Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

 

Internet e stampa

Continuano le segnalazioni di aspiranti editori 

Registrazione delle testate telematiche:
dai tribunali richieste illegittime?

13 maggio 2009

"Sono i tribunali ad essere fuorilegge, è Lei ad essere male informato, o sono più semplicemente io illuso di capirci qualcosa dei miei diritti e dei miei doveri?". Così si chiude la segnalazione di un lettore - l'ennesima - che ha chiesto al tribunale la registrazione di una testata telematica. E si è visto imporre la produzione di informazioni e certificati che la legge non prevede. Per capire i termini della questione, vediamo ancora una volta che cosa dice la legge in vigore, la 47 dell'8 febbraio 1948:

Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Si nota subito l'impossibilità di applicare l'ultimo periodo alle pubblicazioni telematiche: non può esserci una "identità di contenuto in tutti gli esemplari", perché ogni lettore "costruisce" il proprio esemplare, scegliendo tra le pagine presenti sul server. Anche pubblicate in tempi diversi. In molti casi le pagine stesse sono sempre differenti, perché generate automaticamente attraverso la combinazione di contenuti che possono cambiare. Andiamo avanti:

Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico
.

Dunque la legge prescrive tassativamente i documenti che devono essere presentati per ottenere la registrazione. Non ci sono margini di discrezionalità per il magistrato, che è tenuto solo a verificare "la regolarità dei documenti presentati".
Vediamo ora le istruzioni distribuite dal tribunale di Milano, simili a quelle di altri tribunali:

Tecnica di diffusione:
Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia
Per il giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l'indirizzo.
Per il telegiornale indicare il canale, il nome dell'emittente, la sede e gli studi da cui si trasmette;
Per il periodico telematico: allegare il contratto con il service provider, indicare il nome e l'indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo web della pubblicazione telematica.

Nulla da dire per la stampa: il nome e l'indirizzo della tipografia (stampatore) sono tra le indicazioni obbligatorie contenute nell'art. 2 della legge del 1948. Il problema è che i quotidiani nazionali sono stampati contemporaneamente da diverse tipografie, per facilitare la distribuzione in regioni distanti. Sembra logico che si debbano indicare le diverse tipografie, che in ogni caso sono poche.

Invece per i giornali radio e i telegiornali l'estensione per analogia "emittente=stampatore" comporta qualche problema. Infatti per "stazione emittente" si intende la struttura fisica dalla quale sono diffusi i segnali radioelettrici. Per un'emittente televisiva nazionale sono molte centinaia, con frequenze diverse a seconda del bacino di copertura.

La questione si complica ancora di più quando si passa ai periodici telematici. E' opinione comune che il provider che fornisce l'hosting sia equivalente alla tipografia. In realtà le due figure svolgono compiti del tutto diversi: il tipografo produce un grande numero di esemplari identici partendo da una matrice stabile, mentre il provider mette a disposizione uno spazio su un server al quale chiunque può accedere per acquisire ciò che gli interessa. Il provider potrebbe essere assimilato, con molta approssimazione, al distributore degli stampati. Ma la legge non prende in considerazione questa figura.

Infine, anche se si accetta l'assimilazione tra provider e tipografo, resta il fatto che la legge non impone di indicare gli estremi della licenza di quest'ultimo, e addirittura di produrla. Senza considerare che chiunque può tenere in casa un server dal quale mettere a disposizione il periodico telematico. E per questo non occorre alcuna autorizzazione. Ma neanche il provider è tenuto ad avere un'autorizzazione, se non fornisce servizi di connettività. Lo si ricava dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1, gg) e 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (DLGV 1° agosto 2003, n. 259).

In conclusione: a) la normativa in vigore per le comunicazioni elettroniche non prevede un'autorizzazione per distribuire un periodico telematico; b) la legge sulla stampa non prevede la presentazione di documenti oltre a quelli tassativamente elencati dall'art. 5.
La richiesta dei tribunali appare dunque illogica e probabilmente illegittima. Sarebbe utile se un giudice delegato alla sezione stampa di un tribunale ci desse qualche spiegazione sui motivi e sulle basi giuridiche della richiesta. Grazie.

 

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top - Indice della sezione - Home

© Manlio Cammarata 2009

Informazioni di legge