La notizia che apre questo numero desta molte perplessità: l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, generalmente nota come
"Antitrust", non ha ritenuto di dover aprire un'azione nei confronti
di Sky Italia per la sua decisione di imporre agli utenti un decoder, basato su
uno standard "chiuso" che di fatto limita la concorrenza nel mercato
di questi apparecchi e che, nello stesso tempo, impone agli utenti una scelta
"preconfezionata" di canali che rende non facile la ricezione degli
altri (per maggiori dettagli si vedano l'articolo Prove tecniche di non-trasmissione
e l'esposto dell'Istituto Tito Ravà in Diritto del Mercato). Da quanto è stato riportato da alcuni siti, l'Antitrust avrebbe respinto
l'esposto perché il comportamento di Sky Italia sarebbe "conforme alla prassi internazionale" e
perché "non sussistono elementi di fatto e di diritto che confortino la tesi dell'abuso di posizione dominante".
Tuttavia la competenza dell'Antitrust si limita al primo aspetto, quello della
concorrenza sul mercato dei decoder (ma dovrebbe considerare anche i problemi
dei consumatori alle prese con il cambio forzato dei decoder stessi, vedi Sky e abbandono Seca, il punto della
situazione sul sito satellite Digital Sat - Tutto sulla tv via satellite).
Ne riparleremo con maggior cognizione di causa quando disporremo del testo della
risposta dell'Autorità.
Ma la questione più grave, a nostro avviso, riguarda le difficoltà di ricevere
emittenti diverse da quelle "preferite" dall'operatore in posizione
dominante. Di questo aspetto dovrebbe occuparsi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Del caso Sky dovrà occuparsi anche la magistratura, adita in sede civile
da Jepssen, un produttore di decoder. E questo fa venire alla mente un
altro caso, che presenta diverse analogie con quello di cui ci stiamo occupando,
che risale allo scorso anno. La
materia del contendere: le limitazioni "regionali" imposte dai
produttori di DVD e segnalate da ALCEI all'Antitrust e le analoghe limitazioni
delle Playstation Sony, affrontate dal Tribunale del riesame di Bolzano.
L'Autorità garante della concorrenza aveva respinto l'esposto, ma il Tribunale,
con un'ordinanza di chiarezza esemplare, ha riconosciuto il diritto dell'utente
di fare quello che vuole con il prodotto che ha acquistato (vedi l'esposto di ALCEI, la risposta dell'Antitrust e l'ordinanza del Tribunale del riesame
di Bolzano). Smentendo, indirettamente, le conclusioni dell'Antitrust.
Anche in questo caso un giudice deciderà diversamente dall'Autorità?
Aspettiamo.
E aspettiamo di leggere le motivazioni dell'antitrust e soprattutto le
decisioni dell'AGCOM, ricordando che è in gioco la
libertà "di ricevere informazioni" sancita dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e, tra poco, anche dal trattato costituzionale
dell'Unione europea. Le questioni relative al mercato degli apparati sono
comunque importanti, ma è la libertà dell'informazione il pilastro portante
della democrazia.
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