Intervento pubblicato da Punto
informatico il 22 maggio 2001
La testata giornalistica on-line - in quanto "prodotto editoriale" -
deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un
editore e uno stampatore. L'articolo 1 della legge 62/2001 ("Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n.
416") è al riguardo esplicito: "Per prodotto editoriale si intende
il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici". Caratteristica del prodotto editoriale
è quella di "essere diffuso al pubblico con periodicità regolare e (di
essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del
prodotto".
Alla testata giornalistica elettronica (=prodotto
editoriale), come vuole l'articolo 1 (3° comma) della legge 62/2001, si
applicano gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa 47/1948. Queste norme
significano che, sull'esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici
cartacei o per i tg e i giornaliradio, devono essere iscritti nell'apposito
registro tenuto dai tribunali civili le testate telematiche, che hanno le stesse
caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno una
periodicità regolare, un "logo" identificativo e che "diffondono
presso il pubblico informazioni" legate all'attualità.
Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono quelle
quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o
semestrali caratterizzate (secondo l'insegnamento costante della Cassazione): a)
dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali)
destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; b) dalla
tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere
conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della
dovuta attenzione e considerazione.
La registrazione delle testate on-line è un principio consacrato, per la prima
volta, nell'articolo 153 della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001) e dal
7 marzo 2001 nell'articolo 1 (terzo comma) della legge 62. L'articolo 153 della
legge 388 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei
movimenti politici (vedi "Il Sole 24 Ore" del 29 dicembre 2000 e
Tabloid n. 1/2001).
Finora la registrazione dei giornali telematici era frutto di un'interpretazione
dei giudici (si segnala in particolare l'ordinanza del presidente del Tribunale
di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).
La legge n. 47/1948 sulla stampa
In base all'articolo 2 della legge n. 47/1948 i
giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati
(quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a
"mostrare" alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data
della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
L'articolo 5 stabilisce che "Nessun giornale o periodico può essere
pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale,
nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Il direttore
responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell'Albo tenuto dai Consigli
dell'Ordine (norma legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte
costituzionale). Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata
on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che "concede
l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione
dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni" (Trib.
Cuneo, 23 giugno 1997).
La legge 47 punisce la diffamazione, cioè
l'offesa alla dignità e all'onore delle persone; la diffusione di immagini
raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni che "corrompono"
gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie
inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti
dei cittadini. La legge 47/1948 è stata elaborata dall'Assemblea costituente
appena dopo il varo della Carta fondamentale, che all'articolo 21 sancisce
solennemente la libertà di manifestare il pensiero non solo "con la
parola e lo scritto", ma anche "con ogni altro mezzo di
diffusione" (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche
Internet).
La legge 223/1990 (o "legge Mammì")
modello per i giornali della rete
L'articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle
emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive
testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n.
47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali
radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti,
che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l'obbligatorietà
della registrazione. Conseguentemente, nessuno può chiedere la registrazione di
un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde informazioni
presso il pubblico" legate all'attualità, contraddistinta da una
periodicità regolare e da una testata "costituente elemento
identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il
compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano
commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 Cp) ed è
anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione
giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango
di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che
hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).
La registrazione nei tribunali utile per ottenere gli aiuti statali
L'articolo 16 ("Semplificazioni") della
legge 62/2001 dice: "I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 (comma 6, lettera a, numero
5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono esentati dall'osservanza degli
obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.
L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni".
Vannino Chiti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per
l'Editoria, commenta così la norma: "Anche i siti Internet che fanno
professionalmente od esclusivamente informazione non saranno obbligati a
registrazione alcuna. La legge non limita nessuno, ma semmai offre opportunità
tutte nuove: estende infatti anche ai prodotti multimediali (e quindi pure ai
siti Internet) la possibilità di chiedere sovvenzioni e contributi. Solo chi è
interessato a queste forme di sostegno, avrà l'obbligo di registrarsi".
I giornali telematici dei partiti e dei movimenti politici, per ottenere i
contributi statali, devono essere obbligatoriamente registrati presso i
tribunali (articolo 153 della legge 388/2000).
Con l'articolo 16, in sostanza, si esentano i soggetti tenuti all'iscrizione al
registro degli operatori di comunicazione (articolo 1 della legge n. 249 del
1997) dagli obblighi di iscrizione nei registri dei tribunali, mentre restano in
piedi tutti gli altri articoli della legge sulla stampa (e soprattutto quello
che richiede l'indicazione del direttore responsabile, dell'editore e dello
stampatore nella gerenza). Siamo, però, di fronte a una norma che stride, e non
poco, con l'ordinamento giuridico. La registrazione di cui all'articolo 5 della
legge sulla stampa scatta in seguito a una valutazione, operata dal tribunale
civile, dei requisiti formali della richiesta e comporta obblighi,
responsabilità e doveri.
La legge 249/1997, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom) e il registro degli operatori di comunicazione (non
ancora attivo), non contiene alcuna previsione di questo tipo e, soprattutto,
non attribuisce all'Autorità alcun potere di controllo dei requisiti di chi
presenta la richiesta.
Al registro dell'Agcom si dovranno iscrivere le "imprese" editrici,
secondo il dettato dell'articolo 1 (comma, 6, lettera a, n. 5) della legge
249/1997. I giornali di proprietà di persone fisiche si dovranno, invece,
registrare presso i tribunali.
Avremo così questa situazione:
a) testate di proprietà di imprese, iscritte nel registro dell'Autorità;
b) testate di proprietà di persone fisiche, iscritte nei registri dei
tribunali.
Le testate registrate presso l'Agcom dovranno,
comunque, rispettare in particolare l'articolo 2 della legge n. 47/1948 sulla
stampa (articolo 2 richiamato dall'articolo 1, terzo comma, della legge n.
62/2001) secondo il quale "ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno
della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se
esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni
e periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e
della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del
nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti
gli esemplari".
L'articolo 16 della legge 62/2001 ("I soggetti tenuti all'iscrizione al
registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 (comma 6,
lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono esentati
dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio
1948 n. 47) è ricco di contraddizioni numerose ed eclatanti. Nel registro
degli operatori di comunicazione figureranno "le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di
stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale".
La norma significa che nel registro verranno annotati i nomi degli
editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici,
etc), ma non quelli delle testate giornalistiche, che fanno capo ai singoli
editori. Nel registro dell'Agcom non figureranno inoltre il nome e il cognome
del direttore responsabile. L'articolo 57 del Cp vuole che si conosca il nome
del direttore responsabile, il quale "deve impedire che con il mezzo
della stampa si commettano delitti".
Il nome del direttore responsabile va annotato, comunque, non solo nella gerenza
ma anche da qualche altra parte anche ai fini delle responsabilità penali e
civili presenti e future. La "qualche altra parte" è per ora il
tribunale civile anche per non violare il principio dell'uguaglianza di
trattamento rispetto ai giornali telematici dei partiti e dei movimenti politici
(articolo 153 della legge 388/2000). L'articolo 16 stabilisce un principio
lacunoso, che difficilmente potrà essere rispettato, visto che ai giornali
registrati solo presso l'Agcom si applicano, comunque, tutti gli articoli della
legge sulla stampa (tranne appunto il 5).
Lo stesso Chiti è incorso in una grave distrazione. I giornali fanno ricorso ai
benefici delle spedizioni postali agevolate per far recapitare le copie agli
abbonati. La normativa vuole che per godere di tali benefici le testate siano
registrate nei tribunali. I giornali chiedono gli sconti telefonici (sconti
vitali per i giornali telematici); i giornali quindi dovranno essere registrati
nei tribunali per ottenere simili vantaggi. Chiti, quindi, fa finta di ignorare
che i giornali hanno bisogno degli aiuti pubblici e che conseguentemente tutti
devono essere registrati nei tribunali. Quale editore, quando vara nuovi
progetti, potrà rinunciare a priori ai crediti d'imposta e ai crediti agevolati
della legge 62/2001?
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