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Normativa italiana (leggi, decreti e regolamenti)
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Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384
Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1928, n. 61)
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(GU n. 48 del 13-3-1928, n. 61) |
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante
disposizioni sulla stampa periodica;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed
il regolamento legislativo approvato con R. decreto
1° luglio 1926, n. 1130 ;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario
di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie
e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 1.
Per esercitare la professione di giornalista nei
periodici del Regno e delle Colonie è necessaria
l'iscrizione nell'albo professionale.
Art. 2
Presso ogni Sindacato regionale fascista dei
giornalisti esistente nel Regno è istituito l'albo
professionale per i giornalisti, che hanno la loro
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione
del Sindacato.
I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono
iscritti nell'albo professionale di Roma.
Art. 3.
La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la
disciplina degli iscritti sono esercitate
dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato
composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato
anche due membri supplenti che sostituiscono quelli
effettivi in caso di assenza o di impedimento.
I componenti del Comitato devono appartenere al
Sindacato ed essere iscritti nell'albo professionale.
Essi sono nominati dal Ministro per la giustizia, di
concerto con quelli per l'interno e le corporazioni,
fra coloro che la competente associazione sindacale
designerà in numero doppio; durano in carica due anni
e, scaduto il biennio, possono essere confermati.
Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il
segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di
parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 4
L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno
di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di
pubblicisti.
Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti
soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi,
esercitano esclusivamente la professione di
giornalista.
Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti
coloro che, pure esercitando esclusivamente la
professione di giornalista, non abbiano raggiunta la
anzianità di diciotto mesi o i 21 anni di età.
Trascorsi i diciotto mesi di esercizio, i praticanti,
che abbiano compiuto 21 anni di età, possono chiedere
di far passaggio nell'elenco dei professionisti,
previa dichiarazione di idoneità del direttore della
pubblicazione in cui hanno compiuta la pratica,
convalidata dal direttorio del Sindacato.
Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti
coloro che esercitano, oltre l'attività retribuita di
giornalista, anche altre attività o altre
professioni.
All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale
nel quale sono iscritti coloro che, pure non
esercitando l'attività retribuita di giornalista,
attendano alla pubblicazione ed assumano la
responsabilità, come direttori o redattori, di
riviste scientifiche o tecniche, escluse quelle
sportive e cinematografiche o di pubblicazioni
periodiche prive di carattere concettuale o aventi
semplici finalità commerciali. Quando si controverta
sulla natura della pubblicazione, decide
irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato o del
direttorio regionale dei giornalisti, la Commissione
superiore indicata nell'art. 14.
Per la iscrizione nell'elenco dei praticanti occorre
l'età di diciotto anni compiuti. Per la iscrizione
negli albi occorre l'età di anni ventuno.
Art. 5.
La iscrizione nell'albo è deliberata dal Comitato di
cui all'art. 3, su domanda dell'interessato.
Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si
trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro
che abbiano riportato condanna alla reclusione o alla
detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel
caso di condanna per un tempo inferiore, il Comitato
può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le
circostanze del fatto, giudichi che la condanna non
intacchi la personalità morale del richiedente; se si
tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato
apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove
sia il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11.
Nel caso che contro l'iscritto sia stato rilasciato
mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono
sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi
si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro
che abbiano svolto una pubblica attività. in
contraddizione con gli interessi della Nazione. La
cancellazione ha luogo, in seguito a procedimento
disciplinare, a norma dell'art. 12, di ufficio o su
richiesta del Prefetto della provincia dove l'iscritto
risiede.
Art. 6.
La domanda di iscrizione è presentata al Comitato, di
cui all'art. 3.
La domanda deve essere corredata dei seguenti
documenti:
1° certificato di cittadinanza italiana;
2° certificato da cui risulti che il richiedente gode
dei diritti civili;
3° certificato di nascita;
4° certificato penale di data non anteriore a tre
mesi dalla data della domanda;
5° certificato di un direttore di giornale o di una
pubblicazione periodica, dal quale risultino le
funzioni che il richiedente esercita nella
pubblicazione.
Prima di provvedere sulla iscrizione il Comitato
domanderà al Prefetto della provincia, in cui il
richiedente risiede, un'attestazione sulla condotta
politica di questo ultimo, per stabilire se alla
iscrizione osti il motivo indicato nel secondo
capoverso dell'art. 5. Se l'attestazione è
sfavorevole, si applica l'art. 12.
Per la iscrizione nell'elenco speciale, di cui al
penultimo comma dell'art. 4, si osserva la
disposizione del terzo comma dell'art. 19.
Art. 7.
Gli stranieri residenti in Italia possono esercitare
la professione di giornalista in giornali o riviste
che si pubblicano in Italia, purché abbiano l'età
indicata nell'ultimo comma dell'art. 4 e risultino
forniti dei requisiti, di cui ai numeri 4 e 5
dell'articolo precedente.
Il Comitato incaricato della tenuta dell'albo forma un
elenco a parte degli stranieri.
Art. 8.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata una
tessera.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in
più di un albo, ma è consentito il trasferimento,
contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione
precedente. Tale trasferimento è obbligatorio dopo
tre mesi di cambiamento di residenza: trascorso questo
termine, senza che l'interessato chieda il
trasferimento, il Comitato procede di ufficio alla
cancellazione.
Art. 9.
Gli albi dei giornalisti sono a cura del Comitato,
inviati alla cancelleria della Corte d'appello della
rispettiva giurisdizione, alle autorità politiche
locali e alla segreteria della Commissione superiore
di cui all'art. 14.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve
egualmente essere data comunicazione alla cancelleria
della Corte di appello e alle autorità politiche
della circoscrizione.
Art. 10.
La cancellazione dall'albo, oltre che per i motivi
indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata dal
Comitato, di ufficio a su richiesta del Procuratore
del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili da
qualunque titolo derivata.
La cancellazione è pure pronunziata quando,
trattandosi di iscritti negli elenchi di
professionisti, di pubblicisti o di praticanti, sia
cessato da oltre due anni il requisito professionale
necessario per l'iscrizione e nel caso indicato
nell'art. 8. Questa disposizione non si applica quando
la sospensione dell'attività di giornalista sia
dovuta ad assunzione di cariche o di funzioni di
natura politica.
Art. 11.
Il Comitato, di cui all'art. 3, è chiamato a
reprimere di ufficio, o su richiesta del pubblico
ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti
abbiano commesso nell'esercizio della loro
professione.
Le pene disciplinari, che il Comitato può pronunziare
contro gli iscritti nell'albo, sono:
1° l'avvertimento;
2° la sospensione dall'esercizio della professione
per un tempo non maggiore di sei mesi;
3° la cancellazione dall'albo.
Il Comitato esercita i suoi poteri disciplinari anche
in confronto degli iscritti nell'albo speciale, di cui
al penultimo comma dell'art. 4.
Art. 12.
Il Comitato, in seguito alla, richiesta del pubblico
ministero o quando abbia comunque notizia di mancanze
professionali commesse da iscritti nell'albo, assunte
sommarie informazioni, contesta per iscritto
all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e gli
assegna un termine per presentare le sue
giustificazioni. Trascorso il termine, il Comitato,
sentito l'incolpato, ove questi lo richieda, e
vagliate le giustificazioni da lui addotte, pronuncia
la sua. decisione.
Art. 13.
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, a norma degli articoli precedenti, il
Comitato, entro il mese di dicembre di ogni anno,
procede alla revisione generale dell'albo per le
variazioni eventualmente necessarie.
Art. 11.
Tutte le deliberazioni del Comitato, così sulle
domande di iscrizione come in materia disciplinare, e
i provvedimenti di cancellazione devono essere
comunicati all'interessato, mediante lettera
raccomandata, e al Procuratore del Re presso il
tribunale locale.
Nei trenta giorni successivi l'interessato può
proporre ricorso ad una Commissione superiore per la
stampa, che ha sede presso il Ministero della
giustizia.
La Commissione è nominata con decreto reale, sulla
proposta del Ministro per la giustizia, di concerto
con i Ministri per l'interno e per le corporazioni.
Essa ò composta del presidente e di dieci membri, dei
quali cinque sono scelti fra coloro che in numero
doppio verranno designati dal direttorio del Sindacato
nazionale fascista dei giornalisti.
I membri della Commissione durano in carica tre anni,
ma alla scadenza possono essere confermati.
La Commissione decide a maggioranza e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente. Per la
validità della deliberazione occorre la presenza di
almeno sei membri.
Il Ministro per la giustizia provvede con suo decreto
alla costituzione della segreteria della Commissione.
La facoltà di ricorrere entro il termine anzidetto
compete in ogni caso al pubblico ministero e al
direttorio del Sindacato nazionale, il quale può
delegare uno dei propri membri a presentare e
sostenere il ricorso.
I provvedimenti emessi su richiesta del Prefetto, a
norma dell'art. 5, debbono essere comunicati anche al
Prefetto, a cui pure spetta la facoltà di ricorso
entro il termine sopra stabilito.
La Commissione superiore, con suo regolamento interno,
approvato dal Ministro per la giustizia, stabilirà le
norme di procedura per la trattazione dei ricorsi.
La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal
pubblico ministero o dal Prefetto, deve essere
accompagnata dal versamento presso la segreteria della
Commissione di una tassa di lire cento.
Art. 15.
Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua
richiesta, essere riammesso, quando siano cessate le
ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
penale, la domanda di nuova iscrizione può essere
fatta quando siasi ottenuta la riabilitazione giusta
le norme del Codice di procedura penale.
Se la cancellazione sia avvenuta in seguito a giudizio
disciplinare per causa diversa da quella indicata nel
comma precedente, la iscrizione può essere chiesta
quando siano decorsi due anni dalla cancellazione
dall'albo.
Se la domanda non sia accolta, l'interessato può
ricorrere in conformità dell'articolo precedente.
Art. 16.
Per ogni nuova iscrizione nell'albo professionale dei
giornalisti, dopo il 30 settembre 1928 sono necessari,
oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, anche
quello di aver conseguito una licenza di scuole medie
superiori o di possedere titoli culturali, anche non
scolastici, giudicati equipollenti dal Comitato
chiamato a provvedere sulla domanda d'iscrizione.
Art. 17.
Il Ministro per la giustizia esercita direttamente,
ovvero per il tramite dei procuratori generali presso
le Corti di Appello, l'alta sorveglianza sui Comitati
locali.
Egli può, con suo decreto, sciogliere il Comitato,
ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad
esso imposti, persista nel violarli o nel non
adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso
le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal
presidente del tribunale o da un giudice da lui
delegato fino a che non sia provveduto alla nomina di
un nuovo Comitato.
Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio
direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per
la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto,
che il Comitato cessi di funzionare e che le sue
attribuzioni siano esercitate dal presidente del
tribunale.
Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il
funzionamento dei Comitati professionali sono
sostenute dai Sindacati regionali dei giornalisti.
Art. 18.
Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il
funzionamento dei Comitati professionali sono
sostenute dai sindacati regionali dei giornalisti.
Art. 19.
Il direttore o redattore responsabile di un giornale
quotidiano deve essere iscritto nell'elenco dei
professionisti.
Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o
redattore responsabile può essere iscritto tanto
nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei
pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma
dell'art. 4.
Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o
redattore responsabile deve unire alla domanda da
presentare al Procuratore Generale il certificato di
iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando
si tratti di pubblicazioni per le quali basti
l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo, la
prova di aver presentato domanda al Comitato per
essere iscritto nell'elenco medesimo. Il
riconoscimento come direttore o redattore responsabile
è titolo per l'iscrizione in tale elenco.
La disposizione di cui al comma precedente avrà
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1929. Da
questa data cessano di avere efficacia tutti i
provvedimenti di riconoscimento di direttori o di
redattori responsabili di pubblicazioni periodiche,
qualora l'interessato non presenti al Procuratore
Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei
giornalisti o, secondo i casi, la prova di aver
presentato domanda per la iscrizione nell'elenco
speciale.
Art. 20.
Agli iscritti nell'albo dei giornalisti non si applica
il contratto di lavoro giornalistico stipulato tra il
Sindacato nazionale fascista dei giornalisti e
l'Associazione nazionale fascista editori di giornali,
se non in quanto ricorrano le condizioni e i requisiti
indicati nel contratto medesimo.
Art. 21.
Coloro, che alla data di pubblicazione del presente
decreto si trovino regolarmente iscritti come soci nel
Sindacato Nazionale Fascista dei giornalisti, saranno
dal Comitato, di cui all'art. 3, iscritti di ufficio
nell'albo dei giornalisti, qualora il Comitato ritenga
che siano in possesso dei requisiti richiesti dal
presente decreto.
Quando, posteriormente alla iscrizione così eseguita,
venga a stabilirsi il difetto di alcuno dei requisiti
prescritti, si farà luogo alla cancellazione, colle
norme di cui all'art. 12 del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma., addì 26 febbraio 1928 ‑ Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI ROCCO FEDERZONI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 12 marzo
1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 84.
SIROVICH.
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