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Televisione

L'Antitrust: Sky "conforme alla prassi". Ma non finisce qui

23.09.04
La notizia che apre questo numero desta molte perplessità: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, generalmente nota come "Antitrust", non ha ritenuto di dover aprire un'azione nei confronti di Sky Italia per la sua decisione di imporre agli utenti un decoder, basato su uno standard "chiuso" che di fatto limita la concorrenza nel mercato di questi apparecchi e che, nello stesso tempo, impone agli utenti una scelta "preconfezionata" di canali che rende non facile la ricezione degli altri (per maggiori dettagli si vedano l'articolo Prove tecniche di non-trasmissione e l'esposto dell'Istituto Tito Ravà in Diritto del Mercato).

Da quanto è stato riportato da alcuni siti, l'Antitrust avrebbe respinto l'esposto perché il comportamento di Sky Italia sarebbe "conforme alla prassi internazionale" e perché  "non sussistono elementi di fatto e di diritto che confortino la tesi dell'abuso di posizione dominante". Tuttavia la competenza dell'Antitrust si limita al primo aspetto, quello della concorrenza sul mercato dei decoder (ma dovrebbe considerare anche i problemi dei consumatori alle prese con il cambio forzato dei decoder stessi, vedi Sky e abbandono Seca, il punto della situazione  sul sito satellite Digital Sat - Tutto sulla tv via satellite). Ne riparleremo con maggior cognizione di causa quando disporremo del testo della risposta dell'Autorità.
Ma la questione più grave, a nostro avviso, riguarda le difficoltà di ricevere emittenti diverse da quelle "preferite" dall'operatore in posizione dominante. Di questo aspetto dovrebbe occuparsi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Del caso Sky dovrà occuparsi anche la magistratura, adita in sede civile da  Jepssen, un produttore di decoder. E questo fa venire alla mente un altro caso, che presenta diverse analogie con quello di cui ci stiamo occupando, che risale allo scorso anno. La materia del contendere: le limitazioni "regionali" imposte dai produttori di DVD e segnalate da ALCEI all'Antitrust e le analoghe limitazioni delle Playstation Sony, affrontate dal Tribunale del riesame di Bolzano. 
L'Autorità garante della concorrenza aveva respinto l'esposto, ma il Tribunale, con un'ordinanza di chiarezza esemplare, ha riconosciuto il diritto dell'utente di fare quello che vuole con il prodotto che ha acquistato (vedi l'esposto di ALCEI, la risposta dell'Antitrust e l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano). Smentendo, indirettamente, le conclusioni dell'Antitrust.

Anche in questo caso un giudice deciderà diversamente dall'Autorità? Aspettiamo.
E aspettiamo di leggere le motivazioni dell'antitrust e soprattutto le decisioni dell'AGCOM, ricordando che è in gioco la libertà "di ricevere informazioni" sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, tra poco, anche dal trattato costituzionale dell'Unione europea. Le questioni relative al mercato degli apparati sono comunque importanti, ma è la libertà dell'informazione il pilastro portante della democrazia.

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