Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Ministero delle comunicazioni - Decreto 8 marzo 1999
Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale

G.U. n.59 del 12-3-99

ARTICOLO 1 (Modalità e condizioni di presentazione delle domande)
ARTICOLO 2
(Valutazione e comparazione delle domande di concessione)
ARTICOLO 3
(Attribuzione dei punteggi)
ARTICOLO 4
(Criteri correttivi al punteggio)
ARTICOLO 5
(Rilascio delle concessioni)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 , concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive ";
Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;

Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;
Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;

A D O T T A
il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri

ARTICOLO 1
(Modalità e condizioni di presentazione delle domande)

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'articolo 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.

3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'articolo 7 del regolamento.

4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura "originale" e "copia", nonché la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura "originale" e "copia" ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....

5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

ARTICOLO 2
(Valutazione e comparazione delle domande di concessione)

1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'articolo 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'articolo 3 del presente disciplinare.

ARTICOLO 3
(Attribuzione dei punteggi)

1. QUALITA' DEI PROGRAMMI (TOTALE MASSIMO PUNTI 200)

A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:

  • quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;
  • quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
  • quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;
  • quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;
  • quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:

  • quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;
  • ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;
  • numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.

2. PIANO DI IMPRESA, INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (TOTALE MASSIMO PUNTI 260)

A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento.
Fino a punti 40

B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata.
Fino a punti 40

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico finanziario nell'arco di durata temporale della concessione.
Fino a punti 60

D) investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti.
Fino a punti 60

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche.
Fino a punti 60

Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. OCCUPAZIONE (TOTALE MASSIMO PUNTI 350)

A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:

  • occupati a tempo determinato;
  • occupati con contratto di formazione lavoro;
  • occupati a tempo indeterminato;
  • giornalisti iscritti all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro.

    Fino a punti 170

B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223.

Fino a punti 60

C) Piano dell'occupazione nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera A).

Fino a punti 120

4. ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ED IN ALTRI SETTORI (TOTALE MASSIMO PUNTI 190)

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:

  • fatturato medio degli ultimi tre anni;
  • media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;
  • numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;
  • quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;
  • quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;
  • quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;
  • quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;
  • per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.

I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni.
Fino a punti 50.

ARTICOLO 4
(Criteri correttivi al punteggio)

1. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

2. La maggiorazione di punteggio prevista dall'articolo 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'articolo 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

ARTICOLO 5
(Rilascio delle concessioni)

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 1999
Registro n.1 Comunicazioni, foglio n.300

25.09.08

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