Art. 1
Natura della società concessionaria
1. La società cui è affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di
società per azioni; essa è soggetta alla disciplina
delle società di interesse nazionale di cui
all'articolo 2461 del codice civile.
Art. 2
Consiglio di amministrazione
1. Fino all’entrata in vigore di una nuova
disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel
quadro di una ridefinizione del sistema
radiotelevisivo e dell’editoria nel suo complesso,
il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è composto di cinque membri, nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
scelti fra persone di riconosciuto prestigio
professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinti in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Essi durano in
carica per non più di due esercizi sociali. Il
mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su
proposta adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti la Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La carica di membro del consiglio di amministrazione
è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli
regionali, provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a ventimila abitanti, nonché con la
titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con
imprese o società pubbliche e private interessate
all'esercizio della radiodiffusione sonora e
televisiva e concorrenti della concessionaria ed
altresì con la titolarità di cariche nei consigli di
amministrazione di società controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei
crediti in capitale, alle riunioni convocate per la
verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano
triennale di ristrutturazione aziendale e per l’esame
dell’andamento economico e finanziario della
gestione partecipa il direttore generale della Cassa
depositi e prestiti che informa, con apposita
relazione, il Presidenti delle Camere ed il Presidente
del consiglio dei ministri. Il consiglio di
amministrazione della società concessionaria procede,
altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del
piano editoriale e ne informa con apposita relazione
la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari
competenti e il Ministro delle poste e
telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può
formulare, con delibera assunta con la maggioranza
assoluta dei componenti, motivate proposte al
consiglio di amministrazione in ordine al rispetto
delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano
editoriale, nonché all’adeguamento del piano stesso
da parte delle reti e testate nel corso del periodo
temporale di validità del piano.
(...).
3. I membri del consiglio che siano lavoratori
dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa
non retribuita per la durata del mandato.
4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a
maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il
presidente ha la rappresentanza legale della società,
convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei
propri poteri il consiglio può conferire deleghe,
esclusivamente per periodi limitati e per oggetti
specifici, ai propri componenti.
5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di
amministrazione della società, svolge anche funzioni
di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e degli obblighi del
servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di
proposte del direttore generale, elabora e approva il
piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi
formulati dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi; designa, sentito il direttore
generale, la società per la revisione dei bilanci
annuali, scegliendola tra quelle che non hanno
rapporti anche indiretti con la società
concessionaria.
6. Il consiglio, avvalendosi di proposte del
direttore generale, approva la proposta di bilancio
della società, il piano di investimenti, il piano
finanziario, le politiche del personale e i piani di
ristrutturazione.
7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti
attribuzioni:
a) sulla base di specifici piani, assegna
annualmente le risorse economiche alle diverse aree di
attività aziendale;
b) su proposta del direttore generale: approva i
piani annuali di trasmissione e di produzione
dell'azienda e le variazioni che si rendano
necessarie; nomina i vice direttori generali e i
dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera
la collocazione aziendale; approva gli atti e i
contratti aziendali aventi carattere strategico,
nonché quelli che, anche per effetto di una durata
pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi
di lire. Sui piani di cui alla lettera a) e sui
criteri di scelta dei vicedirettori generali e dei
direttori di rete e testata e su quelli di
formulazione dei piani annuali di trasmissione e di
produzione, riferisce alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
8. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore
generale una relazione sull'andamento dei costi e dei
ricavi di gestione, nonché dati informativi sui costi
diretti e di contabilità industriale dei programmi
televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti
aziendali con valore superiore all'entità delle
procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del
personale; tramite il presidente, invia annualmente ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica una relazione sull'andamento del
servizio pubblico radiotelevisivo.
9. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il
consiglio elabora un piano di fattibilità circa la
razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle
società consociate in linea con il quadro di
ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i
successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono
modificati gli statuti delle società consociate in
modo da stabilire che il numero dei componenti i
consigli di amministrazione di tali società sia
ricompreso fra le tre e le cinque unità.
Art. 2-bis
Controllo della gestione sociale
1. Il controllo della gestione sociale è
effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del
codice civile, da un collegio sindacale composto da
tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il
presidente del collegio sindacale è il direttore
generale dell’IRI o un suo delegato; un sindaco
effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro
del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono
designati dal Ministro delle poste e
telecomunicazioni. L’assemblea dei soci deve essere
convocata per la nomina dei componenti del collegio
sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del
collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale
sono trasmesse per conoscenza alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilità previste dall’articolo 7,
comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione
valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L’articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.
Art. 3
Direttore generale
1. Il direttore generale della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa
con l'assemblea dei soci della società; il suo
mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di
amministrazione della gestione aziendale per i profili
di propria competenza e sovrintende alla
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel
quadro dei piani e delle direttive definiti dal
consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in
collaborazione con i direttori di rete e di testata,
la coerenza della programmazione radiotelevisiva con
le linee editoriali e le direttive formulate dal
consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti
attribuzioni:
a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera b);
b) assume, nomina, promuove e stabilisce la
collocazione degli altri dirigenti, nonché, su
proposta dei direttori di testata e nel rispetto del
contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;
c) provvede alla gestione del personale
dell'azienda;
d) propone all'approvazione del consiglio gli atti
e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma
7, lettera b); firma gli altri atti e contratti
aziendali attinenti alla gestione della società;
e) provvede all'attuazione dei piani di cui
all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici
approvati dal consiglio in materia di linea
editoriale, investimenti, organizzazione aziendale,
politica finanziaria e politiche del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le
informazioni utili per verificare il conseguimento
degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli
indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi
della presente legge.
Art. 4
Convenzione
1. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo
consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova
convenzione tra la società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di
adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di
cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. La convenzione disciplina, in attuazione della
vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi
particolari posti a carico della società
concessionaria. Tale convenzione determina altresì
l'ammontare del canone di abbonamento alla
radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di
esso di competenza della società concessionaria
stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante
per gli oneri di riscossione, nonché l'ammontare del
canone di concessione, proporzionato a quello
sostenuto dalle imprese radiotelevisive private.
Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per
l'anno 1994 il canone di abbonamento alla
radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque
non superiore al tasso di inflazione registrato
nell'anno solare precedente.
3. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è
trasmessa alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta
giorni.
Art. 5
Abrogazioni - Entrata in vigore
1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l'articolo 25
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.
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