogata e gli
introiti effettivi dell'anno precedente e comunque
non inferiore ai dieci milioni di lire](4).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile
1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e
poi abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre
1996, n. 545.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12
gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Successivamente il comma 2 è stato sostituito
dall'art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(10/d) La sanzione originaria
della multa è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689.
(11) Comma abrogato dall'art. 5,
L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio
1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
-
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici
non territoriali, con esclusione degli enti pubblici
economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità
su giornali quotidiani e periodici una quota non
inferiore al settanta per cento delle spese per la
pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono
essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.
-
Per la pubblicità delle amministrazioni di cui
al comma precedente nessuna commissione è dovuta
alla impresa concessionaria di pubblicità avente
contratto di esclusiva con la testata quotidiana o
periodica(1).
-
La Presidenza del Consiglio dei ministri
impartisce, dandone comunicazione al Garante, le
direttive generali di massima alle amministrazioni
statali affinché la destinazione della pubblicità,
delle informazioni e delle campagne promozionali
avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità,
di obiettività e di economicità.
-
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica
criteri per la pubblicità finalizzata
all'informazione sulle leggi e sulla loro
applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il
loro uso, curando che la ripartizione di detta
pubblicità tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente
interessate a dette leggi, quali quelle femminile,
giovanile e del mondo del lavoro.
-
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e gli enti pubblici, economici e non
economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche
se negativa, al garante, delle erogazioni
pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio
finanziario, depositando un riepilogo analitico.
Sono esenti dall'obbligo della comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti(1).
-
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al
primo comma non possono destinare finanziamenti o
contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali
quotidiani o periodici al di fuori di quelli
deliberati a norma del presente articolo(1).
(1) Comma così modificato dall'art.
8, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio
1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
14. Autorizzazioni per la vendita.
-
Al fine di incrementare la diffusione e di
realizzare l'economica gestione della distribuzione,
le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle
funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla
rivendita di giornali e di riviste, del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo
comma.
-
Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i
comuni in tema di predisposizione dei piani di
localizzazione dei punti ottimali di vendita, si
attengono alle seguenti prescrizioni:
-
deve essere prevista la consultazione delle
associazioni più rappresentative a livello
nazionale degli editori e dei distributori, e
delle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale dei
rivenditori, nonché delle altre categorie che
ne facciano richiesta;
-
per i centri urbani, deve essere previsto il
rilascio delle autorizzazioni in ragione della
densità della popolazione, del numero delle
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e
sociali di ogni zona o quartiere, della entità
delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e
periodici, negli ultimi due anni, nonché delle
condizioni di accesso;
-
per le zone turistiche, può essere previsto
il rilascio di autorizzazioni a carattere
stagionale;
-
per i punti di vendita nelle zone rurali,
insulari e montane si deve tener conto in modo
particolare delle condizioni di accesso;
-
per la vendita automatica si deve tenere
conto delle esigenze derivanti dalla esistenza
di altri punti di vendita in relazione alle
precedenti lettere b), c) e d).
-
L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma
precedente può essere svolto unicamente dal
titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini
fino al terzo grado. È consentita la collaborazione
di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a
terzi. L'affidamento in gestione è consentito
soltanto nel caso di comprovato impedimento per
malattia o infortunio, o di superamento dell'età
pensionabile.
-
Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai
terzi cui è stata affidata la rivendita.
-
Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di
giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai
comuni in conformità ai piani comunali predisposti
sulla base dei criteri fissati dalle regioni.
-
L'autorizzazione per la rivendita di soli
giornali quotidiani e periodici può essere
rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
Qualora vi sia abbinamento di altri settori
merceologici, l'autorizzazione può essere
rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non può essere rilasciata più
di una autorizzazione.
-
L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli
esercizi della grande distribuzione, per le librerie
e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora
richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di
giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi
esercizi sono programmati a tal fine nei piani
comunali di cui al presente articolo.
-
I piani comunali di localizzazione dei punti
fissi di vendita, o la loro riformulazione in base
al presente articolo, devono essere adottati entro
un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
-
In assenza del piano comunale, qualora nel
territorio di un comune, di una frazione di comune
ovvero di una circoscrizione comunale non esistano
punti di rivendita, il sindaco è tenuto a
rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita
anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al
settimo comma del presente articolo. È parimenti
dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane
non esistano altri punti fissi di rivendita ad una
distanza stradale, calcolata per il percorso più
breve, di 400 metri.
-
In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei
punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo
dei titolari di rivendite in posti fissi, questi
devono affidare a titolari di altre licenze o ad
altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di
quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale
obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione
possono provvedere direttamente.
-
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
-
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti,
chiese, comunità religiose, sindacati o
associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate; per la vendita ambulante di
quotidiani di partito, sindacali e religiosi,
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di
propaganda politica, sindacale o religiosa; per
la vendita nelle sedi delle società editrici e
delle loro redazioni distaccate, dei giornali da
esse editi;
-
per la vendita di pubblicazioni specializzate
non distribuite nelle edicole;
-
per la consegna, porta a porta e per la
vendita ambulante da parte degli editori,
distributori ed edicolanti, nel qual caso,
quando non si avvalgono di personale che sia
alle proprie dipendenze, le prestazioni relative
si considerano in ogni caso inerenti a rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a),
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui
compensi corrisposti per tali prestazioni deve
essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta
di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, con l'aliquota minima della
tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti
di compensi determinati in relazione ad un
numero di ore giornaliere di attività non
superiore a tre;
-
per la vendita in alberghi e pensioni quando
essa costituisce un servizio ai clienti.
- I soggetti autorizzati alla vendita di giornali
quotidiani e periodici dal presente articolo sono
tenuti ad assicurare parità di trattamento alle
diverse testate(1).
(1) Così sostituito dall'art. 7, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
15. Diffusione di giornali nelle scuole.
-
In ogni istituto o scuola di istruzione
secondaria superiore sono posti a disposizione degli
studenti quotidiani e periodici nonché un locale
per la loro lettura.
- Il Ministro della pubblica istruzione emana con
proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le norme per
l'attuazione di quanto stabilito dal comma
precedente, assicurando comunque criteri di
imparzialità(1).
(1) Vedi il D.M. 10 febbraio 1982.
16. Distribuzione.
-
Le imprese di distribuzione devono garantire, a
parità di condizioni rispetto ai punti di vendita
serviti e al numero di copie distribuite, il
servizio di distribuzione a tutte le testate
giornalistiche che ne facciano richiesta.
-
Per ridurre i costi di distribuzione e per
favorire la costituzione di cooperative o di
consorzi di servizi aventi lo scopo di
razionalizzare la distribuzione della stampa, le
regioni possono prevedere misure di sostegno.
17. Prezzo dei giornali quotidiani.
-
Il Comitato interministeriale dei prezzi
stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno,
sulla base degli accertati costi di produzione, il
prezzo dei giornali quotidiani.
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani che a
partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate
o non si uniformino alle determinazioni del Comitato
interministeriale per i prezzi, di cui al precedente
primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre
1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre
1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui
all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che
abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore
al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per
non più di un giorno alla settimana o un prezzo
inferiore di non oltre il venticinque per cento,
ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta
per cento per testate che contengono in media non più
di sedici pagine rapportate al formato di centimetri
43 per 59(1).
-
A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del
giornale è libero(1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 15, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di
periodici e di agenzie di stampa.
-
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli
articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di
giornali periodici e riviste che da almeno un anno
hanno alle loro dipendenze non meno di cinque
giornalisti a tempo pieno.
-
Per le testate pubblicate da editori non aventi
alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo
di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento,
da parte dei rispettivi editori, degli obblighi
stabiliti dall'articolo 11 è condizione per
accedere alle provvidenze previste dalla presente
legge.
-
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla
presente legge, con esclusione di quelli previsti
dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di
stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma
dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui
al quinto comma del medesimo articolo 27.
-
[Gli editori di cui al secondo comma del presente
articolo debbono depositare, entro il termine
stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il
proprio bilancio, redatto sulla base delle
risultanze amministrative contabili](1).
-
[Il modello di bilancio per le imprese editrici
di cui ai primi tre commi del presente articolo è
stabilito con le stesse procedure di cui al primo
comma dell'articolo 7](1).
- L'adempimento degli obblighi stabiliti dal
presente articolo è condizione per l'accesso alle
provvidenze previste dalla presente legge.
(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23
ottobre 1996, n. 545.
19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.
- I quotidiani e i periodici pubblicati interamente
in lingua estera nonché le riviste con periodicità
mensile o che pubblichino meno di dodici numeri
all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dalla presente legge.
- Per le testate di cui al comma precedente,
l'adempimento da parte degli editori degli obblighi
stabiliti dall'articolo 11 è condizione per
accedere alle provvidenze previste dalla presente
legge.
- Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della
presente legge le provvidenze previste sono
corrisposte a condizione che le aziende siano in
regola con il versamento dei contributi
previdenziali.
20. Organi di partiti, sindacati e comunità
religiose.
- I giornali quotidiani e i periodici che risultino,
attraverso esplicita menzione, riportata in testata,
organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità
religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dall'articolo 5.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o
comunicazione.
-
L'inosservanza degli adempimenti previsti dal
presente titolo, nonostante il formale invito da
parte del Servizio dell'editoria a provvedere,
determina l'immediata decadenza delle provvidenze di
cui al titolo secondo(1).
- Qualora la inosservanza sia commessa
dall'imprenditore esercente una concessionaria di
pubblicità, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a
cinquanta milioni di lire(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n.
119), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(2) Per l'interpretazione
autentica del presente articolo 21, vedi l'art.
32, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
TITOLO II
Provvidenze per l'editoria
22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio
1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di
giornali quotidiani, contributi nella seguente
misura, per ciascuna testata:
-
lire 48 per copia stampata per le prime
cinquantamila copie di tiratura media
giornaliera;
-
lire 44 per copia stampata per le quote delle
tirature medie giornaliere comprese tra
cinquantamila e centomila;
-
lire 29 per copia stampata per le quote delle
tirature medie giornaliere comprese tra
centomila e duecentomila;
-
lire 24 per copia stampata per le quote delle
tirature medie giornaliere eccedenti le
duecentomila.
-
Tali contributi sono proporzionalmente ridotti,
proporzionalmente al relativo scaglione di tirature,
nel caso di testate il cui numero medio di pagine
per copia sia minore di 10 per tirature medie
giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore
di 12 per tirature medie giornaliere fino a
centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie
giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di
16 per tirature medie giornaliere eccedenti le
duecentomila copie. Il numero medio di pagine per
copia viene riferito al formato tipo di centimetri
43 per 59(1).
-
I contributi di cui al primo comma sono ridotti
di una percentuale pari ad un terzo della
percentuale di contenuto pubblicitario medio.
-
Le tirature medie giornaliere, il numero medio di
pagine per copia e le percentuali medie di contenuto
pubblicitario sono determinati con riferimento a
periodi semestrali.
-
I contributi di cui al primo comma sono aumentati
del quindici per cento per le testate edite dalle
cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i
giornali quotidiani interamente editi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua
italiana editi parzialmente in una delle lingue
suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento
del contributo è limitato alla parte del giornale
pubblicata nella lingua non italiana.
-
I contributi spettano alle imprese editrici di
giornali quotidiani posti in vendita, anche in
abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati
pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre,
salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle
pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i
contributi sono corrisposti al termine del primo
semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a
condizione che nel semestre siano stati editi non
meno di centotrenta numeri.
-
I contributi di cui ai commi precedenti sono
annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta
per cento della variazione, accertata dall'Istituto
centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei
prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
-
Per i fini di cui al precedente articolo, le
tirature medie, il numero delle pagine e la
percentuale di contenuto pubblicitario devono essere
indicati dall'editore in una dichiarazione da cui
risultino, giorno per giorno, le tirature ed il
numero di pagine per copia, nonché la percentuale
dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli
acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle
relative fatture.
-
Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982
i contributi di cui al presente articolo sono così
erogati:
-
dopo l'accertamento della tiratura delle
singole testate e della esistenza di tutti i
requisiti previsti dalla legge, e comunque alla
scadenza di un semestre dal termine di
presentazione delle domande, viene erogato l'80
per cento dei contributi calcolati in base alle
tirature accertate ed alla percentuale di
contenuto pubblicitario dichiarato dalla
impresa;
-
dopo l'accertamento della percentuale di
contenuto pubblicitario delle singole testate
viene erogato il saldo(2).
- Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la
dichiarazione dell'editore circa il numero delle
copie tirate ed il numero delle pagine risulti non
rispondente al vero, la testata è esclusa dalle
provvidenze previste dal presente articolo per un
biennio. Qualora, invece, le percentuali di
contenuto pubblicitario dichiarate risultino
inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa
dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma
del presente articolo e perde il 20 per cento del
contributo erogabile per l'anno successivo(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n.
119), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(2) L'art. 7, L. 10 gennaio
1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10),
entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, ha così aggiunto un
comma dopo l'ottavo comma e sostituito
l'originario nono comma. Vedi, anche, l'art. 8, L.
25 febbraio 1987, n.67.
23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.
- I contributi di cui all'articolo precedente sono
corrisposti a condizione che venga utilizzata, da
parte di ciascuna azienda editoriale, carta di
produzione comunitaria in misura non inferiore al
settanta per cento del consumo complessivo nel
biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio
1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.
- Il prezzo della carta per giornali quotidiani di
tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato è
determinato dal Comitato interministeriale dei
prezzi sulla base dei costi globali di produzione
comunque non superando di oltre il sette per cento
la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di
carta sui mercati della Comunità economica europea.
24. Contributi ai periodici.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio
1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese
editrici di giornali periodici, di contributi in
relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la
stampa.
-
I contributi sono determinati, per ciascuna
testata, nelle seguenti misure:
-
lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di
carta utilizzata, fino ad un limite massimo di
cento quintali di consumo mensile;
-
lire trecento a chilogrammo di carta
utilizzata per il consumo mensile eccedente i
cento quintali e fino a quattrocento quintali;
-
lire ottanta a chilogrammo di carta
utilizzata per il consumo mensile eccedente i
quattrocento quintali e fino a tremila quintali.
-
I contributi di cui al comma precedente sono
annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta
per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi
nell'anno precedente.
-
Per i giornali periodici editi dalle cooperative
di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono
maggiorati del quindici per cento.
-
Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei
limiti dei quantitativi di carta direttamente
fatturati da fornitori agli editori, i giornali
periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito
il parere della commissione tecnica di cui
all'articolo 54, carattere politico, sindacale,
religioso, economico, sportivo o culturale.
-
Ai benefici di cui al presente articolo sono
ammesse le pubblicazioni in regola con gli
adempimenti di cui all'articolo 11.
-
Dal computo per la corresponsione dei contributi
sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per
la stampa delle pagine pubblicitarie.
-
Con decorrenza dalle provvidenze relative al
1982, i contributi di cui al presente articolo sono
così erogati:
-
dopo l'accertamento dei quantitativi
utilizzati per la stampa delle singole testate e
della esistenza di tutti i requisiti previsti
dalla legge, vengono erogati i due terzi
dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini
del settimo comma, il numero delle pagine
pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
-
dopo l'accertamento del numero delle pagine
pubblicitarie stampate viene erogato il saldo(1).
- La percentuale di contenuto pubblicitario dei
periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore
interessato, relativamente al periodo, semestrale o
annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa
perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del
precedente comma qualora risulti non corrispondente
al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di
contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa
incorre nella ulteriore riduzione del venti per
cento sull'intero contributo spettante per l'anno
successivo(1).
(1) Gli attuali commi ottavo e nono così
sostituiscono l'originario ottavo comma per
effetto dell'art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore,
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
-
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle
pubblicazioni periodiche, le cui pagine
pubblicitarie siano state nell'anno precedente
inferiori al 50 per cento delle pagine
complessivamente pubblicate e che vengano
riconosciute di elevato valore culturale per il
rigore scientifico con il quale viene svolta la
trattazione degli argomenti, sono concessi
contributi dell'ammontare complessivo di lire
quattro miliardi in ragione d'anno(1).
- Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini
stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle
competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono
stabiliti i criteri per la concessione dei
contributi di cui al primo comma ed è istituita una
commissione incaricata di accertare i requisiti per
l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i
relativi piani di ripartizione(2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 18, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Per il regolamento di
attuazione, vedi il D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
-
A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata
la corresponsione dell'importo complessivo di 2
miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a
favore di giornali e riviste italiani pubblicati
all'estero e di pubblicazioni con periodicità
almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all'estero(1).
-
La misura dei contributi per i giornali, le
riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è
determinata tenendo conto della loro diffusione
presso i lavoratori italiani all'estero, della loro
natura e consistenza informativa, nonché del loro
apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei
problemi del lavoro italiano all'estero.
-
Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentite le
competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, che si
pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi
regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al primo
comma ed è istituita una commissione incaricata di
accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione
ai contributi e di predisporre i relativi piani di
ripartizione(2).
-
Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo
dispongono contributi per la stampa di giornali
italiani pubblicati all'estero.
- [La carta destinata alla stampa dei periodici non
è assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al
contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e
carta di cui alla L. 13 giugno 1940, n. 868 e
successive modificazioni, purché il consumo per
testata non superi i 100 quintali l'anno](3)
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
(2) Vedi il D.P.R. 15 febbraio
1983, n. 48.
(3) Comma abrogato dall'art. 19,
L. 25 febbraio 1987, n. 67.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio
1981 è autorizzata la corresponsione di contributi
per l'importo complessivo di lire quattro miliardi,
in ragione di anno, in favore delle agenzie di
stampa a diffusione nazionale, che possiedano i
requisiti di cui al comma seguente da almeno tre
anni(1).
-
Ai sensi della presente legge, sono considerate a
diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano
collegate per telescrivente con canali in
concessione esclusiva del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, con almeno quindici
quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro
più di dieci giornalisti professionisti a tempo
pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici,
ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno.
-
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono
considerate imprese manifatturiere ai sensi
dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977,
n. 102, dell'art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel
testo modificato dall'art. 2, L. 5 agosto 1978, n.
502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353,
convertito in legge, con modificazioni, dalla citata
L. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1, D.L. 30
gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e
dell'art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 375(2),
e successivi provvedimenti.
-
L'erogazione dei contributi alle agenzie di
stampa a diffusione nazionale è effettuata
ripartendo un terzo dell'importo complessivo in
parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due
terzi proporzionalmente al numero dei giornali
collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti
utilizzate e delle ore di trasmissione.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio
1981 è autorizzata la corresponsione di contributi
dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in
ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non
essendo provviste dei requisiti di cui al secondo
comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre
redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del
contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto
abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno
di quindici quotidiani, abbiano registrato la
testata presso la cancelleria del tribunale
competente per territorio con la qualifica
"agenzia di informazioni per la stampa" o
analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano
pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila
notizie, ovvero che abbiano registrato la testata
così come sopra indicato da almeno un anno ed
abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari
recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno
precedente.
-
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa
di cui al presente articolo è effettuata ripartendo
il contributo in parti uguali fra gli aventi
diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni.
Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le
stesse agenzie tenendo conto:
-
del numero dei collegamenti per telescriventi
ed altri analoghi;
-
dell'eventuale emissione di più bollettini
giornalieri;
-
del numero dei redattori fissi a tempo pieno
ed esclusivo.
-
Con le disposizioni di attuazione della presente
legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo.
- Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere
un contributo globale che superi il cinquanta per
cento delle spese documentate, sostenute per il
personale e per le strutture. Le somme che in
ciascun esercizio risultino eventualmente dalla
differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti
commi e le erogazioni a norma del presente comma
sono utilizzate negli anni successivi per
l'incremento degli stanziamenti in favore delle
agenzie di stampa(3).
(1) Vedi, anche, l'art. 16, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Recante proroga al 31
dicembre 1979 delle disposizioni relative al
contenimento del costo del lavoro.
(3) Il D.P.C.M. 14 luglio 1982 (Gazz.
Uff. 19 luglio 1982, n. 169) ha così disposto:
"Le domande annuali per l'erogazione dei
contributi di cui al primo comma dell'art. 27,
legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere
presentate entro il 1° marzo dell'anno successivo
a quello per il quale i contributi vengono
richiesti.
Le domande annuali per l'erogazione dei contributi
di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge 5
agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate
entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello
per il quale i contributi vengono richiesti.
Per quanto riguarda l'anno 1981, le domande dei
contributi di cui al primo ed al quinto comma
dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
dovranno essere presentate entro il termine di tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande dovranno essere compilate secondo i
moduli A) e B) allegati al presente decreto".
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei
trasporti.
-
A far data dal trimestre successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, le tariffe
telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per
le imprese editrici iscritte nel registro di cui
all'articolo 11 limitatamente alle linee delle
testate con periodicità effettiva di almeno nove
numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del
cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le
agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente
ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico
approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si
applica dietro documentata richiesta degli aventi
diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni,
tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione
attualmente esistenti, mediante riduzione delle
relative somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate, esclusi i prelievi fiscali(1).
-
La stessa riduzione di cui al comma precedente si
applica per la cessione in uso di circuiti
telefonici per la utilizzazione telefotografica,
telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in
fac-simile a distanza delle pagine del giornale e
delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature
multiplex, nonché alle tariffe telex e
telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni è autorizzato a praticare in
favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni
della tariffa ordinaria delle stampe periodiche
spedite in abbonamento postale. La classificazione
delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa
ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del
testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, non può essere fatta in base ad elementi
diversi da quello della periodicità della loro
pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987,
n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di
spedizione in abbonamento postale dei giornali
quotidiani, a condizione che sia intervenuto
l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art.
10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di cui al presente comma sono
comunicati al Garante dell'editoria, che ne
riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione
semestrale(2).
-
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti
commi sono estese, in quanto applicabili, al
servizio di spedizione delle rese.
-
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si
applicano con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della richiesta.
-
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale
servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e
marittimi dei giornali quotidiani e periodici.
Analoghi servizi possono essere istituiti anche
dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed
automobilistico.
-
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa,
destinandovi appositi locali e proprio personale. È
autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia
un'idonea sede e proprio personale(3).
-
[Eventuali adeguamenti tariffari per la
spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e
periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro
di cui all'articolo 11, possono essere disposti
previo parere della commissione tecnica di cui
all'articolo 54](4).
-
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle
riduzioni tariffarie di cui al presente articolo
sono effettuate dal Ministro del tesoro nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per
le somme da rimborsare da queste alle rispettive
società concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito
nella misura di lire 50 miliardi annui
indipendentemente da eventuali adeguamenti delle
tariffe dei servizi stessi(5).
- Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui
al presente articolo le stampe propagandistiche
contenenti pubblicità relativa alle vendite per
corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite
stesse. Alle suindicate stampe si applicano le
tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e
successive modificazioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 55, comma 16,
L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.
Successivamente, l'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n.
155 ha abrogato il secondo e il terzo periodo del
presente comma secondo.
(3) Vedi il D.P.R. 15 febbraio
1983, n. 49.
(4) Comma abrogato dall'art. 4,
D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
-
È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo per i contributi in conto
interesse a carico del bilancio dello Stato sui
finanziamenti destinati allo sviluppo del settore
della stampa quotidiana e periodica secondo le
modalità e le condizioni stabilite nel presente
articolo e nei successiv(1).
-
I programmi finanziabili con il contributo dello
Stato di cui al presente articolo devono contenere
indicazioni analitiche su:
-
la situazione patrimoniale dell'impresa;
-
la descrizione particolareggiata degli
interventi previsti dall'impresa ai fini della
realizzazione delle iniziative di
ristrutturazione tecnico-produttiva, dello
sviluppo economico-produttivo con l'indicazione
analitica dei finanziamenti necessari per
ciascuna delle predette finalità;
- i tempi entro i quali le imprese prevedono di
raggiungere l'obiettivo del programma ed il
complesso delle iniziative di carattere
finanziario ed industriale, ivi compreso il
ricorso alle altre agevolazioni di cui alla
presente legge, attraverso le quali si prevede
di raggiungere l'obiettivo suddetto(2)
(3).
(1) Con L. 4 agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9
agosto 1984, n. 219), è stata autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni finanziari dal 1984 al 1993, quale
ulteriore contributo dello Stato al Fondo.
(2) Vedi il D.P.C.M. 12
novembre 1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio
1987, n. 67, ed il D.P.C.M. 6 aprile 1987.
(3) Vedi, anche, l'art. 10, L.
7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga,
per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni
di cui al presente articolo.
30. Finanziamenti per ristrutturazione
economico-produttiva.
-
I programmi di ristrutturazione
economico-produttiva possono prevedere
esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti
-
l'acquisto, l'installazione, il
potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento
delle attrezzature tecniche e degli impianti di
composizione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione e degli impianti di alta e
bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione
sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili e l'acquisto del
terreno(1);
-
introduzione di sistemi di produzione e di
gestione basati sull'impiego di elaborati ed
elaborazione dei programmi necessari per
renderli operativi;
-
riqualificazione del personale connessa con
l'introduzione di nuove tecnologie;
-
costituzione delle scorte di materie prime e
di materiale da impiegare nella produzione,
necessari per assicurare la regolarità e
continuità di questa;
-
realizzazione di nuove testate o di nuove
iniziative editoriali, anche nell'ambito delle
testate esistenti, con esclusione delle spese
correnti connesse alla loro pubblicazione(2).
-
I finanziamenti di cui al presente articolo sono
riservati alle imprese editrici di giornali
quotidiani, alle imprese editrici di giornali
periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui
all'articolo 27, alle imprese la cui attività
esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei
giornali quotidiani e periodici(3).
-
I finanziamenti di cui al primo comma del
presente articolo possono essere concessi anche alle
imprese editrici di libri nonché alle imprese
stampatrici di libri, in misura proporzionale al
fatturato relativo ai libri, sul fatturato
complessivo per le iniziative comprese tra quelle di
cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le
disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e
decimo comma(4).
-
I finanziamenti di cui al presente articolo
possono essere accordati alle imprese di
distribuzione della stampa quotidiana e periodica
solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle
lettere a), b) e c) del primo comma e connesse
all'attività delle imprese beneficiarie, nonché
per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data
precedenza, nella concessione dei contributi sui
finanziamenti alle imprese di distribuzione, a
quelli destinati alle imprese costituite in forma
cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra
imprese di distribuzione e tra rivenditori.
-
La quota degli investimenti e delle altre
iniziative previste nel primo comma assistita da
contributo in conto interessi non può superare il
settanta per cento del complesso delle spese
previste per la loro realizzazione, ivi comprese
quelle indicate nel primo comma dell'art. 16, D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il
fabbisogno annuale delle scorte in misura non
superiore al quaranta per cento degli investimenti
fissi ammessi al finanziamento.
-
Il limite percentuale della quota di investimenti
e delle altre iniziative assistita da contributo in
conto interessi è elevato all'ottanta per cento per
le cooperative di cui all'articolo 6.
-
Il limite massimo di finanziamento assistibile
dal contributo in conto interessi è stabilito in
lire 10 miliardi per ogni operazione.
-
Per il primo biennio decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge è
ammissibile a contributo una sola operazione ai
sensi del presente articolo per ogni testata di
giornale quotidiano edita o per ogni impresa
editrice di giornali periodici o per ogni agenzia
nazionale di stampa o per ogni impresa la cui
attività esclusiva o prevalente consista nella
stampa di giornali o per ogni impresa editrice di
libri o per ogni impresa di distribuzione della
stampa quotidiana e periodica.
-
La durata massima dei finanziamenti è fissata in
anni dieci.
-
Gli istituti e le aziende di credito abilitati
all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo
19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati
ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche in
deroga alle vigenti disposizioni legislative e
statutarie che ne definiscono i compiti di istituto,
i finanziamenti di cui al presente articolo.
-
Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che
intendano effettuare investimenti con il sistema
della locazione finanziaria possono essere accordati
contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui
all'articolo 29(5).
-
I contributi in conto canoni non possono comunque
essere superiori all'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero le operazioni se
effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi
dal quinto al nono.
-
I contratti di locazione finanziaria hanno durata
decennale.
-
Per operazioni di locazione finanziaria si
intendono quelle di cui al secondo comma
dell'articolo 17, L. 2 maggio 1976, n. 183(6)(7).
(1) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 7
agosto 1990, n. 250.
(2) Per l'interpretazione
autentica del primo comma, vedi l'art. 45, comma
19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(4) Comma così modificato
dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(5) Comma così sostituito
dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(6) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre
1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
(7) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7
agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il
quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui
al presente articolo.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
-
Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo
precedente si applica il tasso annuo di interesse,
comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari
al cinquanta per cento del tasso di riferimento di
cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.
902, ridotto al trenta per cento per le cooperative
giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente
legge.
-
La durata dei finanziamenti non può superare i
dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o
preammortamento. La durata del finanziamento, le
modalità di ammortamento e le altre condizioni sono
stabilite per ciascuna operazione all'atto della
concessione dei contributi.
-
Per la liquidazione dei contributi in conto
interessi si applicano le disposizioni di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902.
-
Gli adempimenti a carico delle imprese
finanziate, degli istituti e delle aziende di
credito, nonché le modalità di esecuzione sono
determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro(1)(2).
(1) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre
1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
(2) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7
agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il
quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui
al presente articolo.
32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il
finanziamento agevolato.
-
Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al
primo comma dell'articolo 29, per il quale viene
autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo
9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono
costituite da un contributo dello Stato di cinque
miliardi di lire per il primo esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente
legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove
esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di
lire per l'ultimo esercizio finanziario.
-
I relativi ordini di pagamento sono emessi dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Sottosegretario da lui designato, su conforme
delibera di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, che
esprimono il proprio parere nei termini stabiliti
dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni,
editoria e proprietà letteraria, artistica e
scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo
delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo
delegato;
h) un rappresentante degli editori di giornali
quotidiani(1);
i) un rappresentante degli editori dei giornali
periodici(1);
l) un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei giornalisti(1);
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici
(designato, con cadenza annuale, dalle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative)(1);
n) un rappresentante degli editori radiofonici(2).
-
Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede
presso la direzione generale delle informazioni,
editoria e proprietà letteraria, artistica e
scientifica.
-
Per l'adozione di delibere concernenti la
concessione del contributo in conto interessi sui
finanziamenti relativi a imprese editrici di libri,
il comitato è integrato da due esperti in materia
di editoria libraria, nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri(3)(4).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 20, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
10, L. 7 agosto 1990, n. 250.
(3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7
agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il
quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui
al presente articolo.
(4) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
33. Fondo centrale di garanzia.
-
È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri direzione generale delle informazioni,
editoria e proprietà letteraria, artistica e
scientifica, un fondo centrale di garanzia per i
finanziamenti di importo non superiore a 1.500
milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed
ammessi ai benefìci di cui allo stesso articolo. A
tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi
dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041.
-
La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e
può essere accordata agli istituti ed aziende di
credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari
dei finanziamenti.
-
La garanzia del fondo si applica con le stesse
modalità previste dal primo comma dell'articolo 20
della L. 12 agosto 1977, n. 675 (19/e), e successive
modificazioni ed integrazioni(1).
-
La dotazione finanziaria del fondo è costituita:
-
dalle somme che gli istituti erogatori devono
versare in misura corrispondente alla trattenuta
che essi sono tenuti ad operare una volta tanto,
all'atto della erogazione, sull'importo
originario dei finanziamenti concessi,
limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun
finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per
cento;
-
da contributi posti a carico degli istituti
erogatori di importo pari a quello stabilito dal
CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma
dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero
675, modificato dall'articolo 12-bis del D.L. 30
gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 29 marzo 1979, n. 91;
-
da un contributo dello Stato di lire 200
milioni per ciascuno dei primi tre esercizi
finanziari successivi alla entrata in vigore
della presente legge;
- dagli interessi maturati sulle disponibilità
del fondo(2)(3).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4
agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984,
n. 219).
(2) Vedi, anche, l'art. 2, L.
25 febbraio 1987, n. 67. L'art. 17, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga
delle disposizioni di cui al presente articolo
per il quinquennio 1996-2000.
(3) Vedi il D.P.C.M. 12
novembre 1981.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria
per opere di elevato valore culturale.
-
Gli istituti e le aziende di credito di cui
all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare
finanziamenti di importo non superiore a 1.000
milioni di lire e della durata massima di dieci anni
alle imprese editrici di libri per la copertura dei
costi di produzione e distribuzione di opere di
elevato contenuto culturale e scientifico, che
abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata
ed eventualmente un ciclo commerciale di media
durata per la rateazione necessaria alla diffusione.
-
Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche
quelli relativi ai compensi per ricerche ed
elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di
autore, al compenso per gli apporti dei
collaboratori e dei redattori.
-
Il limite massimo di finanziamento assistibile da
contributo non può superare il cinquanta per cento
dei costi accertati per la pubblicazione delle
opere.
-
Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo
comma del presente articolo si applica il tasso
annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed
oneri accessori, pari al cinquanta per cento del
tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
-
Il pagamento del contributo in conto interessi
sui finanziamenti di cui al presente articolo è
autorizzato con decreto del Ministro per i beni
culturali, sentita la commissione istituita ai sensi
dell'articolo 25.
-
Per il pagamento del contributo in conto
interessi sui finanziamenti previsti dal presente
articolo viene istituito, presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per
il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire
per il primo esercizio finanziario successivo
all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000
milioni di lire per i nove esercizi successivi, di
2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio(1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 23 marzo
1983. L'art. 9, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), ha così disposto:
"Art. 9. Ai finanziamenti concessi alle
imprese editrici ai sensi dell'art. 34 della L. 5
agosto 1981, n. 416, può essere accordata
dall'Istituto centrale per il credito a medio
termine la garanzia sussidiaria di cui all'art. 20
della L. 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine
presenta annualmente al Ministro per i beni
culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI,
una relazione tecnica sugli interventi compiuti
nell'esercizio di riferimento, formulata secondo
le direttive comunicate dal Ministro per i beni
culturali ed ambientali".
35. Trattamento straordinario di integrazione
salariale.
-
Il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, è esteso, con le modalità previste
per gli impiegati, ai giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione
nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate
nelle norme citate.
-
L'importo del trattamento di integrazione
salariale non può essere superiore al trattamento
massimo di integrazione salariale previsto per i
lavoratori dell'industria.
-
Il trattamento straordinario di integrazione
salariale può essere erogato ai dipendenti delle
imprese editrici o stampatrici di giornali
quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al
secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori
dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma,
della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di
crisi aziendale nei quali si renda necessaria una
riduzione del personale ai fini del risanamento
dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività
aziendale, anche in costanza di fallimento(1).
-
Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di
cui al quinto comma dell'articolo 2 della L. 12
agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti
provvedimenti di concessione del trattamento sopra
indicato per periodi semestrali consecutivi e,
comunque, non superiori complessivamente a
ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi
le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della L.
20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.
-
Alla corresponsione del trattamento previsto per
i giornalisti dal presente articolo provvede
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)(2)
(3).
(1) Per l'interpretazione autentica del presente
comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n.
463.
(2) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25
febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20
maggio 1993, n. 148.
(3) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L.
14 giugno 1996, n. 318.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
- I dipendenti delle aziende di cui all'articolo
precedente per le quali sia stata dichiarata dal
CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del
periodo di integrazione salariale, di cui
all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta
alle normali competenze di fine rapporto, ad una
indennità pari all'indennità di mancato preavviso
e, per i giornalisti, ad una indennità pari a
quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di
cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso
in caso di dimissioni(1)(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25
febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20
maggio 1993, n. 148.
(2) Così modificato dall'art.
10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12
gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
37. Esodo e prepensionamento.
-
Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è
data facoltà di optare, entro sessanta giorni
dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo
35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle
condizioni di anzianità contributiva richiesta, per
i seguenti benefìci:
-
per i lavoratori poligrafici: trattamento di
pensione per coloro che possano far valerenell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi
mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di
cui, rispettivamente, alle Tabelle A e B
allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulla
base dell'anzianità contributiva aumentata di
un periodo pari a cinque anni; i periodi di
sospensione per i quali è ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono
riconosciuti utili d'ufficio per il
conseguimento del beneficio previsto dalla
presente lettera; l'anzianità contributiva non
può comunque risultare superiore a quaranta
anni;
-
per i giornalisti professionisti,
limitatamente al numero di unità ammesso dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per i soli casi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei
casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni
di anzianità contributiva, con integrazione a
carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
(INPGI) del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'articolo 4 del regolamento
approvato con decreto ministeriale 1° gennaio
1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva
trova applicazione nella misura e secondo i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1996, n. 402. I termini di cui
all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per
l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto
1995, n. 335, relative al predetto decreto
legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998 (1)(2);
-
corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei
casi previsti dalle lettere a) e b) da parte
degli istituti previdenziali di una indennità
pari all'indennità di anzianità maturata per
gli anni di servizio effettivamente prestati
nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni (3);
-
concessione di un credito agevolato alle
condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per
le cooperative giornalistiche di cui
all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello
complessivo della indennità corrisposta ai
sensi della lettera c), allo scopo di consentire
al lavoratore di rilevare e costituire una
azienda artigiana nel settore grafico, ovvero
effettuare il proprio conferimento ad una
cooperativa operante nello stesso settore.
-
I lavoratori dipendenti da aziende per le quali
il CIPI abbia accertato la sussistenza delle
condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2
della L. 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano
maturato i necessari requisiti di anzianità
contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei
benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del
precedente comma.
-
I benefici previsti dalle lettere a) e b) non
sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera
d), nonché con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
-
La cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in
vigore, per la gestione medesima, sull'importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione
della pensione l'ultima retribuzione percepita da
ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I
contributi versati dalla cassa per l'integrazione
dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella
contabilità separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo in quella
relativa agli interventi ordinari.
-
Il contributo addizionale a carico dei datori di
lavoro ed il concorso dello Stato, previsti
dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115,
sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei
guadagni degli operai dell'industria nella
contabilità relativa agli interventi straordinari.
-
Il contributo addizionale, di cui al precedente
comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
-
Agli effetti del cumulo del trattamento di
pensione di cui al presente articolo con la
retribuzione si applicano le norme relative alla
pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della
L. 30 aprile 1969, n. 153.
- Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non è compatibile con le prestazioni a
carico dell'assicurazione contro la disoccupazione(4).
(1) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L.
14 giugno 1996, n. 318.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n.
449.
(3) Lettera così sostituita dal
primo comma dell'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1
(Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il secondo comma del citato art. 11
ha inoltre disposto che la modifica ha effetto
dalla data di entrata in vigore della L. 5 agosto
1981, n. 416.
(4) Vedi, anche, l'art. 24, L.
25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20
maggio 1993, n. 148.
38. INPGI.
-
L'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI),
che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n. 1564,
gestisce in regime di sostitutività le forme di
previdenza obbligatoria nei confronti dei
giornalisti professionisti provvede ad analoga
gestione anche per i giornalisti praticanti di cui
all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69(1).
-
L'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani provvede a corrispondere ai
propri iscritti giornalisti professionisti:
-
il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 35;
-
la pensione anticipata di vecchiaia prevista
dall'articolo 37;
-
l'indennità prevista dal precedente art. 37,
lettera c)(2).
-
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma sono a totale
carico dell'Istituto(2).
-
Resta confermato all'INPGI il compito di
provvedere alla corresponsione ai giornalisti
professionisti del trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e
integrazioni, con finanziamento a totale carico del
Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la
disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo
a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e
3 maggio 1977.
-
Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il
regime delle prestazioni e dei contributi delle
forme di previdenza sociale obbligatoria, sia
generali che sostitutive(3).
-
Il finanziamento delle prestazioni di cui al
terzo comma del presente articolo deve considerarsi
a totale carico del fondo di garanzia per
l'assicurazione contro la disoccupazione fin
dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilità
all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge
medesima(4).
(1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così
sostituiscono i commi primo e secondo per effetto
dell'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Gli attuali commi primo,
secondo e terzo così sostituiscono i commi primo
e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
(3) Vedi, anche, l'art. 24, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(4) Comma aggiunto dall'art. 26,
L. 25 febbraio 1987, n. 67.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
-
Alla corresponsione dei contributi e delle
integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e
27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta, con il contributo straordinario dello
Stato di cui al secondo comma del presente articolo,
e, con priorità rispetto alle altre spese
istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad
esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168,
e successive modificazioni.
-
L'ammontare del contributo straordinario dello
Stato è determinato in lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
-
Il contributo straordinario dello Stato, previsto
dal comma precedente, deve essere versato in un
fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito
capitolo nel comparto attivo delle entrate
extracontributive per le quote acquisite nell'anno
in cui si riferisce il bilancio stesso.
-
La gestione relativa sia al contributo
straordinario dello Stato, integrato con i
versamenti della quota dei contributi dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle
provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26
e 27, forma oggetto di una contabilità speciale
autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso(1).
(1) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 aprile 1983, n.
130, l'art. 35, L. 27 dicembre 1983, n. 730 e
l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
- I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla
legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti
pubblici espressamente destinati dalla legge ad
attività di informazione dei partiti stessi, svolta
mediante quotidiani, periodici o mezzi
radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente
eccedente le provvidenze ottenute a norma degli
articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così
come definiti dall'articolo 20.
41. Copertura finanziaria.
-
All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi
compreso quello concernente le compensazioni
finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di
cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e
quello riguardante l'organo di garanzia e il
servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10,
valutato complessivamente in lire un miliardo,
derivante dall'applicazione della presente legge per
il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, si
provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello
stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94
miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di
cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato
di previsione per l'anno finanziario 1981.
-
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni sulla stampa
42. Diritto di rettifica.
L'articolo così modificato, è riportato nel
testo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante
disposizioni sulla stampa.
43. Norme processuali.
Trattasi di disposizione superatata essendo
intervenuta la depenalizzazione del reato di omissione
di rettifica con la legge 24 novembre 1989, n. 689.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
44. Sanatoria.
-
Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti,
restano validi i provvedimenti adottati e continuano
ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in
essere in applicazione delle norme del D.L. 15
febbraio 1980, n. 27(1).
- Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale
per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con
i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma
della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni, integrati con il contributo
straordinario dello Stato impegnato alla data di
entrata in vigore della presente legge e sulla base
dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti
amministrativi di cui al primo comma del presente
articolo, alle imprese editrici di giornali
quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo
della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed
alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1°
luglio 1978-30 giugno 1979(2).
(1) Il D.L. 15 febbraio 1980, n. 27, non è stato
convertito in legge.
(2) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n. 343) ha così
disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte
delle imprese editrici di giornali periodici,
delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5
agosto 1981 è prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
e agenzie nazionali di stampa, delle domande di
partecipazione alle integrazioni sul prezzo della
carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5
agosto 1981, n. 416, rimane confermato alla data
del 15 ottobre 1981". Detto termine è stato
ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz.
Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto stesso.
45. Proroga delle provvidenze.
-
Per consentire all'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta l'erogazione in favore
delle imprese editrici di giornali quotidiani e
delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché
dei periodici editi da cooperative costituite a
norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52 delle
integrazioni e dei contributi di cui al precedente
articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre
1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente.
la corresponsione di un contributo straordinario
dello Stato di lire 91 miliardi.
-
Le integrazioni e i contributi di cui al comma
precedente sono corrisposti agli aventi titolo
secondo i criteri e le procedure seguite, per le
analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30
giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta con i fondi tratti dai contributi ad
esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n.
168, e successive modificazioni, integrati con il
contributo straordinario dello Stato di cui al comma
precedente(1).
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno
titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle
integrazioni di cui al precedente comma, anche nel
caso che, durante il periodo intercorrente dal 1°
luglio 1979 alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita
diversi da quelli stabiliti dal Comitato
interministeriale dei prezzi.
-
È autorizzata la corresponsione di contributi a
favore di giornali e riviste italiani pubblicati
all'estero e di pubblicazioni con periodicità
almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all'estero per il periodo 1°
gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo
di tali contributi è pari all'ammontare
dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26
ed è posto a carico del fondo di cui al precedente
primo comma. La corresponsione dei suddetti
contributi è effettuata in conformità ai criteri,
alle modalità e alle procedure previsti dal
precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni
relative al quinquennio decorrente dal 1° gennaio
1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei
giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati
continuativamente editi durante l'anno 1980.
(1) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15
dicembre 1981, n. 343) ha così disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte
delle imprese editrici di giornali periodici,
delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5
agosto 1981 è prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
e agenzie nazionali di stampa, delle domande di
partecipazione alle integrazioni sul prezzo della
carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5
agosto 1981, n. 416, rimane confermato alla data
del 15 ottobre 1981". Detto termine è stato
ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz.
Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto stesso.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di
elevato valore culturale.
- L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti
dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28
marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni,
integrati con il contributo straordinario dello
Stato di cui al precedente articolo, contributi per
l'importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna
delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni
periodiche riconosciute di elevato valore culturale,
secondo i criteri e le procedure seguiti per
analoghe erogazioni effettuate in applicazione della
legge 6 giugno 1975, n. 172.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale
della stampa.
-
Le comunicazioni di cui al settimo comma
dell'articolo 1 relative a situazioni verificatesi
prima della istituzione, del registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11, devono essere
effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
Fermo quanto disposto dal comma precedente, le
disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54
fissano i termini entro i quali gli editori e gli
imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed
al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere,
in sede di prima applicazione della presente legge,
ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di
comunicazione al registro nazionale della stampa
previsti dalla legge stessa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici di
giornali quotidiani.
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani non in
regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi
dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono
sospese tutte le provvidenze previste dalla presente
legge, a favore dell'impresa. Qualora la
regolarizzazione intervenga nel termine di cui
sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a
partire dall'entrata in vigore della presente legge.
-
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o
del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il
tribunale competente per territorio revoca gli
amministratori della società e nomina un
amministratore giudiziario, come previsto
dall'articolo 2409 del codice civile, il quale
provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di
procedere alle modificazioni statutarie necessarie
per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi
dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi
sociali(1).
(1) Così modificata dall'art. 10, L. 30 aprile
1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119),
entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
-
Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, una impresa editi, o controlli
imprese che editino, un numero di testate la cui
tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti
per cento delle copie complessivamente tirate nello
stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve
provvedere entro tre anni alla alienazione di
testate, azioni, partecipazioni, quote di società o
alla cessione di contratti di affitto o di gestione
di testate in modo da editare alla scadenza del
triennio, direttamente o tramite società
controllate, testate la cui tiratura non fosse nel
1981 superiore al venti per cento di quella
complessiva dei quotidiani in Italia. In
applicazione della presente norma i contratti di
affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado
patto contrario(1).
-
Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto
dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del
Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la
vendita di azioni, partecipazioni o quote di
proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una
azienda o agenzia di credito.
(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10
gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n.
10) entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei
quotidiani e periodici.
- Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni
per i posti fissi di vendita di quotidiani e
periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le
rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al
secondo comma del medesimo articolo.
- Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina
transitoria che resta in vigore fino alla
definizione dei piani comunali.
51. Mutui agevolati.
- Sono trasferite al fondo di cui al primo comma
dell'art. 29 le somme che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ancora disponibili
sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, L.
6 giugno 1975, n. 172, e all'art. 2, L. 1° agosto
1978, n. 428.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
- Ai fini della presente legge si intendono per
cooperative giornalistiche anche quelle che entro il
31 dicembre 1980 risultano già costituite tra
giornalisti e poligrafici nonché le cooperative
femminili aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo anche se
costituite da non giornalisti professionisti,
editrici di giornali regolarmente registrati presso
la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
53. Sanzioni amministrative.
- Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono applicate dall'autorità e con la
procedura stabilita dalla L. 24 dicembre 1975, n.
706(1).
(1) Tale legge è stata abrogata dall'art. 42, L.
24 novembre 1981, n. 689.
54. Disposizioni di attuazione.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito
il parere espresso, nei termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, dalle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, sono emanate le
disposizioni di attuazione della presente legge ed
è istituita una commissione tecnica consultiva,
rappresentativa delle categorie operanti nel settore
della stampa e dell'editoria. Detta commissione
esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei
giornali quotidiani e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione alle provvidenze disposte
dagli articoli 22, 24 e 27(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n.
119), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il
D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.
ALLEGATO A
DATI STATISTICI
(su base annuale per ciascuna testata edita)
Giorni di uscita: . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lunedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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altri giorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Copie tirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Copie vendute in edicola. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Copie vendute in abbonamento normale. . . . . . . .
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Copie vendute in abbonamento speciale . . . . . . .
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Totale copie vendute . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Totale pagine pubblicate. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Totale pagine di pubblicità pubblicate. . . . . .
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