Panico in rete. Notizie di siti che si
"suicidano", migliaia di messaggi che si incrociano, mailbox intasate,
petizioni da firmare.
Cerca di gettare acqua sul fuoco il sottosegretario Chiti, in un'intervista a Repubblica.it,
affermando che la legge si applica solo ai siti equiparabili ai giornali.
Aumenta la confusione un altro articolo
dello stesso giornale, per il quale basterebbe che l'autore del sito si
iscrivesse all'albo dei giornalisti professionisti, al registro dei pubblicisti
oppure, e questa è la novità, al registro degli operatori di comunicazione che
l'Autorità garante per le comunicazioni sta per stilare. Ne parleremo in
dettaglio sul prossimo numero.
Ora cerchiamo di capire come stanno realmente le cose.
1. La legge 62/01
all'articolo 1 dà un'ampia definizione di "prodotto editoriale",
nella quale possono rientrare tutti i siti internet, e non fa distinzione tra
"giornali" e altri tipi di siti, né tra pubblicazioni professionali e
amatoriali (con buona pace del sottosegretario Chiti), ma...
2. La legge considera due tipi di "prodotti
editoriali": una categoria generale e un tipo "particolare", diffuso
al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto.
3. Solo per questi ultimi,
cioè per i prodotti diffusi al pubblico con periodicità regolare, è
necessaria l'iscrizione nel registro della stampa tenuto dal tribunale secondo
le prescrizioni della legge "censoria" del '48. E non "presso
l''Ordine dei giornalisti e a pagamento", come qualcuno scrive con
insistenza (il requisito della "testata costituente elemento identificativo
del prodotto" è una disposizione che appare priva di senso, giacché
qualsiasi "prodotto editoriale" ha un titolo che lo identifica). Sul
prossimo numero di InterLex vedremo più in dettaglio i diversi aspetti della
questione.
4. Per tutti gli altri,
cioè per tutti i siti che non hanno periodicità regolare, basta indicare il
nome e il domicilio dell'autore e del provider che fornisce l'hosting,
come abbiamo spiegato nel primo articolo della serie Come
mettersi in regola con le norme sulla stampa.
Non servono altri adempimenti, per il
momento.
E' dunque evidente che
basta aggiornare il sito con periodicità irregolare, indicando nome e domicilio
dell'autore e del provider, per essere perfettamente in regola con la legge.
Le cose cambieranno quando sarà attivo il registro degli operatori di
comunicazione tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Altro discorso, che faremo sui prossimi numeri di InterLex, è quello relativo
al diverso regime della stampa periodica (divieto di sequestro, responsabilità
penale del direttore...) da quello della stampa non periodica.
Resta il fatto che la legge è scritta malissimo
ed è inaccettabile perché sottopone la diffusione delle idee a un regime
restrittivo che non ha uguali in Europa.
Dunque l'indignazione è più che giustificata, il panico no.
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