Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il
5 maggio 1989.
Art. 2
- Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dallarticolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
- (Oggetto e scopo). La presente Convenzione concerne i servizi
di programmi incorporati nelle trasmissioni. Il suo scopo è di facilitare la trasmissione
transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti.
- (Espressioni utilizzate). Ai fini della presente Convenzione:
- Per "trasmissione" s'intende lemissione
primaria, via emittente terrestre, via cavo o con ogni tipo di satellite, in forma non
codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico in generale. Il
termine suddetto non comprende i servizi di comunicazione che operano su richiesta
individuale.
- Per "ritrasmissione" si intende il fatto di captare e
di trasmettere simultaneamente, a prescindere dai mezzi tecnici utilizzati, programmi
televisivi nella loro integralità e senza modifiche, oppure parti importanti di tali
programmi trasmessi da radiodiffusori e destinati al pubblico in generale.
- Per "emittente televisiva" sintende la persona
fisica o morale che compone servizi di programmi di televisione destinati ad essere
ricevuti dal pubblico in generale e che li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella
loro integralità e senza nessuna modifica.
- Per "servizio di programmi" sintende
linsieme degli elementi di un dato servizio, forniti da unemittente televisiva
ai sensi del paragrafo precedente.
- Per "opere audiovisive europee" si intendono opere di
creazione la cui produzione oppure la cui co-produzione è controllata da persone fisiche
o morali europee.
- Per "pubblicità" sintende ogni annuncio
pubblico effettuato in vista di stimolare la vendita, lacquisto oppure il noleggio
di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o unidea, o di produrre
qualche altro effetto desiderato dallinserzionista, per il quale un tempo di
trasmissione è stato concesso allinserzionista dietro compenso o controparte
analoga.
- Per "sponsorizzazione" si intende la partecipazione
di una persona fisica o morale non impegnata in attività di radiodiffusione o di
produzione di opere audiovisive al finanziamento diretto o indiretto di una
emissione al fine di promuovere il suo nome, il suo marchio o la sua immagine.
- (Settore di applicazione). La presente Convenzione si applica
ad ogni servizio di programmi trasmesso o ritrasmesso da organismi o per mezzo di mezzi
tecnici soggetti alla giurisdizione di una Parte, sia che si tratti di cavo, di emittente
terrestre o di satellite e che può essere ricevuto, direttamente o indirettamente
in una o più Parti.
- (Libertà di ricezione o di ritrasmissione). Le Parti
assicurano libertà di espressione e di informazione, in conformità con lart.10
della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle libertà fondamentali
ed assicurano libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio
territorio di servizi di programmi televisivi conformi alle disposizioni della presente
Convenzione.
- (Impegni delle Parti trasmittenti). 1. Ciascuna Parte
trasmittente vigila, con mezzi appropriati e per mezzo delle sue istanze competenti
affinché tutti i servizi di programmi trasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici
soggetti alla sua giurisdizione ai sensi dellart.5 siano conformi alle disposizioni
della presente Convenzione.
- Ai fini della presente Convenzione, è Parte di trsmissione:
- nel caso di trasmissioni terrestri, la Parte nella quale
lemissione ha luogo;
- nel caso di trasmissioni via satellite:
i) la Parte in cui è situata lorigine del collegamento
ascendente verso il satellite;
ii) la Parte che concede il diritto di
utilizzare una frequenza oppure una capacità di satellite se lorigine del
collegamento ascendente è situata in uno stato che non è Parte alla presente
Convenzione;
iii) la Parte nella quale lemittente
televisiva ha la sua sede, se la responsabilità non è definita in virtù dei capoversi
i) e ii).
- Qualora servizi di programmi trasmessi da Stati che non sono
Parti della Convenzione siano ritrasmessi da organismi o mediante mezzi tecnici soggetti
alla giurisdizione di una Parte ai sensi dell'art.3, questa Parte, in qualità di Parte di
trasmissione, vigila, con mezzi adeguati e per mezzo delle sue istanze competenti alla
conformità di questi servizi con le disposizioni della presente Convenzione.
- (Trasparenza). 1. Le responsabilità dellemittente
televisiva saranno specificate in maniera chiara e sufficiente nellautorizzazione
rilasciata dallautorità competente di ciascuna Parte nel contratto stipulato con
questultima oppure per mezzo di ogni altra misura giuridica.
- Informazioni relative allemittente saranno fornite a
richiesta dellautorità competente della Parte di trasmissione. Tali informazioni
comprenderanno almeno il nome oppure la denominazione, la sede e lo statuto giuridico
dellemittente televisiva, il nome del suo rappresentante legale, la composizione del
capitale, la natura, loggetto e le modalità di finanziamento del servizio di
programmi che lemittente televisiva fornisce oppure si appresta a fornire.
CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
PROGRAMMAZIONE
- (Responsabilità dellemittente televisiva). 1. Tutti gli
elementi dei servizi di programmi, dal punto di vista sia del contenuto che della
presentazione, debbono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti
fondamentali delluomo. In particolare essi non debbono:
- essere contrari alla decenza e tantomeno contenere pornografia;
- mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di
incitare allodio razzista.
- gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di
pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non
devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato
lorario di trasmissione e di ricezione.
- Lemittente televisiva vigila affinché i giornali
televisivi presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti e favoriscano la libera
formazione delle opinioni.
- (Diritto di risposta). 1. Ciascuna Parte di trasmissione si
accerta che ogni persona fisica o morale, a prescindere dalla sua nazionalità oppure dal
suo luogo di residenza possa esercitare un diritto di risposta oppure avere accesso ad
altro ricorso giuridico o amministrativo paragonabile nei confronti delle trasmissioni
trasmesse oppure ritrasmesse da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti dalla sua
giurisdizione ai sensi dellart.3. In particolare essa vigila affinché i termini e
le altre modalità previste per lesercizio del diritto di risposta siano adeguati a
consentire lesercizio effettivo di questo diritto. Lesercizio effettivo di
questo diritto o di altri ricorsi giuridici o amministrativi paragonabili deve essere
garantito dal punto di vista sia dei termini che per quanto riguarda le modalità di
applicazione.
- A tal fine, il nome dellemittente televisiva responsabile
del servizio di programmi deve essere indicato in detti programmi ad
intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.
- (Accesso del pubblico a fatti di grande rilevanza). Ciascuna
Parte esamina i provvedimenti giuridici volti ad evitare che il diritto del pubblico
allinformazione venga posto in causa per via dellesercizio da parte di
unemittente televisiva, di diritti esclusivi per la trasmissione o la ritrasmissione
ai sensi dellart. 3 di un fatto di grande interesse per il pubblico che abbia come
conseguenza di impedire ad una parte sostanziale del pubblico in una o più Parti la
possibilità di seguire questo avvenimento in televisione.
- (Obiettivi culturali). 1. Ciascuna Parte di radiotrasmissione
vigila ogni qualvolta ciò sia realizzabile e ricorrendo ai mezzi appropriati affinché le
emittenti televisive riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione, escluso il tempo destinato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a
giochi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità
dellemittente televisiva nei confronti del suo pubblico in fatto
dinformazione, di istruzione, di cultura e di svago, questa proporzione dovrà
essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
- In caso di disaccordo tra una Parte di ricezione ed una parte
di trasmissione riguardo allapplicazione del paragrafo precedente, si potrà fare
appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente, affinché formuli un
parere consultativo al riguardo. Tale disaccordo non può essere sottoposto alla procedura
di arbitrato prevista dallart. 26.
- Le parti si impegnano a ricercare insieme gli strumenti e le
procedure più appropriate per appoggiare, senza discriminazioni tra le emittenti
televisive, lattività e lo sviluppo della produzione europea, in particolare nelle
Parti aventi una scarsa capacità di produzione audiovisiva oppure una zona linguistica
limitata.
- Nello spirito di cooperazione e di assistenza soggiacente alla
presente Convenzione, le Parti si sforzeranno di evitare che i servizi di programmi
trasmessi oppure ritrasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla loro
giurisdizione ai sensi dellart.3, pregiudichino il pluralismo della stampa scritta e
lo sviluppo delle industrie cinematografiche. A tal fine, nessuna trasmissione di opere
cinematografiche deve essere effettuata da questi servizi, salvo accordo contrario tra gli
aventi diritto o lemittente televisiva prima che sia decorso un termine di due anni
dallinizio della programmazione di questa opera nelle sale cinematografiche; in caso
di opere cinematografiche in co-produzione con lemittente televisiva, questo termine
sarà di un anno.
CAPITOLO III: PUBBLICITA
- (Disposizioni generali). 1. Ogni pubblicità deve essere leale
ed onesta.
- La pubblicità non deve essere menzognera o essere
pregiudizievole agli interessi di consumatori.
- La pubblicità destinata ai fanciulli o che fa appello a dei
fanciulli deve evitare di recare pregiudizio agli interessi di questi ultimi e tener conto
della loro particolare sensibilità.
- Linserzionista non deve esercitare influenza editoriale
sul contenuto delle emissioni.
- (Durata). 1. Il tempo di trasmissione destinato alla
pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa
percentuale può essere incrementata fino al 20% qualora comprenda forme di pubblicità
come le offerte effettuate direttamente: e al pubblico in vista sia di vendere, di
acquistare o di noleggiare prodotti, sia di fornire servizi, a condizione che il volume
degli spots pubblicitari non superi il 15%.
- Il tempo di trasmissione destinato agli spots pubblicitari
allinterno di un dato periodo di unora non deve superare il 20%.
- Le forme di pubblicità come le offerte direttamente effettuate
al pubblico in vista di vendere, di acquistare oppure di noleggiare prodotti, sia di
fornire servizi, non devono superare unora al giorno.
- (Forma e presentazione). 1. La pubblicità deve essere
chiaramente identificabile in quanto tale e distintamente separata dagli altri elementi
del servizio di programmi mediante mezzi ottici o acustici. In linea di massima, essa deve
essere raggruppata in video.
- La pubblicità subliminale è vietata.
- La pubblicità clandestina è vietata, in particolare la
presentazione di prodotti o di servizi nelle emissioni, qualora essa avvenga a scopi
pubblicitari.
- La pubblicità non deve far ricorso, né visivamente, né
oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di
attualità.
- (Inserimento di pubblicità). 1. La pubblicità deve essere
inserita tra le trasmissioni fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del
presente articolo, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni,
in maniera da non compromettere lintegrità ed il valore delle trasmissioni ed in
modo che ciò non leda i diritti degli aventi diritto.
- Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle
sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli
intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli
intervalli.
- La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi
cinematografici ed i films realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a
puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), a condizione che la loro durata sia
superiore a 45 (quarantacinque) minuti può essere interrotta una volta per periodo
completo di quarantacinque minuti. Unaltra interruzione è autorizzata se la loro
durata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
- Quando trasmissioni che non siano quelle previste dal paragrafo
2 sono interrotte dalla pubblicità, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno venti
minuti tra ogni successiva interruzione allinterno delle trasmissioni.
- La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione
di uffici religiosi. I telegiornali, le rubriche di attualità, i documentari, le
trasmissioni religiose e quelle per i bambini di durata inferiore a trenta minuti non
possono essere interrotti dalla pubblicità. Se la loro durata è di almeno trenta minuti,
si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.
15. (Pubblicità per determinati prodotti). 1.
E vietata la pubblicità per i prodotti del tabacco.
- La pubblicità per le bevande alcoliche di qualsiasi tipo è
soggetta alle seguenti regole:
- non rivolgersi espressamente ai minori; nessuna persona che
può essere considerata come minore deve essere implicata in una pubblicità per il
consumo di bevande alcoliche;
- non collegare il consumo di alcolici con prodezze fisiche o con
la guida di autoveicoli;
- non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedono
proprietà terapeutiche oppure non hanno un effetto stimolante, sedativo o che possono
risolvere problemi personali;
- non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o
presentare in luce negativa lastinenza o la sobrietà;
- non insistere indebitamente sul forte grado alcolico delle
bevande.
- E vietata la pubblicità per i medicinali e le cure
mediche che sono disponibili unicamente con ricetta medica nella Parte di trasmissione.
- La pubblicità per gli altri medicinali e cure mediche deve
essere chiaramente individuabile in quanto tale, leale, veritiera e controllabile, e deve
conformarsi con la mancanza di effetti nocivi per lindividuo.
- (Pubblicità che si rivolge specificamente ad una sola Parte).
1. Al fine di evitare distorsioni di concorrenza ed un eventuale pregiudizio al sistema
televisivo di una Parte, i messaggi pubblicitari diretti specificamente e frequentemente
al pubblico di una sola Parte diversa dalla Parte di trasmissione non devono aggirare le
norme relative alla pubblicità televisiva in questa Parte.
- Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se:
- le disposizioni in questione stabiliscono una discriminazione
tra i messaggi pubblicitari trasmessi dagli organismi o per mezzo di mezzi tecnici
soggetti dalla giurisdizione di questa Parte ed i messaggi pubblicitari trasmessi da
organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di unaltra Parte;
oppure
- le Parti interessate hanno concluso degli accordi bilaterali o
multilaterali in questo settore.
CAPITOLO IV: SPONSORIZZAZIONE
- (Disposizioni generali). 1. Se una trasmissione oppure una
serie di trasmissioni sono sponsorizzate in tutto o in parte, esse debbono essere
chiaramente riconoscibili in quanto tali nei titoli di testa allinizio o alla fine
della trasmissione.
- Il contenuto e la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in alcun caso essere influenzate dallo sponsor in maniera tale
da ledere la responsabilità e lautonomia editoriale del radiodiffusore nei
confronti delle trasmissioni.
- Le trasmissioni sponsorizzate non debbono stimolare
allacquisto, alla vendita o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor e
di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti
prodotti o servizi in queste trasmissioni.
- (Sponsorizzazione vietate). Le trasmissioni non possono essere
sponsorizzate da persone fisiche o morali che hanno per attività principale la
fabbricazione oppure la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità
è vietata in virtù dellart. 15.
- La sponsorizzazione dei telegiornali e delle rubriche di
attualità è vietata.
CAPITOLO V: ASSISTENZA
- (Cooperazione tra le Parti). 1. Le Parti si impegnano a
concedersi reciproca assistenza per lattuazione della presente Convenzione.
- A tal fine:
- ciascuno Stato contraente nomina una o più autorità di cui
comunica la denominazione e lindirizzo al Segretario Generale del Consiglio
dEuropa, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione oppure di adesione;
- ciascuno Stato contraente che ha nominato più Autorità
indica, nella comunicazione di cui al capoverso a), la competenza di ciascuna di queste
autorità.
- Unautorità nominata da una Parte:
- fornirà le informazioni previste allart. 6 paragrafo 2
della presente Convenzione;
- fornirà, dietro domanda di unautorità designata da
unaltra Parte, informazioni sul diritto e la prassi interni nei settori coperti
dalla presente Convenzione;
- collaborerà con le autorità designate dalle altre Parti ogni
qualvolta sia utile farlo ed in particolare quando tale cooperazione può rafforzare
lefficacia dei provvedimenti presi in considerazione della presente Convenzione;
- esaminerà ogni difficoltà emersa nellapplicazione della
presente Convenzione che le sarà notificata da una autorità designata da unaltra
Parte.
CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI
20. (Il Comitato permanente). 1. Sarà
costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
- Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato
permanente da uno o più delegati. Ciascuna delegazione dispone di un voto nei settori di
sua competenza, la Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un
numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente
Convenzione, la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando gli
Stati membri interessati esercitano il loro, e reciprocamente.
- Ogni Stato di cui allart. 29, paragrafo 1, che non è
parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un
osservatore.
- Il Comitato permanente può, per ladempimento della sua
missione, fare appello ad esperti. Esso può, di sua iniziativa oppure a richiesta
dellorganismo interessato, invitare ogni organismo nazionale o internazionale,
governativo o non governativo, tecnicamente qualificato in tutti i settori coperti dalla
presente Convenzione, farsi rappresentare da un osservatore a tutta, oppure ad una parte,
di una delle sue riunioni. La decisione di invitare tali esperti o organismi, è adottata
alla maggioranza dei tre quarti dei membri del Comitato Permanente.
- Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del
Consiglio dEuropa. Esso si riunirà nella sua prima sessione entro i sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunirà poi quando
un terzo delle Parti o il Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa ne faranno
domanda, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio dEuropa in
conformità con le disposizioni dellart. 23, paragrafo 2, o anche dietro richiesta
di una o più delle Parti, in conformità con le disposizioni degli artt. 21, capoverso c,
e 25, paragrafo 2.
- La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale per
svolgere una riunione del Comitato permanente.
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 e dellart.23,
paragrafo 3 le decisioni del Comitato permanente sono adottate alla maggioranza dei tre
quarti dei membri presenti.
- Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il
Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno.
- (Funzioni del Comitato permanente). 1. Il Comitato permanente
è incaricato di seguire lapplicazione della presente Convenzione. Esso può:
- fare raccomandazioni alle Parti relative allapplicazione
della Convenzione;
- suggerire le modifiche che potrebbero essere necessarie della
Convenzione ed esaminare quelle che sono proposte in conformità con le disposizioni
dellart.23;
- esaminare, a richiesta di una o più Parti, ogni questione
relativa alla interpretazione della Convenzione;
- facilitare per quanto possibile il bonario componimento di ogni
difficoltà che gli è notificata in conformità con le disposizioni dellart.25;
- fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri relative
allinvito di Stati diversi da quelli di cui allart.29 paragrafo 1, ad aderire
alla Convenzione.
- (Rapporti del Comitato permanente).A seguito di ogni sua
riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa un rapporto concernente le sue discussioni ed ogni decisione presa.
CAPITOLO VII: EMENDAMENTI
- (Emendamenti). 1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla
presente Convenzione.
- Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario
Generale del Consiglio dEuropa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio
dEuropa ed altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità
economica europea e ad ogni Stato non membro il quale ha aderito oppure è stato invitato
ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dellart. 30.
Il Segretario generale del Consiglio dEuropa convoca una riunione del Comitato
permanente non prima di due mesi successivamente alla comunicazione della proposta di
emendamento.
- Ogni proposta di emendamento è esaminata dal Comitato
Permanente il quale sottopone il testo approvato alla maggioranza dei membri del Comitato
permanente per approvazione al Comitato dei Ministri. Dopo questa approvazione il testo è
trasmesso per accettazione alle Parti.
- Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che
tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.
CAPITOLO VIII: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- (Pretese violazioni della presente Convenzione). 1. Quando una
Parte accerta una violazione della presente Convenzione, essa comunica alla Parte di
trasmissione la pretesa violazione, le due Parti sforzandosi di risolvere la difficoltà
in base alle disposizioni degli artt. 19, 25 e 26.
- Se la pretesa violazione è di carattere evidente, serio e
grave, tanto da sollevare importanti problemi di interesse pubblico e riguarda gli artt.
7, paragrafi 1 o 2, 12, 13, paragrafo 1, prima frase, 14 o 15, paragrafi 1 o 3, e se
continua ancora due settimane dopo la comunicazione, la Parte di ricezione può sospendere
a titolo temporaneo la ritrasmissione del servizio di programmi posto in causa.
- In tutti gli altri casi di pretese violazioni, ad eccezione di
quelli previsti al paragrafo 4, la Parte di ricezione può sospendere a titolo
provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi posto in causa dopo otto giorni a
far data dalla comunicazione, qualora la violazione pretesa continui.
- La sospensione temporanea della ritrasmissione non è ammessa
in caso di pretesa violazione degli artt. 7, paragrafi 3, 8, 9 oppure 10.
CAPITOLO IX: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- (Conciliazione). 1. In caso di difficoltà
nellapplicazione della presente Convenzione, le parti interessate si sforzano di
raggiungere un componimento bonario.
- A meno che una delle parti interessate non vi si opponga, il
Comitato permanente può esaminare la questione, mantenendosi a disposizione delle Parti
interessate al fine di giungere il prima possibile ad una soluzione soddisfacente, e, se
del caso, formulare un parere consultativo a questo riguardo.
- Ciascuna parte interessata si impegna a fornire al Comitato
permanente, il prima possibile, ogni informazione ed agevolazione necessarie per
ladempimento delle sue funzioni in virtù del paragrafo precedente.
- (Arbitrato). 1. Se le parti interessate non possono conciliare
la controversia in base alle disposizioni dellart. 25, esse possono, di comune
accordo, sottoporla ad arbitrato in base alla procedura prevista nellannesso alla
presente Convenzione. In mancanza di tale accordo entro un termine di sei mesi a decorrere
dalla prima domanda volta allapertura della procedura di conciliazione, la
controversia può essere sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.
- Ogni Parte può, in ogni tempo, dichiarare che riconosce come
obbligatoria, a tutti gli effetti e senza convenzione speciale nei confronti di ogni altra
Parte che accetta lo stesso obbligo, lapplicazione della procedura darbitrato
prevista nellannesso alla presente Convenzione.
CAPITOLO X: ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI E
DIRITTO INTERNO DELLE PARTI
- (Altri accordi o intese internazionali). 1. Nei loro rapporti
reciproci, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano le regole
della Comunità e applicano le regole derivanti dalla presente Convenzione solo qualora
non esista una disposizione comunitaria che disciplina il particolare argomento
pertinente.
- Nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire
alle Parti di stipulare accordi internazionali che completano o sviluppano le sue
disposizioni oppure estendono la loro portata.
- In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non
modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da questi accordi, i
quali non pregiudicano né il godimento di altre Parti dei diritti che spettano loro in
base alla presente Convenzione, né lattuazione dei loro obblighi derivanti da detta
Convenzione.
- (Rapporti tra la Convenzione e la legislazione interna delle
Parti). Nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire alle Parti di
applicare regole più rigorose o più dettagliate di quelle previste nella presente
Convenzione per i servizi di programmi trasmessi da organismi oppure mediante mezzi
tecnici soggetti alla loro giurisdizione, ai sensi dellart. 3.
CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI
- (Firma ed entrata in vigore). 1. La presente Convenzione è
aperta alla firma degli stati membri del Consiglio dEuropa e degli altri stati parti
della Convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità economica europea.
Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,
di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del
Consiglio dEuropa.
- La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale sette Stati, di
cui almeno cinque Stati membri del Consiglio dEuropa avranno espresso il loro
consenso ad essere legati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del
paragrafo precedente.
- Uno Stato può, allatto della firma oppure ad una data
successiva prima dellentrata in vigore della presente Convenzione nei suoi
confronti, dichiarare che applicherà la Convenzione a titolo provvisorio.
- La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato
di cui al paragrafo 1, oppure della Comunità economica europea, i quali manifesteranno
ulteriormente il loro consenso ad essere vincolati da detta Convenzione, il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- (Adesione di Stati non membri). 1. Dopo lentrata in
vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa
potrà, dopo consultazione degli Stati contraenti, invitare ogni altro Stato ad aderire
alla Convenzione con una decisione presa alla maggiorazione prevista allart.20. d.
dello statuto del Consiglio dEuropa ed alla unanimità dei rappresentanti degli
Stati contraenti aventi diritto a avere un seggio al Comitato.
- Per ogni Stato aderente la Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di
deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
dEuropa.
- (Applicazione territoriale). 1. Ogni Stato può allatto
della firma o allatto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione,
di approvazione e di adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente
Convenzione si applicherà.
- Ogni Stato può in seguito, in ogni altro tempo, per mezzo di
una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dEuropa,
estendere lapplicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio
designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo
territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo
la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- Ogni dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in tale
dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro
avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi
dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
- (Riserve). 1. Allatto della firma oppure al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione:
- ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi
alla ritrasmissione sul suo territorio ma solo se questa non è conforme alla sua
legislazione interna di servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande
alcoliche secondo le norme generali previste allart.15, paragrafo 2, della presente
Convenzione;
- il Regno Unito può dichiarare che si riserva il diritto di non
ottemperare allobbligo previsto dallart.15 paragrafo 1 di vietare la
pubblicità per i prodotti del tabacco, per quanto concerne la pubblicità per i sigari ed
il tabacco da pipa diffusa dalla Independent Broadcasting Authority sul territorio
britannico con emittenti terrestri. Nessuna altra riserva è ammessa.
- Una riserva formulata in conformità con il paragrafo
precedente non può essere oggetto di obiezioni.
- Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù
del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica al Segretario
Generale del Consiglio dEuropa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.
- La Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una
disposizione della presente Convenzione non può esigere lapplicazione di questa
disposizione da unaltra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o
condizionale, pretendere che tale provvedimento sia applicato nella misura in cui essa
stessa lo ha accettato.
- (Denuncia). 1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la
presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio
dEuropa.
- La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale.
(Notifiche). 1. Il Segretario Generale del
Consiglio dEuropa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati
Parti della Convenzione culturale europea, alla Comunità economica Europea ed a tutti gli
Stati che hanno aderito oppure sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione oppure di adesione;
- ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in
conformità con le disposizioni degli artt. 29, 30 e 31;
- ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni
dellart. 22;
- ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione
relativa alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1989, in
lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che
sarà depositato negli archivi del consiglio dEuropa. Il Segretario Generale del
Consiglio dEuropa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati
membri del Consiglio dEuropa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale
europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla
presente Convenzione.
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