Art. 1 (Disposizioni Generali)
- La diffusione sonora e televisiva sullintero territorio
nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha
carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.
- Nellordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si
informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati
dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
- Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è
esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale
partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dellarticolo 2461 del codice
civile.
- Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul
sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni
contenute nella legge 14 aprile 1975, n.103, che non siano abrogate dal presente decreto o
risultino con questo incompatibili.
- La disciplina dellattività di radiodiffusione sonora e
televisiva dellemittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare
situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle
emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità
nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.
Art. 2 (Piano di assegnazione delle
frequenze di radiodiffusione)
- Lattività di radiodiffusione sonora e televisiva
dellemittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze.
- Il piano individua:
- Le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio
pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del
servizio stesso;
- I bacini di utenza idonei a consentire la presenza e
leconomica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale
da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;
- Le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la
radiodiffusione sonora e televisiva sullintero territorio nazionale.
Art. 3 (Norme transitorie)
- Sino allapprovazione della legge generale sul sistema
radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è consentita la prosecuzione dellattività delle singole emittenti
radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del
1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità
con i pubblici servizi.
- Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono
provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di
emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le
caratteristiche tecniche in atto.
- E consentita la trasmissione ad opera di più emittenti
dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.
- Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque
per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio
ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea. Tale
percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà
elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986.
Art.3-bis (Pubblicità)
- La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non
può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate
alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere
il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.
- La commissione parlamentare per lindirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite
massimo degli introiti pubblicitari di cui allarticolo 21 della legge 14 aprile
1975, n.103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi
pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
Art. 4 (Comunicazione degli attuali
esercenti)
- I privati che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno lobbligo di
inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla
data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:
- i dati relativi al titolare dellimpianto e le generalità
del responsabile dei programmi;
- ubicazione degli impianti installati;
- indicazione delle zone servite;
- collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare
riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
- tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
- tipo dellantenna utilizzata, diagramma di irradiazione,
guadagno nella direzione di massima;
- nominativo di identificazione della stazione
g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e
le loro variazioni.
- La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione
prevista dallarticolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli
organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di
assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei
bacini di utenza.
- Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata
nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse, gli impianti sono disattivati.
3-bis. La presentazione, nei termini, della
comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali,
di cui allarticolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n.156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 5
- Il presidente del consiglio di amministrazione della società
concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.
- Il presidente ha la rappresentanza legale della società,
presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza
sullandamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e
sullattuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
- Larticolo 10 della legge 14 aprile 1975, numero 103 è
abrogato.
Art.6
- Il consiglio di amministrazione della società per azioni
concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla
commissione parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975, numero
103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per
lelezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei
membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro
che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è
validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.
- Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
- Il consiglio di amministrazione della società concessionaria
nomina il proprio presidente e, su proposta di questultimo, tra i suoi componenti,
uno o più vicepresidenti.
- Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:
- approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni
economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e
pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni
dellatto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo
annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli
investimenti e ne verifica lattuazione;
- formula direttive generali sui programmi e ne approva, su
proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei
programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per
lindennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione
annuale sui programmi trasmessi;
- verifica la imparzialità e la correttezza
dellinformazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione
parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975, n.103;
- detta le norme di principio per la gestione del personale
fissando criteri oggettivi per lassunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le
collaborazioni di carattere continuativo.
La delibera è resa pubblica e trasmessa alla
commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
- indica le linee generali dellassetto organizzativo e
della politica contrattuale;
- nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori
generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori
di pari livello;
- elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società,
che affida per lattuazione al direttore generale;
h-bis) può proporre allassemblea degli
azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui allarticolo 2383
del codice civile.
- Larticolo 8 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
abrogato.
Art. 7 (Collegio sindacale)
- Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma
degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da
cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dallassemblea dei soci a norma
dellarticolo 2397 del codice civile.
- Le incompatibilità previste dallarticolo 9 della legge
14 aprile 1975, n.103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti
del collegio sindacale.
- I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.
- Larticolo 23 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
abrogato.
Art. 8 (Direttore generale)
- Il direttore generale è nominato dallassemblea dei soci
della società per azioni concessionaria.
- Il direttore generale risponde, ai sensi dellarticolo
2396 del codice civile, della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del
servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in
termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati
dalla commissione parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975,
n.103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì
il pluralismo della programmazione.
- A tal fine sovraintende alla organizzazione ed alla attività
dellazienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui
al precedente articolo 6, comma 4, lettera g), e nomina gli altri dirigenti, fermo
restando le norme dei contratti nazionali di categoria; partecipa senza voto deliberativo
alle riunioni del consiglio di amministrazione.
- Larticolo 11 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
abrogato.
Art. 9 (Organizzazione della società
concessionaria)
- La società concessionaria pone in essere lorganizzazione
interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso
unarticolazione in reti e testate.
- La società concessionaria è impegnata ad operare affinché:
siano garantite la completezza e limparzialità dellinformazione e il rispetto
della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche
attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali
della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi
titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.
- Le attività commerciali, editoriali, audiovisive,
discografiche e simili, comunque connesse alloggetto sociale della società, sono
effettuate direttamente o attraverso società collegate.
- Larticolo 13 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
abrogato.
Art. 9-bis (Divieto di propaganda
elettorale)
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti
per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di
diffondere propaganda elettorale.
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