IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende
l'attività, o l'insieme delle attività, riservate
per espressa disposizione di legge o non riservate, il
cui esercizio è consentito solo a seguito
d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al
possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l'esercente la
professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica
alle professioni regolamentate e ai relativi
professionisti.
Art. 2. Accesso ed esercizio
dell'attività professionale
1. Ferma la disciplina dell'esame
di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di
cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto
previsto dal presente articolo, l'accesso alle
professioni regolamentate è libero. Sono vietate
limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali
che non sono fondate su espresse previsioni inerenti
al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti
dalla legge per la qualifica e l'esercizio
professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali
o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi
imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è
libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di
giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di
albi speciali, legittimanti specifici esercizi
dell'attività professionale, fondati su
specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è
ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in
qualsiasi forma, anche attraverso previsioni
deontologiche, del numero di persone titolate a
esercitare la professione, con attività anche
abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio
dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni
di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni
sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate
limitazioni discriminatorie, anche indirette,
all'accesso e all'esercizio della professione, fondate
sulla nazionalità del professionista o sulla sede
legale dell'associazione professionale o della
società tra professionisti.
Art. 3. Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi
alle singole professioni regolamentate, tenuti dai
rispettivi consigli dell'ordine o del collegio
territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di
tutti gli iscritti, con l'annotazione dei
provvedimenti disciplinari adottati nei loro
confronti.
2. L'insieme degli albi
territoriali di ogni professione forma l'albo unico
nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio
nazionale competente. I consigli territoriali
forniscono senza indugio per via telematica ai
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai
fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità
informativa
1. È ammessa con ogni mezzo la
pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività
delle professioni regolamentate, le specializzazioni,
i titoli posseduti attinenti alla professione, la
struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di
cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto,
veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del
segreto professionale e non dev'essere equivoca,
ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare
una violazione delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007,
n. 145.
Art. 5. Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a
stipulare, anche per il tramite di convenzioni
collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli
enti previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale, comprese
le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione
dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la
negoziazione delle convenzioni collettive di cui al
comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente
articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. Tirocinio per l'accesso
1. Il tirocinio professionale è
obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti
professionali, e ha una durata massima di diciotto
mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni
sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del
praticante, ed è finalizzato a conseguire le
capacità necessarie per l'esercizio e la gestione
organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine
o del collegio territoriale è tenuto il registro dei
praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo
svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini
dell'iscrizione nel registro dei praticanti è
necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo
periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo
di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla
professione regolamentata, ferme restando le altre
disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario
deve avere almeno cinque anni di anzianità di
iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua
finalità e non può assumere la funzione per più di
tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata
autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
territoriale sulla base di criteri concernenti
l'attività professionale del richiedente e
l'organizzazione della stessa, stabiliti con
regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del
collegio, previo parere vincolante del ministro
vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto,
in misura non superiore a sei mesi, presso enti o
professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e
abilitati all'esercizio della professione. Il
tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei
mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra
il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il
ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno
del corso di studio per il conseguimento della laurea
necessaria. I consigli territoriali e le università
pubbliche e private possono stipulare convenzioni,
conformi a quella di cui al periodo precedente, per
regolare i reciproci rapporti. Possono essere
stipulate analoghe convenzioni tra i consigli
nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo
svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta
ferma l'esclusione delle professioni sanitarie
prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto
in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di
rapporto di lavoro subordinato privato, purché le
relative discipline prevedano modalità e orari di
lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.
Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale
consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non
determina l'instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto
dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per
oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta
l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello
previamente svolto. Quando ricorre un giustificato
motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una
durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo
completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella
pratica svolta presso un professionista, può
consistere altresì nella frequenza con profitto, per
un periodo non superiore a sei mesi, di specifici
corsi di formazione professionale organizzati da
ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere
organizzati anche da associazioni di iscritti agli
albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano
sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo
precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata
proposta di delibera al ministro vigilante al fine di
acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale
dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da
emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei
corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da
garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di
formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore a
duecento ore;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei
corsi di formazione da parte del praticante nonché
quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, affidate a una commissione composta da
professionisti e docenti universitari, in pari numero,
e presieduta da un docente universitario, in modo da
garantire omogeneità di giudizio su tutto il
territorio nazionale. Ai componenti della commissione
non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni
di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa
verifica, su indicazione del consiglio nazionale
dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi
organizzati a norma del comma 9 sul territorio
nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la
disposizione di cui al medesimo comma è applicabile
al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o
collegio presso il quale è compiuto il tirocinio
rilascia il relativo certificato. Il certificato perde
efficacia decorsi cinque anni senza che segua il
superamento dell'esame di Stato quando previsto.
Quando il certificato perde efficacia il competente
consiglio territoriale provvede alla cancellazione del
soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma
2.
13. Le regioni, nell'ambito delle
potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della
Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di
fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi
di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
Art. 7. Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualità
ed efficienza della prestazione professionale, nel
migliore interesse dell'utente e della collettività,
e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l'obbligo di
curare il continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale secondo quanto
previsto dal presente articolo. La violazione
dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce
illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono
essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da
ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti
agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai
consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando
deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al
periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono
motivata proposta di delibera al ministro vigilante al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale
dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da
emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto: a) le modalità e le condizioni per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte
degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione
dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o
collegi territoriali, delle associazioni professionali
e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi,
uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi
di aggiornamento; c) il valore del credito formativo
professionale quale unità di misura della formazione
continua.
4. Con apposite convenzioni
stipulate tra i consigli nazionali e le università
possono essere stabilite regole comuni di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi
professionali e universitari. Con appositi regolamenti
comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei
ministri vigilanti, i consigli nazionali possono
individuare crediti formativi professionali
interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione,
quando è svolta dagli ordini e collegi, può
realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con
altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle
potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della
Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di
fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi
di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione
continua in medicina (ECM).
Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare
delle professioni regolamentate diverse da quelle
sanitarie
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio
territoriali sono istituiti consigli di disciplina
territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione
e decisione delle questioni disciplinari riguardanti
gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina
territoriali di cui al comma 1 sono composti da un
numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri
che, secondo i vigenti ordinamenti professionali,
svolgono funzioni disciplinari nei consigli
dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono
istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di
disciplina territoriali con più di tre componenti,
sono comunque composti da tre consiglieri e sono
presieduti dal componente con maggiore anzianità
d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti
non iscritti all'albo, dal componente con maggiore
anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la
carica di consigliere dell'ordine o collegio
territoriale e la carica di consigliere del
corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i
consiglieri componenti dei consigli di disciplina
territoriali sono nominati dal presidente del
tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i
soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti
dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.
L'elenco di cui al periodo che precede è composto da
un numero di nominativi pari al doppio del numero dei
consiglieri che il presidente del tribunale è
chiamato a designare. I criteri in base ai quali è
effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o
collegio e la designazione da parte del presidente del
tribunale, sono individuati con regolamento adottato,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o
collegio, previo parere vincolante del ministro
vigilante.
4. Le funzioni di presidente del
consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal
componente con maggiore anzianità d'iscrizione
all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti
all'albo, dal componente con maggiore anzianità
anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo
o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo,
dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei
componenti che siano venuti meno a causa di decesso,
dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le
disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina
territoriale restano in carica per il medesimo periodo
dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali
dell'ordine o collegio che decidono in via
amministrativa sulle questioni disciplinari, sono
istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono
affidati i compiti di istruzione e decisione delle
questioni disciplinari assegnate alla competenza dei
medesimi consigli nazionali anche secondo le norme
antecedenti all'entrata in vigore del presente
decreto.
8. I consiglieri dei consigli
nazionali dell'ordine o collegio che esercitano
funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni
amministrative. Per la ripartizione delle funzioni
disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in
applicazione di quanto disposto al periodo che
precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio
adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo
parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del
consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e
8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità
d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente con minore anzianità
d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei
consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui
ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano
interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre
disposizioni in materia di procedimento disciplinare
delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai
consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti,
in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può
procedere al commissariamento dei consigli di
disciplina territoriali e nazionali per gravi e
ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in
ogni caso in cui non sono in grado di funzionare
regolarmente. Il commissario nominato provvede, su
disposizioni del ministro vigilante, a quanto
necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni
dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà
di nomina di componenti che lo coadiuvano
nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie
continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le
disposizioni vigenti in materia disciplinare
concernenti la professione di notaio.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 9. Domicilio professionale
1. L'avvocato deve avere un
domicilio professionale nell'ambito del circondario di
competenza territoriale dell'ordine presso cui è
iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di
attività in altri luoghi del territorio nazionale.
Art. 10. Disposizioni speciali sul
tirocinio forense per l'accesso
1. Fermo in particolare quanto
disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio
può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o
presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente
privato autorizzato dal ministro della giustizia o
presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici
mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso
essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato
iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato
o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un
ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma
2, il diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato
ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso
alla professione di avvocato per il periodo di un
anno.
4. Il praticante può, per
giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione
presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il
tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il
trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano,
e rilascia al praticante un certificato attestante il
periodo di tirocinio che risulta regolarmente
compiuto.
5. In attuazione del presente
decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici
giudiziari è disciplinata con regolamento del
ministro della giustizia da adottarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e
il consiglio nazionale forense. I praticanti presso
gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i
magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle
loro ordinarie attività, anche con compiti di studio,
e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al
termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una
relazione sull'attività e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa al
consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti
dal presente comma non compete alcuna forma di
compenso, di indennità, di rimborso spese o di
trattamento previdenziale da parte della pubblica
amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun
titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, continua ad
applicarsi, al riguardo, la disciplina del
praticantato vigente al momento di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è
ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di
corte di appello nel cui distretto ha svolto il
maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è
stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di
più consigli dell'ordine aventi sede in distretti
diversi, la sede di esame è determinata in base al
luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III
Disposizioni concernenti i notai
Art. 11. Accesso alla professione notarile
1. Possono ottenere la nomina a
notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini
dell'Unione Europea che siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del
concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini
dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei
requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il
concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a
seguito di riconoscimento del titolo professionale di
notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione
Europea.
2. Il diploma di specializzazione,
conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, è valutato ai fini del compimento del
periodo di pratica per l'accesso alla professione di
notaio per il periodo di un anno.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari e legislative incompatibili
con le previsioni di cui al presente decreto, fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, e fatto salvo quanto
previsto da disposizioni attuative di direttive di
settore emanate dall'Unione europea.
Art. 13. Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati
operano nell'ambito delle risorse disponibili agli
scopi a legislazione vigente.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Registro n. 7, foglio n. 372
|