IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte
di soggetti privati;
Considerato, altresì, che per le emittenti
televisive nazionali, che intendano trasmettere in
codice, è in corso il complesso procedimento per
l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a
proseguire nell'esercizio di impianti per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
relative concessioni con durata fino alla data di
entrata in vigore della nuova disciplina del sistema
radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo
2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'atto di concessione consente esclusivamente
l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti
di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente
modificati ai sensi del comma 2 della medesima
disposizione.
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle
concessioni di cui al comma 1, i titolari di
concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6
agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
proseguono l'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i
connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai
sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.
223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2
della medesima disposizione.
4. Le concessioni di cui al presente articolo
possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti
che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.
223.
5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il
rilascio della concessione di cui al presente
articolo:
a) l'esistenza di un rapporto continuativo di
lavoro subordinato, in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale, per
almeno tre dipendenti;
b) il capitale sociale interamente versato nella
misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8,
lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro
il 30 novembre 1993;
c) il versamento della cauzione, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma
8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n.
223, entro il 30 novembre 1993;
d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e
3 dell'articolo 5 del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché
quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge
6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti
che all'atto della presentazione della documentazione
necessaria al rilascio della concessione assumano
l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della
concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque
forma non oltre i limiti previsti per le emittenti
radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse
emittenti sono tenute al pagamento del canone di
concessione nella misura indicata dal comma 2
dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. Qualora, nel periodo di durata della
concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi
4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della
disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione
del Garante per la radiodiffussione e l'editoria,
dispone l'immediata revoca della concessione.
Art. 2
1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
degli impianti per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per
le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa,
fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla
reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28
febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni rilascia le concessioni per la
radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno
successivo al ricevimento della documentazione
attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del
presente decreto.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere
inoltrata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.
4. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da
un esperto in materie radioelettriche e composta da un
esperto designato da ciascuna delle associazioni più
rappresentative delle emittenti, da un esperto
designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto
designato da ogni regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, da un esperto in materie
giuridiche e da un rappresentante del Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni
e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali
osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio
relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio
della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per
i problemi attinenti all'assetto del sistema
radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è
a titolo gratuito.
Art. 3
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni avvia la revisione del piano
nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo
1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e
della rapida evoluzione tecnologica del settore e
prevedendo non più di otto reti televisive private in
ambito nazionale.
Art. 4
1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei
connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui
all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate
alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della
concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda
e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni rilascia le concessioni per la
radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno
successivo al ricevimento della documentazione
attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 482.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere
inoltrata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre
1993.
Art. 5
1. Le emittenti televisive in ambito locale devono
istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un
telegiornale a cui si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali periodici contenute negli
articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i
direttori dei telegiornali sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili degli stessi.
2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai
soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo
locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di
cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del
diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di
immagini e materiali sonori e di informazione su tutte
le manifestazioni di preminente interesse generale che
si svolgono nel bacino di utenza oggetto della
concessione.
3. La presentazione annuale del bilancio e dei
relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto
1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio
e per la validità della concessione per la
radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego,
ovvero la revoca della concessione nei confronti delle
imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale
e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382,
all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini
dell'applicazione del presente comma il Garante
comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non
hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, entro il
termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero
la revoca della concessione nei confronti delle
imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In
sede di prima attuazione le disposizioni di cui al
presente comma si applicano con riferimento al
bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le
emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso
la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati
concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ferme
restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Alle emittenti che, trascorso tale termine, non
abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del
Garante, non rilascia la concessione.
Art. 6
1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal
rilascio delle concessioni sono consentiti
esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere
emittenti televisive da un concessionario ad un altro
concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà
di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli
articoli 19 e 34 della stessa legge.
2. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure
di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e
strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma
3 della medesima disposizione, ai fini
dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della
gestione dello spettro radio o in presenza di motivate
situazioni quali sfratto, finita locazione o
trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione
radioelettrica, realizzazione dei collegamenti
necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad
ogni altro obbligo di legge.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei
confronti delle emittenti che operano nello stesso
bacino di utenza.
4. Fino alla revisione del piano nazionale di
assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo
non superiore a tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione
televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate
per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche
di comunicazione.
5. Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro della pubblica
istruzione, è costituita una commissione consultiva
avente il compito di proporre al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione
delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti
tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro
utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione
sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso
regolamento è fissata la misura dei canoni da
corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di
cui al presente articolo.
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di
detenere frequenze non indispensabili per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino,
previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6
agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data
di attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.
Art. 6-bis. (1)
1. Fino all'approvazione del regolamento di cui
all'articolo 10 del presente decreto, il canone di
concessione per le emittenti televisive in ambito
locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno
di due miliardi di lire è determinato nella misura
dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.
2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge
6 agosto 1990, n. 223 (a), comunica, entro il 31
ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti
televisive locali che possono usufruire di quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, con
l'indicazione, per ognuna di esse del relativo
fatturato.
3. In sede di prima applicazione, per il periodo
intercorrente tra la data di rilascio delle
concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti
televisive in ambito locale versano il canone di
concessione determinato ai sensi dell'articolo 22
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a).
Art. 7
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Ai concessionari per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti
autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale
di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la
testata televisiva presso il competente tribunale e
che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese
tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi
informativi autoprodotti su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali,
si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
così come modificato dall'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli
articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni ed integrazioni.".
2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole:
"tribunale, che effettuino da almeno tre anni
servizi informativi" sono sostituite dalle
seguenti: "tribunale e".
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono soppresse le parole:
"pubblichino notizie da almeno tre anni".
Art. 8
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto
1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8,"
sono inserite le seguenti: "escluso il comma
10,".
2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, dopo le parole: "dei divieti di
cui" sono inserite le seguenti:
"all'articolo 8, comma 10, e di cui".
Art. 9
1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto
1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"il limite di affollamento orario di cui al
presente comma non si applica alle forme di
pubblicità diverse dagli spot".
2. Sino alla data di entrata in vigore delle
modificazioni al decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto
previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3,
comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992,
n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al citato decreto ministeriale.
Art. 10
1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento
con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria e le competenti
commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi
criteri di determinazione dei canoni di concessione
per la radiodiffusione, anche in relazione al
fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per
la definizione di un piano di interventi e di
incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale
e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale,
prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte
delle quote afferenti alle amministrazioni statali del
canone di abbonamento alla radiotelevisione, come
ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25
giugno 1993, n. 206.
Art. 11
1. Le trasmissioni in codice sono effettuate
esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via
cavo o da satellite.
2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è consentito
l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice,
secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993,
n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni, non è consentito il rilascio di ulteriori
concessioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui
all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli
impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i
concessionari.
Art. 11-bis. (1)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223 (a), è sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni statali, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici,
compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente
alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale,
sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti
televisive locali nonché su emittenti radiofoniche
nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme
stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e
di promozione delle proprie attività. Gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli
economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla
pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il
25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le
campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attività, su emittenti televisive e radiofoniche
locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche
locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti
televisive locali deve avvenire senza discriminazione,
secondo criteri di economicità e in base alle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255 (b). I comitati regionali
radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del
presente articolo".
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (b), dovrà essere
adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 11-ter. (1)
1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17,
comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), sono
equiparati alle persone fisiche gli enti di cui
all'articolo 12 del codice civile (b), nonché gli
enti morali costituiti e registrati ai sensi degli
articoli 14 e 33 del codice civile (b) che siano
intestatari di azioni aventi diritto di voto e di
quote delle società che esercitano le imprese
soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo
12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a),
ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto
di voto o di quote di società intestatarie di azioni
aventi diritto di voto o di quote delle società che
esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di
iscrizione, o che comunque controllino direttamente o
indirettamente le società che esercitano imprese
soggette al suddetto obbligo di iscrizione.
Art. 12
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 27 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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