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Televisione

Sky: la diffida di Adiconsum all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

18.11.04

Atto di invito e contestuale diffida stragiudiziale

Istante l’ADICONSUM – Associazione nazionale difesa consumatori - in persona del segretario generale pro tempore Paolino Landi, con sede in Roma, via Lancisi 25, elett.te dom.ta in Roma, via Cairoli 24, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe e Cristiano Iurilli, dai quali è rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in calce al presente atto,

Premesse
IN DIRITTO

1. Che la legge n. 78 del 29 marzo 1999 sul decoder unico all’art. 2 comma 2 recita: I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato….. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate....”.
2. Che nelle Considerazioni sullo Standard del Ricevitore-Decodificatore integrato per la Fruizione dei Servizi di Televisione Digitale, formulate, su incarico dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, dal Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali, al paragrafo 2, si dispone: “La sicurezza del sistema di criptaggio e' condizione essenziale per il successo commerciale di un operatore di televisione a pagamento. Per questo motivo la normativa europea vigente fissa nell' algoritmo comune europeo il sistema obbligatorio di descrambling per tutti i ricevitori ma lascia piena libertà ai fornitori di sistemi di accesso condizionato di elaborare algoritmi proprietari per la protezione delle chiavi di accesso. La normativa europea obbliga però i depositari di algoritmi proprietari di accesso condizionato di fornire, su licenza, la tecnologia a condizioni eque e non discriminatori. Al paragrafo 6: in un mercato in continua evoluzione come quello della televisione digitale, l'azione normativa si deve limitare alle norme minime che favoriscono lo sviluppo del mercato proteggendo l'interesse dei consumatori senza però soffocare l'innovazione tecnologica.
3. Che l’Art 3 della delibera dell’Agcom n. 216/00/CONS così recita: “gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolodetenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.”
4. Che l’Art.6 della delibera dell’Agcom n. 216/00/CONS dispone: Anche se forniti con sistemi di sintonizzazione pre-programmata, i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, dovranno consentire all'utente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice secondo un sistema di numerazione personalizzato.
5. Che l’ Art.9 della delibera dell’Agcom n. 216/00/CONS che recita : L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

IN FATTO

6. Che SKY Italia Spa distribuisce ai propri abbonati un decoder definito SKYBOX, con accesso condizionato proprietario denominato NDS, non rispettoso delle normative vigenti, dato che non offre ai consumatori la possibilità di:

  • ricevere liberamente tutti i programmi radiotelevisivi in chiaro;
  • consentire il completo riordino dei canali in maniera semplice secondo un sistema personalizzato dall’utente;

7. Che SKY Italia spa effettua la distribuzione del proprio SKYBOX, anche agli abbonati proprietari di un loro decoder con accesso condizionato SECA o con sistema Multicrypt (COMMON INTERFACE), obbligando la sostituzione e rendendo i decoder acquistati inutilizzabili per la ricezione dei programmi a pagamento di SKY, costringendo, quindi, ad avere due decoder per la ricezione completa di tutti i programmi digitali satellitari, nonostante la legge sul decoder unico.
8. Che con decisione unilaterale e gravemente lesiva dei diritti ed interessi patrimoniali della collettività dei consumatori, SKY rescinde il contratto a tutti gli abbonati che si dichiarano intenzionati a non utilizzare lo SKYBOX NDS, in attesa di una soluzione che garantisca l’utilizzo del proprio decoder, nonostante i contratti in essere siano regolarmente pagati ed in corso. Provocando gravi danni ai consumatori.
9. Che SKY non verifica l’avvenuta consegna del nuovo decoder, che avviene senza la controfirma del destinatario, distaccando il segnale in modalità SECA2 e trasferendolo alla modalità NDS, anche se l’abbonato non ha ricevuto gli apparati necessari alla ricezione, provocando una grave inadempienza di contratto.
10. Che i decoder acquistati, al contrario del decoder SKYBOX, rispondono perfettamente alle normative vigenti e che il loro acquisto è stato garantito dalle medesime norme.
11. Che il sistema Multicrypt è garantito dalle leggi vigenti.
12. Che SKY non offre ad altre aziende costruttrici di decoder, la propria tecnologia NDS, relativa all’accesso condizionato, come previsto dalle normative europee, nel mancato rispetto dell’interrese dei consumatori e soffocando l’innovazione tecnologica.
13. Che in nessun documento realizzato da questa Autorità si afferma che il sistema Multicrypt sia ritenuto non sicuro per quanto concerne la cosiddetta “Pirateria Informatica”, affermazione alquanto improbabile visto che la “pirateria” colpisce le SMART CARD e non certamente l’accesso condizionato che sicuramente non modifica la sua efficacia se posizionato su modulo fisso o mobile. SKY, invece, afferma nei suoi comunicati ufficiali, per giustificare la sua scelta di non permettere la produzione in Italia di moduli mobili (CAM) in modalità NDS. che questi non garantirebbero la sicurezza.
14. Che questa Autorità, nonostante la denuncia circostanziata inviata nel giugno u.s. da ADICONSUM (R.R. il 30 giugno 2004, relativa al mancato rispetto da parte di SKY della legge 78 del 29 marzo 1999) le numerose richieste di intervento giunte da altri organismi, non ha, fino ad oggi, ritenuto necessario, deliberare in merito alle azioni operate da SKY ed ha preferito esclusivamente avallare le proposte effettuate da SKY, senza alcuna verifica in merito al rispetto delle normative in vigore.
15. che sul tema in esame, l’Autorità per la concorrenza ed il mercato, ha ritenuto doversi deliberare da parte dell’Autorità Garante delle comunicazioni.
16. Che il danno provocato da SKY ai consumatori continua ad essere perpetrato e continua ad essere assente qualsiasi controllo.
17. che dunque, attualmente, codesta Autorità ha omesso di pronunciarsi sulla problematica de qua, la quale risulta di interesse collettivo, e caratterizzata dai requisiti di urgenza e necessità.
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Tutto quanto premesso ed esposto, sia in fatto che in diritto, l’istante, dom.ta come sopra.

DENUNCIA, INVITA E DIFFIDA

L’Autorità Garante per le Comunicazioni, presso la Sua sede in Via delle Muratte, 25 – 00187, Roma, in persona del Suo Presidente, Prof. Enzo Cheli, a deliberare entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente su tutta la materia qui descritta ed in special modo in merito:
Rispetto normativo dei decoder distribuiti da SKY in modalità NDS.
Modalità necessarie a garantire gli utenti proprietari di decoder.
Rispetto normativo in merito al MULTICRYPT ed alla decisione assunta da SKY di non produrre moduli mobili NDS per Common Interface.
Modalità previste per la sostituzione dei decoder.
Si invita altresì la diffidata Autorità a comunicare, anche ex l. 241/90, le fasi di svolgimento dell’intera procedura relativa ai fatti suesposti, ed a comunicarne l’esito alla istante, presso il domicilio eletto
In assenza di delibera nei tempi richiesti questa Associazione si vedrà costretta a tutelare collettivamente i diritti ed interessi dei consumatori, presso le competenti sedi giudiziarie.

 

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