Art. 32. Riproduzione di articoli di riviste o
giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi
mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli
di riviste o giornali, devono corrispondere un
compenso agli editori per le opere da cui i suddetti
articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
modalita' di riscossione sono determinate sulla base
di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente
e le associazioni delle categorie interessate. Sono
escluse dalla corresponsione del compenso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
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