Articolo 1
Dell'abbonamento alle
radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è
obbligato al pagamento del canone di abbonamento,
giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione
o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo
idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee
interne per il funzionamento di apparecchi
radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza
di un apparecchio radioricevente.
Articolo 2
[Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso
privato è stabilito in ragione di anno solare nella
misura di L. 81.
Il pagamento del canone può essere effettuato in
unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto
nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate
corrispondenti ai semestri gennaio-giugno,
luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura
di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto
per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo
comma del successivo articolo 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno
in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di
alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura
suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli
artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di
cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal
successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo
semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha
rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata
semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati
al pagamento della successiva rata semestrale
luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento
per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne
richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro
competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal
primo dell'anno successivo.
L'abbonamento è valido esclusivamente per la
detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo
indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al
successivo art. 6].
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 3
Il pagamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti
postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati:
col versamento del canone, sia esso annuale che
semestrale o del rateo relativo, a favore del conto
corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a
mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto
corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio
postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con
versamento del canone sia esso annuale che semestrale
mediante speciali moduli allegati al "Libretto di
iscrizione alle radioaudizioni" di cui al
successivo art. 6 a favore dell'apposito conto
corrente dell'Ufficio del Registro nella cui
circoscrizione si trova il Comune di residenza
dell'utente.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954,
n. 1150.
Articolo 4
[Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati
l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno
ed intende eseguire il versamento del canone stesso
per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento
del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come
dalla tabella allegato A al presente decreto, vista,
[d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato
per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto
inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti
sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare
al 31 dicembre.
Se l'utente intende eseguire il versamento in rate
semestrali è obbligato al pagamento del canone in
ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a
decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la
detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi
del semestre in corso mancanti per arrivare al 30
giugno o al 31 dicembre] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 5
Il pagamento del canone per la rinnovazione
dell'abbonamento alle radioaudizioni deve essere
effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica
soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione
dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari
effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e
di luglio di ciascun anno.
Articolo 6
Per il versamento del canone ai fini della
rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera
b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale
"Libretto di iscrizione alle radioaudizioni"
che è compilato dal competente Ufficio del Registro
ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra
contiene nella prima pagina le generalità
dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con
l'indicazione della relativa residenza, il numero che
contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di
consistenza degli abbonati, nonché il numero del
conto corrente postale dell'Ufficio del Registro
competente, sul quale devono essere effettuati i
versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali
moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo
dei quali deve esclusivamente essere effettuato il
versamento presso gli uffici postali delle somme
occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.
Articolo 7
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve
essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli
organi cui compete l'accertamento delle violazioni
alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di
detenere uno o più apparecchi purché questi siano di
proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico
domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere
detenuti con un unico libretto a norma del precedente
comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente
ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un
distinto abbonamento.
Articolo 8
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle
radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne
tempestivamente il duplicato con domanda su carta da
bollo da lire quattro. La detta domanda può essere
presentata direttamente all'Ufficio del Registro
presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in
doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta
libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di
ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario,
ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di
ritorno costituiscono l'unica giustificazione della
mancanza del libretto per l'abbonato.
L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo
libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo
di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno,
i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con
tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio
la leggenda: "duplicato".
La richiesta del duplicato del libretto a norma del
presente articolo non esclude l'applicazione delle
sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora
l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in
regola con i pagamenti giusta le norme del presente
decreto.
Articolo 9
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo
abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in
prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi,
avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento,
detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del
successivo articolo 10, qualora muti domicilio,
residenza od abitazione, trasportando nel nuovo
domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve
denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso
il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento,
entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo
risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi
della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito
il domicilio, la residenza e l'abitazione con il
relativo indirizzo.
Articolo 10
[Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi
ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari
e continui a detenere l'apparecchio presso di sé,
deve presentare al competente Ufficio del Registro
apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese
di novembre di ciascun anno, indicando il numero di
iscrizione nel ruolo e specificando il tipo
dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve
essere racchiuso in apposito involucro in modo da
impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale
(con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L.
10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese
dell'involucro su accennato ed accessori.
Qualora l'utente intenda cedere o alienare
l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di
cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome,
paternità e domicilio del cessionario od acquirente.
In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento
della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda
l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è
dispensato dal pagamento del canone relativo al 2°
semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci
all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi
iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità
del cessionario o acquirente e comprovi che questo
ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra
deve altresì restituire al competente Ufficio del
Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha
presentato le denunzie medesime, il libretto di
iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già
suggellato, deve fame domanda su carta semplice in
triplice esemplare al competente Ufficio del Registro,
con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520
da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio
medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota
di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli
abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al
competente Ufficio Tecnico Erariale] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 11
La chiusura dell'apparecchio e la cessione od
alienazione di esso a norma del precedente articolo
come pure la distruzione o la assoluta inservibilità
dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, non danno diritto al rimborso del canone
semestrale od annuale pagato a norma del presente
decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o
l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al
pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la
detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal
fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il
canone relativo al suo abbonamento.
Articolo 12
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei
casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli
Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del
Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere
chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un
piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato
in deposito alla utente con tutte le conseguenze di
legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da
apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno
dei quali verrà consegnato all'utente, un altro
spedito al competente Ufficio del Registro perché ne
prenda nota sul registro di consistenza degli
abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio
Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali
dell'abbonato, li numero di ruolo e l'Ufficio del
Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché
il tipo dell'apearecchio ed il numero delle valvole
delle quali l'apparecchio è dotato.
Su richiesta dell'utente la inutilizzazione
dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può
essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei
dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della
richiesta dell'utente e del mezzo usato per la
inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare
nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato
dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale
ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie
di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una
di tali copie in tal modo convalidata è consegnata
all'interessato, l'altra è spedita all'Ufficio del
Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane
presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all'interessato costituisce
l'unica giustificazione per la provvisoria apertura
dell'involucro che è prevista per un massimo di
giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l'interessato deve
precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome,
paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi
di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la
chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità.
Articolo 13
In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è
valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento
stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia
regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente
usufruire delle radioaudizioni devono osservare le
norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso
dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera
al competente Ufficio del Registro per intestare al
proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del
defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve
essere fatta direttamente dal Procuratore del registro
e deve essere seguita dalla firma dello stesso
procuratore e della apposizione del bollo a calendario
dell'Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore
sul ruolo di consistenza degli abbonati.
Articolo 14
[I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che
vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio
dello Stato, portando seco un apparecchio portatile,
od un apparecchio sistemato su autovettura, possono
ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza
di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L.
15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e
previo deposito dello importo corrispondente al dazio
doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio
viene munito di apposito timbro che deve risultare
integro all'atto della riesportazione. La licenza di
temporanea importazione ha la validità di mesi tre
per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il
detentore deve regolarizzare la sua posizione
munendosi del normale abbonamento e corrispondere
quanto è dovuto per la definitiva importazione di
materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su
autovetture il periodo di validità della licenza di
temporanea importazione è ragguagliato a novanta
giorni, computando i periodi di effettiva e
controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e
può essere rinnovato per ogni periodo di novanta
giorni di successiva permanenza nel territorio dello
Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero
entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non
risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli
apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del
deposito effettuato] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 15
La speciale "Licenza per apparecchi
radioriceventi in prova" di cui ai Regi
decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre
1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in
due parti, matrice e figlia come allegato B al
presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro
Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di
venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e
venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radici foniche al
prezzo di lire venticinque.
Articolo 16
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di
apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di
detti apparecchi a persona od ente non ancora munito
di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve
munirsi di una congrua scorta di licenze per
apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare
all'utente, all'atto stesso della consegna
dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di
licenza di cui all'articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza
devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio
in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta
che cede l'apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via
numero civico) dell'utente cui viene ceduto
l'apparecchio in prova;
c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio
(tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un
periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno
in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è
improrogabile.
È vietato di rilasciare allo stesso utente più di
due licenze consecutive come pure è vietato di
apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo
delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del
loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al
libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati
all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede
la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative
matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata
rilasciata l'ultima licenza.
È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio
radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza
addebitando una lira per ogni licenza.
Articolo 17
L'obbligo del registro di carico e scarico di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n.
1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è
esteso ai riparatori, ai commercianti, ai
rappresentanti ed agenti di vendita in genere di
apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è
esteso a coloro che limitano la propria attività alla
semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la
costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e
materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di
detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto
divieto di tenere depositi di apparecchi o di
materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici
Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le
norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con
regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul
medesimo devono essere annotati, con le modalità di
cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte
del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa
nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le
partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti
a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e
domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a
valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di
altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore
il proprio cognome, nome, paternità e domicilio,
provandone l'esattezza con idonei documenti di
riconoscimento.
Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità
e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico
del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi
del documento di riconoscimento esibitogli dal
compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per
conto di terzi il compratore oltre alle proprie
generalità deve fornire anche quelle della persona
cui è destinato l'apparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di
riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del
registro di carico e scarico presso i costruttori
riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali
radioelettrici allo scopo di desumere le generalità
degli acquirenti degli apparecchi e materiali
anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono
destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve
registrare nel registro di carico l'apparecchio
ritirato, che successivamente scaricherà con le
modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di
apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi
stessi devono essere registrati nelle colonne di
carico e scarico con tutte le indicazioni atte a
identificare il proprietario. I registri di cui sopra
devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi
cui compete l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni contenute nel presente decreto a norma
del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi
radioriceventi agli utenti come pure sui listini o
cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da
parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere
apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente
leggenda: "Nel prezzo di vendita non è compreso
il canone di abbonamento alle radioaudizioni".
Articolo 18
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L.
9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni
circolari gli ospedali militari, le case del soldato e
le sale di convegno dei militari delle forze armate,
nonché gli enti che giusta le norme vigenti,
corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la
radiofonia.
Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli
apparecchi adoperati per uso militare, siano essi
sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.
Articolo 19
Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri
dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle
diffusioni radiofoniche e televisive senza aver
corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza
delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti
dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del
tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei
volte la misura del canone previsto per ciascun tipo
di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione,
per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni
stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n.
1235, le cui misure, sia per il canone che per la
tassa di concessione governativa, sono elevate al
doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e
nero e al triplo per quella ricevente a colori (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1°
febbraio1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90.
Per la sanzione applicabile qualora il pagamento
dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma
prima dell'accertamento della violazione vedi l'art.
3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.
Articolo 20
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato
o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i
termini stabiliti dall'art. 5, ma prima
dell'accertamento della violazione, in luogo della
pena pecuniaria (1) stabilita dall'articolo precedente
è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione
amministrativa pari all'ammontare del canone o della
quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento
(2).
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un
quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo
prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre
30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati
(2).
(1) Originariamente, "ammenda".
(2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 18
dicembre 1997, n. 473.
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre
1997, n. 473.
Articolo 22
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17
sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
(1) a carico del venditore o riparatore per ogni
vendita o riparazione che non sia stata riportata sul
registro di carico e scarico nel detto articolo
richiamato e per la omessa conservazione del registro
per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul
registro sia stata omessa la indicazione del cognome,
nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del
proprietario dell'apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
(1) a carico solidale del venditore o riparatore e
dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario
dell'apparecchio da riparare, qualora risultino
inesatte le generalità da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
(1) per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano
indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti
disposizioni in ordine alla regolare tenuta del
registro di carico e scarico specie per quanto
riguarda il carico del registro stesso.
(1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da
ultimo, dal primo comma dell'art. 8, d.l. 30 settembre
1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre
1997, n. 473.
Articolo 24
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle
disposizioni del presente decreto gli organi cui, a
norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete
l'accertamento delle violazioni alle leggi
finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle
tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli
ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in
servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in
numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti
idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le
finanze, emanato di concerto col Ministro della
giustizia e col Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per
l'applicazione delle penalità stabilite dal presente
decreto, e per la definizione delle relative
controversie si osservano le disposizioni della legge
7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CANONI
Articolo 25
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del
presente decreto devono essere versate direttamente in
contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale
le introita rilasciando ricevuta del bollettino
modello 72 A ed imputando la riscossione al competente
articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non
corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere
versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui
conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e
previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non
iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al
[Primo Ufficio Bollo di Torino].
Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del
Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti
nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del
presente decreto si applicano le disposizioni del
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Articolo 26
Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice
civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda
gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di
abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla
generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello
stesso Codice civile.
Articolo 27
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in
locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in
ragione di anno solare ed è determinato mediante
speciali convenzioni di abbonamento con la Società
concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di
anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun
preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia
provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria
non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od
aperti al pubblico senza aver concordato il canone
d'abbonamento di cui al presente articolo, è
passibile delle penalità previste dall'art. 19,
ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento
stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.
100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa
coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le
attività culturali, la riscossione dei canoni
speciali di cui al presente articolo potrà essere
affidata agli Uffici del Registro con le modalità e
secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso
decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in
locali pubblici o aperti al pubblico anche le
disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a
26.
Articolo 28
Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non
saranno applicate nei confronti degli utenti che non
siano in regola con le disposizioni del presente
decreto, a condizione che essi provvedano agli
adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30
aprile 1938.
Articolo 29
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni
di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il
Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere
personale avventizio col contratto a termini, nel
numero strettamente indispensabile, con le modalità e
il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno
1937, n. 1108.
Articolo 30
È abrogata ogni disposizione di legge e di
regolamento contraria a quelle contenute nel presente
decreto.
Articolo 31
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il 1° gennaio 1938.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge, restando il Ministro per
le finanze autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge.
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