Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
recante disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva, é convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il
risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per
assicurare l'attività delle emittenti televisive e
sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per
disciplinare le trasmissioni televisive in forma
codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e
videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in
materia di bilancio per le imprese operanti nel
settore dell'editoria e di protezione del diritto
d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15
febbraio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. In attesa della riforma complessiva del sistema
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare
nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420,
ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo
piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e'
consentita ai soggetti che legittimamente svolgono
attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996
la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino
al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di
riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in
vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera,
il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge
9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di
reti televisive via cavo per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni gia' liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura
alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
Con i regolamenti di cui al presente comma si
riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e
speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere
servizi di telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, salve le concessioni previste da
legge. I regolamenti di cui al presente comma
stabiliscono, secondo criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita',
condizioni, requisiti e procedure per il rilascio
delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata,
onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e
di fornitura del servizio universale. Gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro venti giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle Commissioni competenti
per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono
emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura
prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a
carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, il canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo
dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o
televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le
disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344
dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed
in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati
dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra,
funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti
relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, comma
3, della predetta convenzione tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La
Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni eventuali
attivita' che possano arrecare pregiudizio allo
svolgimento del pubblico servizio concesso. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro
trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla
Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25
giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:
" 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova
disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel
quadro di una ridefinizione del sistema
radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e' composto di cinque membri, nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
scelti tra persone di riconosciuto prestigio
professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinti in attivita'
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Essi durano in
carica per non piu' di due esercizi sociali. Il
mandato e' revocabile dai Presidenti delle Camere su
proposta adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La carica di membro del consiglio di amministrazione
e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli
regionali, provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a ventimila abitanti, nonche' con la
titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con
imprese e societa' pubbliche e private interessate
all'esercizio della radiodiffusione sonora e
televisiva e concorrenti della concessionaria nonche',
altresi', con titolarita' di cariche nei consigli di
amministrazione di societa' controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei
crediti in capitale, alle riunioni convocate per la
verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano
triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame
dell'andamento economico e finanziario della gestione
partecipa il direttore generale della Cassa depositi e
prestiti che informa, con apposita relazione, i
Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della
societa' concessionaria procede, altresi', a verifiche
bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne
informa con apposita relazione la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni
parlamentari competenti e il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi puo' formulare, con delibera assunta
con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate
proposte al consiglio di amministrazione in ordine al
rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel
piano editoriale, nonche' all'adeguamento del piano
stesso da parte delle reti e testate nel corso del
periodo temporale di validita' del piano".
6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n.
206, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Controllo della gestione
sociale). - 1. Il controllo della gestione sociale e'
effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del
codice civile, da un collegio sindacale composto da
tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il
presidente del collegio sindacale e' il direttore
generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro
del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere
convocata per la nomina dei componenti del collegio
sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del
collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale
sono trasmesse per conoscenza alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi. 2. Le incompatibilita'
previste per i membri del consiglio di amministrazione
valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 1985, n. 10, e' abrogato".
7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge
25 giugno 1993, n. 206, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera
a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali
e dei direttori di rete e testata e su quelli di
formulazione dei piani annuali di trasmissione e di
produzione, riferisce alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi".
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche,
culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua
e la cultura italiana e promuovere l'innovazione
tecnologica ed industriale, con particolare riguardo
ai processi di convergenza multimediale, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
previa autorizzazione del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo
19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la
convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI,
rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge
25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente
convenzione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1994.
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e'
sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici,
compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente
alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti
televisive locali operanti nei territori dei Paesi
dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche
nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi
Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in
bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
delle proprie attivita'. Gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza
regionale e locale, compresi quelli economici, sono
tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non
diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento
delle somme stanziate in bilancio, per le campagne
pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita',
su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti
nei territori dei Paesi dell'Unione europea".
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato
alle disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti
dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del
presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dal comma
28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni
del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validita' delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di
intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario. Sono
consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di
rami di azienda tra concessionari in ambito locale e
tra questi e i concessionari nazionali, o gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della
legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1
e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19
agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione
dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei
concessionari televisivi che abbiano la copertura pari
o superiore al 75 per cento del territorio nazionale,
nonche' delle emittenti televisive criptate. La
possibilita' di acquisizione di impianti o rami di
azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi
del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n.
323 del 1993 non modifica la disposizione
dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge
n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n.
323 del 1993.
14. Sono consentite durante il periodo di validita'
delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito
locale le acquisizioni, da parte di societa' di
capitali o di societa' cooperative a responsabilita'
limitata, che intendano operare in ambito locale, di
concessionarie costituite in imprese individuali. Tale
disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione
dei decreti di concessione.
15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nelle more del
procedimento di modifica della concessione, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo'
rilasciare, per un periodo di centoventi giorni
rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate
alla sperimentazione delle modifiche tecniche
richieste".
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo
a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione
necessari per interconnettersi con gli impianti
acquisiti.
17. Per il periodo di validita' delle concessioni
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive
modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata
al 30 per cento.
18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
" 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari
radiofonici da parte dei concessionari privati non
puo' eccedere per ogni ora di programmazione,
rispettivamente, il 18 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale
o locale da parte di concessionaria a carattere
comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in quella successiva".
19. Per i concessionari per la radiodiffusione
sonora in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove
siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli
spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per
questi ultimi il limite di affollamento orario di cui
all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n.
223, come sostituito dal comma 18 del presente
articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale possono
esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi
trasmessi in occasione delle interruzioni dei
programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite
dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre
1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
" 18. E' comunque requisito essenziale per il
rilascio della concessione in ambito locale l'impegno
dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di
cui almeno il 50 per cento all'informazione locale,
notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla
realta' locale di carattere non commerciale".
22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le
sanzioni gia' irrogate agli stessi soggetti dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto devono intendersi prive di
efficacia.
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la
commercializzazione e la distribuzione di
decodificatori per trasmissioni da satellite o via
cavo con accesso condizionato non conformi alle norme
tecniche nazionali, dell'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC
(Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di
normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite
con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni,
oltre la somma di lire ventimila per ciascuna
apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, adotta, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme
riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
ed a quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalita' di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli
abbonati al servizio telefonico ed al servizio
radiomobile di comunicazione. L'attivazione del
servizio audiotex da parte di utenze collegate a
centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa
richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di
servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Fino all'emanazione del predetto regolamento si
applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed
internazionali che presentino forme o contenuti di
carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato
alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e
nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo
audiotex e videotex quali "linea diretta"
conversazione, "messaggerie locali", "chat
line", "one to one" e "hot
line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le
ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni
altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai
minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del
servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti
radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai
commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 50
milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresi' le modalita'
e i termini di comunicazione e con un anticipo di
almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i
dati contabili ed extra-contabili, nonche' le notizie
che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo
e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19,
comma primo, della legge 5 agosto, 1981, n. 416,
all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni e integrazioni, agli articoli
12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque
esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi
tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio,
nonche' i dati che devono formare oggetto di
comunicazione da parte dei soggetti di cui agli
articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11
-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati,
le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e
le ditte individuali, che siano editrici di un solo
periodico che pubblichi meno di dodici numeri
all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in
un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu'
periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino
piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle
vendite, o che siano titolari di una sola concessione
per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o
televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria una
comunicazione unica, su carta semplice, recante i
seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione,
o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del
sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale
della cooperativa non avente scopo di lucro, con
indicazione normativa del rispettivo legale
rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa'
editrice o del titolare dell'impresa individuale,
nonche' eventuale ditta da questi usata ai sensi
dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se
diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicita', nonche', per le
concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori
prestazioni.
29. Ferma restando la facolta' del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso
la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai
soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal
Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di
stato patrimoniale e di conto economico di cui agli
articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo
conto delle competenze allo stesso attribuite dalla
legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si
applicano anche nei confronti dei soggetti che
controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1,
comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto
1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti
di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante
per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice
civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a
redigere i propri bilanci di esercizio secondo le
disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma
secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n.
416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio
delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita'
editoriale secondo il modello stabilito con i
provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonche',
eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto
economico del bilancio consolidato del gruppo di
appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico
del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie
di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le
testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva
della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il
31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite
dalla stessa impresa di pubblicita'".
35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991,
n. 278, e' sostituito dal seguente:
" 10. Alle imprese editrici di quotidiani o
periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano
complessivamente almeno due rappresentanti eletti
nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel
Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei
contributi a decorrere dall'inizio della XI
legislatura, a condizione che abbiano presentato
domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle
disponibilita' dello stanziamento del rispettivo
capitolo di bilancio, e' corrisposto:".
36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente:
" 11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi
10 e 11, il requisito della rappresentanza
parlamentare della forza politica, la cui impresa
editrice dell'organo o giornale aspiri alla
concessione dei contributi di cui ai predetti commi,
e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza
e rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di
cui sono componenti.".
37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente:
" 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono
abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal
medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono
concessi a condizione che non fruiscano dei contributi
previsti dal predetto comma imprese collegate con
l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la
controllano, o che siano controllate dalle stesse
imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".
38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' soppresso l'ultimo periodo.
39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il periodo: "Le imprese di cui al presente
comma devono essere costituite da almeno tre anni
ovvero editare testate diffuse da almeno cinque
anni." e' sostituito dal seguente: "Le
imprese di cui al presente comma devono essere
costituite da almeno tre anni e devono avere editato e
diffuso con la stessa periodicita' la testata per la
quale richiedono la corresponsione dei contributi da
almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative
giornalistiche editrici di quotidiani.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima
della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,
della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che
non provvedono alla comunicazione, nei termini e con
le modalita' prescritti, dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono
agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I
soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che
non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi
indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei
termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed
all'applicazione della sanzione e' il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto
compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo,
che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili
o fatti concernenti l'esercizio della propria
attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
ai fini dell'espletamento delle sue funzioni puo'
avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo
le norme e con le facolta' di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione, i soggetti di
cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad
ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi
quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonche'
l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge,
nella parte in cui prescrivono, come requisiti
essenziali per il rilascio e per la validita' delle
concessioni per la radiodiffusione, la presentazione
dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente
alle parole: "ricevuti i bilanci di cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n.
223";
h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,
limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera
b).
47. E' abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un
compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei
centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti nonche' delle associazioni di volontariato,
purche' destinate ai soli soci ed invitati e sempre
che non vengano effettuate a scopo di lucro. In
mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sara'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare sentito il Ministro
dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'individuazione delle
circostanze soggettive ed oggettive che devono dar
luogo alla applicazione della disposizione di cui al
primo periodo del comma 1. In particolare occorre
prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due
anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti
dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita' per l'identificazione della sede
dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei
soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in
forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla
data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte
degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini
di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di
volontariato.".
49. E' autorizzata la concessione a favore
dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e
dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un
contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20
miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non
assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a
titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate
dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la
ristrutturazione organizzativa ed il risanamento
finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuita' al pieno
funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del
Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato
all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo
straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato
alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere
dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma
49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e
per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678
dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "E' altresi' elevato a
cinquanta anni il termine di durata di protezione dei
diritti dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui
al titolo II, capo I- bis, previsto dall'articolo
78-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.".
53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione
della durata di protezione dei diritti dei produttori
di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento, nonche' dei produttori di
opere fonografiche, potra' comportare l'automatica
estensione dei termini di cessione dei diritti di
utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata
dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia
contrattuale delle parti, tale estensione dovra'
risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".
54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", sempreche', per effetto
dell'applicazione di tali termini, detti opere e
diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno
1995.".
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti:
"anteriormente al 29 giugno 1995".
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la
cui protezione e' ripristinata a norma del comma 2
dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina
prevista dal presente comma e' cessionario chi ha
acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58. Il diritto di autore di opere del disegno
industriale e' ricompreso tra quelli tutelati dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato
ad emanare norme di attuazione e di coordinamento
della disposizione del precedente periodo del presente
comma con la normativa vigente in materia di disegno
industriale. Lo schema di regolamento e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni
dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine il regolamento e' emanato anche in mancanza
del parere.
59. La commissione centrale per la musica, di cui
all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le
commissioni consultive per la prosa, di cui
all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935,
n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio
1948, n. 62, la commissione centrale per la
cinematografia ed il comitato per il credito
cinematografico, di cui, rispettivamente, agli
articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
la commissione consultiva per le attivita' circensi e
lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della
legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il
Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da
cinque commissioni rispettivamente denominate
commissione consultiva per la musica, commissione
consultiva per la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per il credito cinematografico e
commissione consultiva per le attivita' circensi e lo
spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono
attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le
funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite,
nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita'
di Governo competente per lo spettacolo intenda loro
affidare.
60. E' istituita la commissione consultiva per la
danza, alla quale sono attribuite le funzioni
consultive in materia di danza gia' esercitate dalla
commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra
funzione consultiva attinente ai problemi della danza
che l'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59
e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del
Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli
altri c omponenti sono nominati nel numero di sei
dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed uno su designazione della conferenza
Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna
delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita'
di Governo competente per lo spettacolo saranno
determinate le modalita' di convocazione e
funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il capo del
Dipartimento puo' delegare, di volta in volta, un
dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le
singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi
59 e 60 restano in carica due anni e possono essere
confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro
anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi
possono essere nuovamente nominati. Qualora un
componente delle commissioni venga nominato nel corso
del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli
altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai
sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare,
all'atto del loro insediamento, di non versare in
situazioni di incompatibili'ta' con la carica
ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e
personale di attivita' oggetto delle competenze
istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo procede alla adozione dei
decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai
sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo, di concerto con il
Ministro del tesoro, e' determinato, nei limiti di
quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante
ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei
commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle
medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59
restano in carica, nella composizione esistente alla
data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle
nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni
di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente
per lo spettacolo provvede alla costituzione di un
comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in
cinque sezioni rispettivamente competenti per la
musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i
problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di
consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione
ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di
indirizzi e di criteri generali relativi alla
destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno
alle attivita' dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma
67 si provvede alla determinazione del numero dei
componenti del comitato per i problemi dello
spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del
numero, non superiore comunque a nove, dei componenti
di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle
modalita' di designazione dei componenti da parte dei
sindacati e delle associazioni di categoria, delle
modalita' di convocazione e di funzionamento. Del
comitato fa parte il capo del Dipartimento dello
spettacolo, che puo' delegare, di volta in volta, un
dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle
singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e'
presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i
problemi dello spettacolo e delle commissioni
consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si
provvede nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al
comma 59.
71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,
sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Con regolamento governativo adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Auto rita' di
Governo competente per lo spettacolo, sentito il
comitato per i problemi dello spettacolo, sono
disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita'
per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel
campo delle attivita' musicali, della danza, della
prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo,
considerando anche, a tal fine, la qualita',
l'interesse nazionale cosi' come definito
dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30
maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel
campo culturale dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le
disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del
medesimo comma. Lo schema di regolamento e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni permanenti, competenti per materia.
Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche
in mancanza del parere.".
Articoli 2 e 3.
(Sostituiti dalla legge di conversione, unitamente
all'originario art. 1, con l'articolo soprariportato)
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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