(da “Il Sole 24 Ore” del 3 maggio
2003)
Con il decreto legislativo n. 68
del 9 aprile 2003, emanato in
attuazione della direttiva 2001/29/CE “sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione”, sono state introdotte rilevanti novità nel corpo della
legge n. 633/1941 sul diritto d’autore: due riguardano il diritto di cronaca e
di critica costituzionalmente garantito.
La nuova normativa tutela
ampiamente il diritto di cronaca, modificando e integrando l’articolo 65 della
legge n. 633/1941 sul diritto d’autore con un
comma (il secondo, aggiunto di sana
pianta) molto chiaro: “La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato”. Questo comma affianca il primo, che fino al 28
aprile costituiva l’intero articolo 65: “Gli articoli di attualità, di
carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali,
possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche
radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si
indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di
detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è
firmato”.
Il raggio d’azione della nuova
stesura dell’articolo 65 è molto più ampio, perché giustifica la riproduzione o
la comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno (e l’espressione
“comunicazione al pubblico” abbraccia anche i media dell’ultima e penultima
generazione, quali il web e la tv) con l’esercizio del diritto di cronaca
sia pure contenuto nei
limiti “dello scopo informativo”. Il
legislatore sostanzialmente ha recepito, con 31 anni di ritardo, una massima
giurisprudenziale ricavata dalla
sentenza 15 giugno 1972 n. 105
della Corte costituzionale: “Esiste un interesse generale alla
informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e
questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti
di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati
ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle
idee”.
Anche l’articolo 70 della legge
n. 633/1941 ha subito un significativo
ritocco che allarga la libertà di critica e di discussione collegata
all’impiego di parti o brani di parti di
opere dell’ingegno: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati
per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il
vecchio articolo 70 suonava così: “Il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per
scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei
limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla
utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la
riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale
fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la
citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di
traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta”. La novità è costituita dall’espressione “comunicazione al
pubblico”, che abbraccia, come riferito, l’utilizzazione di tutti i mass
media, vecchi (giornali e radio) e nuovi (tv e web). Ne consegue che “il riassunto, la citazione o
la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione”.
E’
vietato, comunque, agire senza consenso quando l’utilizzazione dell’opera
dell’ingegno non è a scopo di critica o di discussione. Una massima
giurisprudenziale (Tribunale di Napoli, 18 aprile 1997) afferma che
“l'utilizzazione di
parti o brani di opera altrui in un
libro che si autodefinisce
dedicato ad
un
artista scomparso
è
illecita e costituisce
violazione del diritto di autore se manca il consenso del titolare
del diritto e se la finalità
dell'utilizzazione non rientra tra
le ipotesi di cui all'art.
70 della legge sul diritto di autore (e,
cioè,
utilizzazione
a
scopo
di
critica, discussione
o insegnamento).
L'erede
dell'autore
può
agire a difesa dei diritti
patrimoniali d'autore
e
di
quelli relativi
allo
sfruttamento economico
dell'immagine.
|