Il provvedimento del GIP di Milano del 15
aprile 2002, pur con una motivazione non esattissima nei suoi argomenti,
giunge ad una conclusione in buona parte condivisibile.
Se infatti da un lato il fondamento della non sequestrabilità della
"stampa" è costituito dall’art. 21, commi 3 e 4, Cost., dall’altro
non si può negare, anche indipendentemente dalla legge
62/01, che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni a
stampa e determinati siti web.
Nella fattispecie si trattava del sequestro preventivo della pagina del sito
internet del Corriere della sera nella quale era riprodotto un articolo a
sua volta pubblicato sul quotidiano tradizionale, per così dire. Ora, sarebbe
ben anomalo garantire la protezione dell’art. 21 della Costituzione alla pagina
stampata, ed escluderla invece per la pagina elettronica che abbia il medesimo
contenuto (oltre che ad essere contenuta nel sito internet del quotidiano
cartaceo).
Il punto, dunque, non è se il bit sia o meno paragonabile all’inchiostro,
oppure se questo sia più nobile del primo. La questione da risolvere è se l’informazione
giornalistica (non intendo addentrarmi nelle problematiche del direttore
responsabile, quello è un altro problema) svolta sulla rete possa o meno fruire
delle guarentigie delle quali beneficia la cugina tradizionale.
Si tratta allora di verificare se, in concreto, la pagina web faccia parte di
un sito che a sua volta costituisca esercizio di attività informativa in tutto
e per tutto assimilabile alla stampa cartacea. In caso affermativo, non vedo
quale sia la ragione ostativa alla estensione del divieto di sequestro previsto
dall’art. 21 della Costituzione. Ciò non significa che qualsiasi sito web sia
un prodotto editoriale; l’internet è per sua natura veicolo di informazioni e
non tutto ciò che è pubblicato sulla rete è qualificabile come attività di
informazione "giornalistica". Occorre trovare quella differenza
specifica che distingua questa dalla semplice pagina, ad esempio, di una fanzine.
In caso contrario, conviene rivolgersi alle tipografie e rinunciare a
pubblicare sulla rete. Con buona pace della pluralità delle voci e della
libertà di manifestazione del pensiero.
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