Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore del 1.
maggio 2001, pag. 16
Il prodotto editoriale legato all'attualità
è vincolato alla legge sulla stampa
Ma l'obbligo di iscrizione all'albo del tribunale non coinvolge i portali
La testata giornalistica on-line - "in
quanto prodotto editoriale" - deve essere registrata nei tribunali e avere
un direttore responsabile, un editore e uno stampatore. L'articolo 1 della legge
62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e
sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n.416") è al
riguardo esplicito: "Per prodotto editoriale si intende il prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici
o cinematografici".
Caratteristica del prodotto editoriale è quella di "essere diffuso al
pubblico con periodicità regolare e (di essere) contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto".
Alla testata giornalistica elettronica (che è
prodotto editoriale) si applicano gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa
47/1948. Queste norme significano che, sull'esempio di quanto accade oggi per i
giornali e i periodici cartacei o per i tg e i giornaliradio, devono essere
iscritte nell'apposito albo tenuto dai tribunali le testate telematiche, che
hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, e che,
quindi, hanno una periodicità regolare, un "logo" identificativo e
che "diffondono presso il pubblico informazioni" legate
all'attualità.
Le testate (da registrare secondo lo schema della
legge 47/1948) sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali,
mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l'insegnamento costante
della Cassazione):
- dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione
critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale;
- dalla tempestività di informazione diretta a
sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche
meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.
La registrazione delle testate on-line è un
principio consacrato, per la prima volta, nell'articolo 153 della legge 388/2001
(Finanziaria per il 2001) e dall'articolo 1 (terzo comma) della legge 62/2001.
L'articolo 153 della legge 388 disciplina i giornali telematici espressione dei
partiti e dei movimenti politici (si veda "Il Sole 24 Ore" del 29
dicembre 2000). Finora la registrazione dei giornali telematici era frutto di
un'interpretazione dei giudici (si segnala in particolare l'ordinanza del
presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).
In base all'articolo 2 della legge 47/1948 i
giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati
(quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a mostrare alcuni
elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e
il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile.
L'articolo 5 stabilisce che "nessun giornale
o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi".
Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell'Albo tenuto
dai Consigli dell'Ordine (norma legittima secondo la sentenza 98/1968 della
Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la
testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che concede
l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione
dei servizi informativi realizzati dal fornitore d'informazioni (Tribunale
Cuneo, 23 giugno 1997).
La legge 47 punisce la diffamazione, cioè l'offesa alla dignità e all'onore
delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le
pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga
i direttori alle rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle
sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini.
La legge 47/1948 è stata elaborata
dall'Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che
all'articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il pensiero non
solo "con la parola e lo scritto", ma anche "con ogni altro mezzo
di diffusione" (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche
Internet).
A questo proposito la legge 223/1990 (o legge Mammì) è modello per i giornali della rete. L'articolo 10 della legge
223/1990, infatti, ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo
di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della
rettifica (articolo 8 della legge 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi,
tra giornali televisivi e giornali radio e trasmissioni effettuate dalle reti
delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi
grava l'obbligato della registrazione. Conseguentemente nessuno può chiedere la
registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde
informazioni presso il pubblico" legate all' attualità, contraddistinta da
una periodicità regolare e da una testata "costituente elemento
identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il compito
primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano
commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 del Codice penale)
ed è anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione
giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango
di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che
hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).
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