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Internet e stampa

Vanno registrate le testate on line

di Franco Abruzzo (Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia)- 03.05.01

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore del 1. maggio 2001, pag. 16

Il prodotto editoriale legato all'attualità è vincolato alla legge sulla stampa
Ma l'obbligo di iscrizione all'albo del tribunale non coinvolge i portali

La testata giornalistica on-line - "in quanto prodotto editoriale" - deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore. L'articolo 1 della legge 62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n.416") è al riguardo esplicito: "Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Caratteristica del prodotto editoriale è quella di "essere diffuso al pubblico con periodicità regolare e (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto".

Alla testata giornalistica elettronica (che è prodotto editoriale) si applicano gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa 47/1948. Queste norme significano che, sull'esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per i tg e i giornaliradio, devono essere iscritte nell'apposito albo tenuto dai tribunali le testate telematiche, che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno una periodicità regolare, un "logo" identificativo e che "diffondono presso il pubblico informazioni" legate all'attualità.

Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l'insegnamento costante della Cassazione):

  • dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
  • dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

La registrazione delle testate on-line è un principio consacrato, per la prima volta, nell'articolo 153 della legge 388/2001 (Finanziaria per il 2001) e dall'articolo 1 (terzo comma) della legge 62/2001. L'articolo 153 della legge 388 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici (si veda "Il Sole 24 Ore" del 29 dicembre 2000). Finora la registrazione dei giornali telematici era frutto di un'interpretazione dei giudici (si segnala in particolare l'ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).

In base all'articolo 2 della legge 47/1948 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a mostrare alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

L'articolo 5 stabilisce che "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".
Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell'Albo tenuto dai Consigli dell'Ordine (norma legittima secondo la sentenza 98/1968 della Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore d'informazioni (Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997).

La legge 47 punisce la diffamazione, cioè l'offesa alla dignità e all'onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alle rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini.

La legge 47/1948 è stata elaborata dall'Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che all'articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il pensiero non solo "con la parola e lo scritto", ma anche "con ogni altro mezzo di diffusione" (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche Internet).

A questo proposito la legge 223/1990 (o legge Mammì) è modello per i giornali della rete. L'articolo 10 della legge 223/1990, infatti, ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l'obbligato della registrazione. Conseguentemente nessuno può chiedere la registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde informazioni presso il pubblico" legate all' attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 del Codice penale) ed è anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).

 

 

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