Art. 27 (determinazione canoni di
concessione per le imprese radiotelevisive)
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono
tenuti al pagamento:
- di un canone annuo pari all1 per cento del fatturato se emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale;
- di un canone annuo pari all1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire
centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire
trenta milioni se emittente televisiva locale e fino ad un massimo di lire venti milioni
se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di
ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile
all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario.
Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente lattività di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono
tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. LAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
utilizzando gli strumenti di cui allarticolo 1, comma 6), lettera c), numero 7),
della legge 31 luglio 1997, n.249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla
rideterminazione dei canoni ai sensi dellarticolo 1, comma 6, lettera c), numero 5),
della citata legge n.249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000
sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n.448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n.448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno
2001" sono soppresse.
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