Art. 1
Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi
altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo
1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità
giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non
oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino
una violazione della legge penale.
Art. 2
In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo
al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi
della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza)
ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare
l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di
procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi
predetti.
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il
colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le
condizioni prevedute nell'art.502 del Codice di procedura penale, e la
competenza è in ogni caso del tribunale.
Art. 3
Nulla è innovato alle disposizioni dell'art.4, comma 1 e 2 del R.D. 15
luglio 1923, n. 3288 , convertito nella L.31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art.2,
comma 2, della L. 31 dicembre 1925, n.2307 ; dell'art.5 del D.L. 14 gennaio
1944, n.13 , in relazione all'art. 1 del D.L. Lt.12 aprile 1946, n.165 ,
dell'art.28, comma 2, della L. 22 febbraio 1934, n.370.
Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art.8, comma 2, della L.2 febbraio
1939, n.374, e dell'art.19 del relativo Regolamento 12 dicembre 1940, n.2052,
nonché alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela
del diritto d'autore dalla L.22 aprile 1941, n.633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il
pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le
ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.
Art.4
Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno
dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cessano
di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli
stampati in generale:
gli artt.112, comma terzo, e 114, comma quarto, del T, U delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n.773;
l'art.200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato
con R.D. del 6 maggio 1940, n.635;
l'art.3, comma 1, del D.L. 10 luglio 1924, n.1081, convertito nella L.31
dicembre 1925, n.2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.
Codice penale
Art. 352 (Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il
sequestro)
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è
punito con la multa fino a lire un milione.
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