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Professione giornalista |
Mettiamo a confronto le
leggi del ventennio con quelle di oggi |
Da Mussolini alla democrazia è
cambiato qualcosa? |
Una semplice
tabella dimostra come le leggi del 1948 e del 1963 siano
figlie - legittime! - dell'ordinamento fascista. Non solo
l'impianto generale è lo stesso, persino alcune norme
sono copiate di sana pianta.
E' da notare che la prova di idoneità
professionale e l'esame di cultura generale per i
praticanti sono stati aggiunti della legge del 1963: nel
1925 era previsto ipso iure il passaggio automatico
nell'elenco dei professionisti dopo i diciotto mesi di
praticantato. Insomma, entrare oggi nella professione è
più difficile di allora. E ancora più difficile che nel
1848, quando l'Editto sulla stampa di Carlo Alberto
sanciva:
Qualunque suddito del Re il quale
sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei
diritti civili, qualunque società anonima o in commandita,
qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii
Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto
periodico. |
11.01.12
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Nota: il confronto è limitato alle norme più
significative. Una paziente lettura dei testi integrali
può far scoprire altre illuminanti analogie.
Legge 31 dicembre 1925, n. 2307
Disposizioni sulla stampa periodica |
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa |
Ogni giornale o altra pubblicazione
periodica deve avere un direttore responsabile. Qualora il
direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà
essere uno dei principali redattori ordinari del giornale
o della pubblicazione periodica. Il direttore o il
redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo
professionale dei giornalisti. Il direttore o redattore
responsabile deve ottenere il riconoscimento del
procuratore generale presso la corte di appello, nella cui
giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione
periodica. (art.1)
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Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri
requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla
Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste
elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato
un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.(art. 3)
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La pubblicazione del giornale o del
periodico non può aver luogo fino a quando non sia
intervenuto il provvedimento del procuratore generale che
ne riconosce il responsabile.
(art. 2) |
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
(art. 5) |
Contemporaneamente alla domanda per il
riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale
o del periodico e l'editore debbono presentare al
procuratore generale una dichiarazione contenente le
generalità di tutti i proprietari del giornale o del
periodico, il loro domicilio e la loro residenza. Se la
proprietà del giornale sia di una società regolarmente
costituita deve essere allegata copia dell'atto di
costituzione e debbono essere indicate le persone che
compongono il consiglio di amministrazione della società
o che ne hanno la rappresentanza. Se si tratti di una
società di fatto la dichiarazione deve contenere la
indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente
articolo, di tutti i componenti la società. (art 3) |
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di
essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa
dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi
in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una
persona giuridica.(art 5) |
Il giornale o il
periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto
il responsabile deve essere sequestrato. (art. 2) |
Si può procedere a sequestro... nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
(Cost. art. 21)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. (art. 16) |
I proprietari del giornale sono civilmente
responsabili in solido fra loro e con l'editore per il
pagamento delle somme dovute per riparazione o
risarcimento di danni o per le spese del procedimento in
dipendenza di condanne pronunciate per i reati commessi a
mezzo della stampa. (art. 4) |
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in
solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l'editore. (art. 11) |
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Legge 3 febbraio 1963, n.
69
Ordinamento della professione di giornalista |
E' istituito un ordine dei giornalisti che
avrà le sue sedi nelle città ove esiste corte d'appello.
L'ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno
depositati presso le cancellerie delle corti d'appello.
L'esercizio della professione giornalistica è consentito
solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le
norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale
regolamento. (art. 7) |
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
[...] Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative
alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna
regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento,
da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente
legge.(art. 1)
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Regio decreto 26 febbraio
1928, n. 384
Norme per la istituzione dell'albo professionale dei
giornalisti |
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Per esercitare
la professione di giornalista nei periodici del Regno e
delle Colonie è necessaria l'iscrizione nell'albo
professionale. (art 1) |
Nessuno può assumere il titolo né esercitare
la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo
professionale. La violazione di tale disposizione è
punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il
fatto non costituisca un reato più grave. (art. 45) |
Presso ogni
Sindacato regionale fascista dei giornalisti esistente nel
Regno è istituito l'albo professionale per i giornalisti,
che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella
circoscrizione del Sindacato.
I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono
iscritti nell'albo professionale di Roma. (art. 2) |
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale
è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro
residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del
Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti
l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori
dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di
Roma. (art. 26) |
La tenuta
dell'albo professionale dei giornalisti e la disciplina
degli iscritti sono esercitate dall'Associazione sindacale
a mezzo di un Comitato composto di cinque membri. Fanno
parte del Comitato anche due membri supplenti che
sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di
impedimento.
I componenti del Comitato devono appartenere al Sindacato
ed essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono
nominati dal Ministro per la giustizia, di concerto con
quelli per l'interno e le corporazioni, fra coloro che la
competente associazione sindacale designerà in numero
doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio,
possono essere confermati.
Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il
segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di
parità di voti, prevale quello del presidente. (art. 3) |
E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia,
il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due
professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale
o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più
di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere
nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti
eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno
più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro
Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria
ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di
1.000 superiore alla metà. (art. 16) |
L'albo dei
giornalisti è composto di tre elenchi, uno di
professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di
pubblicisti.
Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti
soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano
esclusivamente la professione di giornalista.
Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti coloro
che, pure esercitando esclusivamente la professione di
giornalista, non abbiano raggiunta la anzianità di
diciotto mesi o i 21 anni di età. Trascorsi i diciotto
mesi di esercizio, i praticanti, che abbiano compiuto 21
anni di età, possono chiedere di far passaggio
nell'elenco dei professionisti, previa dichiarazione di
idoneità del direttore della pubblicazione in cui hanno
compiuta la pratica, convalidata dal direttorio del
Sindacato.
Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti coloro
che esercitano, oltre l'attività retribuita di
giornalista, anche altre attività o altre professioni.
All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale nel
quale sono iscritti coloro che, pure non esercitando
l'attività retribuita di giornalista, attendano alla
pubblicazione ed assumano la responsabilità, come
direttori o redattori, di riviste scientifiche o tecniche,
escluse quelle sportive e cinematografiche o di
pubblicazioni periodiche prive di carattere concettuale o
aventi semplici finalità commerciali. (art. 4) |
[È istituito l'Ordine dei giornalisti.]
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo
e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica
non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni
o impieghi. (art. 1)
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti:
l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel
registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica
giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti
di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità
professionale di cui all'art. 32. (art. 29)
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro
che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che
abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario
altresì avere superato un esame di cultura generale,
diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti
di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando
l'attività di giornalista, assumano la qualifica di
direttore responsabile di periodici o riviste a carattere
tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi
e cinematografici. (art. 28) |
La iscrizione
nell'albo è deliberata dal Comitato di cui all'art. 3, su
domanda dell'interessato.
Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si
trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che
abbiano riportato condanna alla reclusione o alla
detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel caso di
condanna per un tempo inferiore, il Comitato può
concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le
circostanze del fatto, giudichi che la condanna non
intacchi la personalità morale del richiedente; se si
tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato
apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove sia
il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11. Nel caso
che contro l'iscritto sia stato rilasciato mandato di
cattura, gli effetti della iscrizione sono sospesi di
diritto fino alla revoca del mandato.
In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi si
trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che
abbiano svolto una pubblica attività. in contraddizione
con gli interessi della Nazione. (art. 5)
La cancellazione dall'albo, oltre che per
i motivi indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata
dal Comitato, di ufficio a su richiesta del Procuratore
del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque
titolo derivata.
La cancellazione è pure pronunziata quando, trattandosi
di iscritti negli elenchi di professionisti, di
pubblicisti o di praticanti, sia cessato da oltre due anni
il requisito professionale necessario per l'iscrizione e
nel caso indicato nell'art. 8. Questa disposizione non si
applica quando la sospensione dell'attività di
giornalista sia dovuta ad assunzione di cariche o di
funzioni di natura politica. (art. 10) |
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione
dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili,
da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza
italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è
iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano
le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.
(art. 38)
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato
condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto
durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine
o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi
di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria
di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia
procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste
dal primo comma dell'art. 48. (art. 39) |
Il direttore o
redattore responsabile di un giornale quotidiano deve
essere iscritto nell'elenco dei professionisti.
Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o
redattore responsabile può essere iscritto tanto
nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei
pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma
dell'art. 4.
Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o
redattore responsabile deve unire alla domanda da
presentare al Procuratore Generale il certificato di
iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando si
tratti di pubblicazioni per le quali basti l'iscrizione
nell'elenco speciale annesso all'albo, la prova di aver
presentato domanda al Comitato per essere iscritto
nell'elenco medesimo. Il riconoscimento come direttore o
redattore responsabile è titolo per l'iscrizione in tale
elenco. (art. 19) |
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale
quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al
primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco
dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel
successivo art. 47.
Per
le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il
direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere
iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei
pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste
a carattere tecnico, professionale o scientifico. (art. 46). |
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