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Internet e stampa

Le garanzie della Costituzione per l’informazione in rete

di Daniele Coliva - 24.10.02

Il provvedimento del GIP di Milano del 15 aprile 2002, pur con una motivazione non esattissima nei suoi argomenti, giunge ad una conclusione in buona parte condivisibile.
Se infatti da un lato il fondamento della non sequestrabilità della "stampa" è costituito dall’art. 21, commi 3 e 4, Cost., dall’altro non si può negare, anche indipendentemente dalla legge 62/01, che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni a stampa e determinati siti web.

Nella fattispecie si trattava del sequestro preventivo della pagina del sito internet del Corriere della sera nella quale era riprodotto un articolo a sua volta pubblicato sul quotidiano tradizionale, per così dire. Ora, sarebbe ben anomalo garantire la protezione dell’art. 21 della Costituzione alla pagina stampata, ed escluderla invece per la pagina elettronica che abbia il medesimo contenuto (oltre che ad essere contenuta nel sito internet del quotidiano cartaceo).

Il punto, dunque, non è se il bit sia o meno paragonabile all’inchiostro, oppure se questo sia più nobile del primo. La questione da risolvere è se l’informazione giornalistica (non intendo addentrarmi nelle problematiche del direttore responsabile, quello è un altro problema) svolta sulla rete possa o meno fruire delle guarentigie delle quali beneficia la cugina tradizionale.

Si tratta allora di verificare se, in concreto, la pagina web faccia parte di un sito che a sua volta costituisca esercizio di attività informativa in tutto e per tutto assimilabile alla stampa cartacea. In caso affermativo, non vedo quale sia la ragione ostativa alla estensione del divieto di sequestro previsto dall’art. 21 della Costituzione. Ciò non significa che qualsiasi sito web sia un prodotto editoriale; l’internet è per sua natura veicolo di informazioni e non tutto ciò che è pubblicato sulla rete è qualificabile come attività di informazione "giornalistica". Occorre trovare quella differenza specifica che distingua questa dalla semplice pagina, ad esempio, di una fanzine.

In caso contrario, conviene rivolgersi alle tipografie e rinunciare a pubblicare sulla rete. Con buona pace della pluralità delle voci e della libertà di manifestazione del pensiero.

 

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