(ASCA) - Roma, 18 apr - Il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Vannino Chiti, rispondendo alla Camera ad alcuni
quesiti sollevati da Giuseppe Giulietti (Ds) in materia di obbligo di
registrazione anche per siti amatoriali internet, nel corso della discussione
sul decreto legge sul prezzo dei libri, ha dichiarato formalmente che ''la legge
sull'editoria non impone alcun vincolo aggiuntivo (e in particolare, alcun
vincolo di iscrizione al registro dei comunicatori previsto dalla legge
cosiddetta ''Maccanico'' del 1997) per i siti internet; neppure per i siti
internet che fanno esclusivamente o ''professionalmente'' informazione.
Le dichiarazioni di Chiti riportate
dall'ASCA vanno lette con attenzione, perché nel "Registro degli
operatori di comunicazione" (e non "registro dei comunicatori",
la differenza non è da poco) istituito dalla legge
249/97 si devono iscrivere le imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale. A parte
l'assurdità di comprendere l'editoria nell'ambito delle imprese fornitrici di
servizi telematici e telecomunicazioni, è evidente che la disposizione non si
può applicare a ciò che impresa non è, come le iniziative amatoriali.
Ma il problema è più complesso, perché la legge
62/01 all'art. 16 considera l'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione come "semplificazione" degli adempimenti previsti dal
terzo comma dell'art. 1, che invece rende obbligatoria l'iscrizione dei giornali
e dei periodici (quindi non delle imprese) nei registri della stampa tenuti dai
tribunali, con conseguenze diverse sul piano legale.
Per capire bene come stanno le cose, è opportuno disegnare uno schema che
coordina e collega le più importanti norme in vigore.
Legge 7 marzo 2001, n. 62
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Disposizioni collegate
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Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici
o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati
esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il
pubblico [...]
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2
della legge 8 febbraio 1948, n. 47... |
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Legge 8 febbraio 1948, n.
47
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il
nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti
gli esemplari. |
... Il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente
elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi
previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. |
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Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non
sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di
essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa
dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi
in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
[...] |
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Legge 3 febbraio 1963, n.
69
Articolo 46 (Direzione dei giornali)
Il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un
periodico o agenzia di stampa [...] devono essere iscritti nell'elenco dei
giornalisti professionisti [...]. Per le altre pubblicazioni periodiche ed
agenzie di stampa, il direttore ed il vice direttore responsabile possono essere
iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti [...] |
Art. 16 (Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli
obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione
è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. |
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Legge 31 luglio 1997, n.
249
Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
[...]
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o
televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di
stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale; [...] |
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