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Normativa

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323
Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Testo coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

Art. 2

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 3

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

Art. 4

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

Art. 5

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

Art. 6

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Art. 6-bis. (1)

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.

3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a).

Art. 7

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".

Art. 8

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8," sono inserite le seguenti: "escluso il comma 10,".

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "dei divieti di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 8, comma 10, e di cui".

Art. 9

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot".

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

Art. 10

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Art. 11

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Art. 11-bis. (1)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (b). I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (b), dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11-ter. (1)

1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile (b), nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile (b) che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione.

Art. 12

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CONSO

18.01.08

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