VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
VISTO IL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067;
VISTO IL R. DECRETO DEL 5 GIUGNO 1923, N. 1262;
VISTO IL R. DECRETO 14 GIUGNO 1923, N. 1488;
VISTO IL R. DECRETO DEL 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351;
VISTO IL R. DECRETO 2 DICEMBRE 1923, N. 2644;
VISTO IL R. DECRETO 9 DICEMBRE 1923, N. 2755;
CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI INTRODURRE ALCUNE
AGGIUNTE E MODIFICHE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N.
1067, E DI MODIFICARE IL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1923,
N. 2351;
INTESO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI, DI CONCERTO COI MINISTRI
PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE; ABBIAMO
DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
IL SECONDO COMMA DELL' DEL R.
DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SULLE COMUNICAZIONI
SENZA FILO È ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
L'AUTORIZZAZIONE INVECE DI IMPIANTARE E DI ESERCITARE
STAZIONI SEMPLICEMENTE RICEVENTI AD USO DEGLI UFFICI
GOVERNATIVI, DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA E
SUPERIORE E DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI,
METEOROLOGICI E GEODINAMICI, VIENE CONFERITA MEDIANTE
LICENZA GRATUITA RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE
E DEI TELEGRAFI.
IL GOVERNO HA FACOLTÀ DI ACCORDARE AUTORIZZAZIONI
TEMPORANEE DI STAZIONI TRASMITTENTI IN OCCASIONE DI
MOSTRE, ESPOSIZIONI E DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E
SPORTIVE IN GENERE. TALI AUTORIZZAZIONI SONO
RILASCIATE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
PREVIO PAGAMENTO DI UN CANONE MENSILE VARIABILE DA L.
100 A L. 500 SECONDO LE NORME FISSATE NEL REGOLAMENTO.
Art. 2
I CONCESSIONARI DI STAZIONI
TRASMITTENTI PER SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE O DI
RADIOTELEGRAFIA CIRCOLARE PAGANO UN CANONE ANNUO
ANTICIPATO NON INFERIORE A L. 5000 IL CUI AMMONTARE
SARÀ FISSATO NEL DECRETO DI CONCESSIONE PER OGNI
STAZIONE TRASMITTENTE.
AI CONCESSIONARI DELLE STAZIONI TRASMITTENTI DI
RADIOAUDIZIONE È CONSENTITO DI DIRAMARE SOLTANTO
CONCERTI MUSICALI, AUDIZIONI TEATRALI, CONFERENZE,
PREDICHE, DISCORSI, LEZIONI E SIMILI, NONCHÉ NOTIZIE;
QUESTE ULTIME PERÒ SOTTO GARANZIE DA DETERMINARSI NEL
DECRETO DI CONCESSIONE.
LE STAZIONI TRASMITTENTI SUDDETTE POTRANNO FARE ANCHE
SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E SUI PROVENTI LORDI DEL
MEDESIMO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO AL MINISTERO DELLE
POSTE E DEI TELEGRAFI UNA PERCENTUALE CHE SARÀ
FISSATA NEL DECRETO DI CONCESSIONE. È ESCLUSA
QUALSIASI TRASMISSIONE DI NOTIZIE PER CONTO DI TERZI.
AI CONCESSIONARI SUDDETTI È FATTO OBBLIGO DI TENERE
GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DEL GOVERNO PER DUE ORE
GIORNALIERE LE STAZIONI IN CONCESSIONE PER LA
TRASMISSIONE DI NOTIZIE CIRCOLARI DI INTERESSE
PUBBLICO DA DIRAMARSI IN ORARI CHE VERRANNO STABILITI
NEL DECRETO DI CONCESSIONE.
Art. 3
L' DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923,
N. 1067, E L'ART. 2 DEL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1923,
N. 2351, SONO SOPPRESSI E SOSTITUITI DAL SEGUENTE:
I CONCESSIONARI DI STAZIONI SOLTANTO RICEVENTI DI
COMUNICAZIONI SENZA FILO DESTINATE AI SERVIZI DI
RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE PAGANO ANTICIPATAMENTE PER
OGNI STAZIONE CONCESSA UNA TASSA DI L. 25 ALLO STATO E
UN DIRITTO DI L. 50 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEI
SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI. LE NORME PER IL
RILASCIO DELLE LICENZE SARANNO INDICATE NEL
REGOLAMENTO.
I COSTRUTTORI E I RIVENDITORI DI APPARECCHI
RADIOELETTRICI RICEVENTI PER I SERVIZI DI
RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE, DEVONO INVIARE AL MINISTERO
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, PER L'APPROVAZIONE, UN
CAMPIONE DEGLI APPARECCHI DA METTERE IN COMMERCIO.
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI COMMERCIANTI DI VENDERE
APPARECCHI RADIOELETTRICI RICEVENTI PER SERVIZI
RADIOAUDITIVI CIRCOLARI DI TIPI DIVERSI DA QUELLI
APPROVATI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED
A PERSONE CHE NON SIANO PROVVISTE DI REGOLARE LICENZA.
IN CASO DI INFRAZIONE A TALE OBBLIGO SI APPLICANO A
CARICO DEI CONTRAVVENTORI LE SANZIONI DI CUI ALL'ART.
18 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067.
GLI APPARECCHI RICEVENTI NON POTRANNO ESSERE
SUCCESSIVAMENTE TRASMESSI SE NON A PERSONE MUNITE DI
LICENZA.
LE STAZIONI RADIOELETTRICHE RICEVENTI NON DOVRANNO
ARRECARE DISTURBO ALLE STAZIONI VICINE. NEL CASO IN
CUI L'INCONVENIENTE NON SIA SUBITO RIMOSSO, IL
MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI POTRÀ, IN FORZA
DI DECRETO PREFETTIZIO, PROCEDERE ALLA CONFISCA DEGLI
APPARECCHI.
Art. 4
GLI APPARECCHI RADIOELETTRICI
RICEVENTI PER SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE NON
POSSONO ESSERE MESSI IN VENDITA SE NON PREVIA
APPLICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA
DI UN PIOMBO O DI UN MARCHIO O DI ALTRO SEGNO STABILE
ED INAMOVIBILE NELLA FORMA INDICATA DAL MINISTERO
DELLE FINANZE. PER TALE APPLICAZIONE DI CONTRASSEGNO
SONO DOVUTI DAL RICHIEDENTE UNA TASSA DI CONCESSIONE
GOVERNATIVA DI L. 15 A FAVORE DELLO STATO E UN DIRITTO
DA L. 20 A L. 200 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEI
SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI SECONDO IL GRADO DI
AMPLIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI.
LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA E DEL
DIRITTO SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO E LA
GRADUAZIONE DEL DIRITTO SARÀ FISSATA NEL DECRETO DI
CONCESSIONE. È IN FACOLTÀ DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DEI TELEGRAFI, PREVI ACCORDI COI MINISTERI DELLE
FINANZE E DELL'ECONOMIA NAZIONALE E SU CONFORME PARERE
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO LEGALE, DI
ELEVARE FINO AL 300% LA TASSA E IL DIRITTO PREDETTO
PER GLI APPARECCHI IMPORTATI DALL'ESTERO O MONTATI IN
ITALIA CON PARTI ESTERE.
OGNI INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO È PUNITA CON UN'AMMENDA CORRISPONDENTE AL
TRIPLO DELLA TASSA E DEI DIRITTI DOVUTI E COL
SEQUESTRO DEGLI APPARECCHI.
Art. 5
I CONCESSIONARI DI IMPIANTI AD ONDE
GUIDATE PER USO PRIVATO SU LINEE NON ADIBITE AL
SERVIZIO TELEGRAFICO E TELEFONICO DOVRANNO PAGARE UN
CANONE ANNUALE FISSO DI L. 100 PER OGNI CIRCUITO DI
COMUNICAZIONE CHE NON SUPERI I TRE CHILOMETRI DI LINEA
E NON SIA COSTITUITO DA PIÙ DI DUE STAZIONI. PER OGNI
STAZIONE IN PIÙ DOVRANNO ESSERE PAGATE L. 15 E PER
OGNI CHILOMETRO O FRAZIONE OLTRE I PRIMI TRE, L. 10.
QUANDO GLI IMPIANTI AD ONDE GUIDATE SONO STABILITI A
SUSSIDIO DI LINEE TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
ESISTENTI, IL CANONE SUDDETTO VERRÀ RIDOTTO DEL 50%
SIA CHE SI UTILIZZINO I CONDUTTORI TELEGRAFICI O
TELEFONICI, SIA CHE VENGANO UTILIZZATI ALTRI
CONDUTTORI.
Art. 6
SONO ABROGATE LE DISPOSIZIONI DEL
DECRETO LUOGOTENENZIALE N. 810 DEL 6 GIUGNO 1915, ED
IL R. DECRETO 20 FEBBRAIO 1921, N. 255.
Art. 7
IL REGIO GOVERNO È AUTORIZZATO A
REDIGERE UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
VIGENTI SULLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.
Art. 8
IL PRESENTE DECRETO ANDRÀ IN
VIGORE DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, E SARÀ PRESENTATO AL
PARLAMENTO PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE.
ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO
DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO
A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 1 MAGGIO 1924
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - DÈ STEFANI -
CORBINO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO. REGISTRATO ALLA
CORTE DEI CONTI, CON RISERVA, ADDÌ 14 MAGGIO 1924.
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 224, FOGLIO 82. - GRANATA.
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