Articolo 1 - Obiettivi e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Mercato interno
Articolo 4 - Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva
Articolo 5 - Informazioni generali da fornire
Articolo 6 - Informazioni da fornire
Articolo 7 - Comunicazione commerciale non sollecitata
Articolo 8 - Professioni regolamentate
Articolo 9 - Disciplina dei contratti per via elettronica
Articolo 10 - Informazioni da fornire
Articolo 11 - Inoltro dell’ordine
Articolo 12 - Semplice trasporto ("mere conduit")
Articolo 13 - Memorizzazione temporanea detta "caching"
Articolo 14 - "Hosting"
Articolo 15 - Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza
Articolo 16 - Codici di condotta
Articolo 17 - Composizione extragiudiziale delle controversie
Articolo 18 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 19 - Cooperazione
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Riesame
Articolo 22 - Attuazione
Articolo 23 - Entrata in vigore
Articolo 24 - Destinatari
Allegato -
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particola re l’articolo
47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli
Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l’articolo
14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza
frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e
dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della
società dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno
strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione
offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare
nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese
europee, nonché gli investimenti nell’innovazione ed è tale da rafforzare la
competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia accessibile
a tutti.
(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico
comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli
operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle
opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si
prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica
comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere
interne per i servizi della società dell’informazione.
(4) E' importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare
pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di
integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e stretti amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive .
(5) Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella
Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del
mercato interno, tali rendere meno attraente l’esercizio della libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da
divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto
nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e
adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono
essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo
che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro
Stato membro.
(6) E' opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43
e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli
coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una
serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del
mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni
specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con
il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 del trattato.
(7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la
presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti
giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad
assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione
tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in
quanto tale.
(9) La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può
in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio
più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri.
Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi
della società dell'informazione devono assicurare che questa attività possa
essere svolta liberamente alla luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle
restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo
1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e
sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.
(10) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste
dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo
del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi nei
casi in cui si deve intervenire a livello comunitario far sì che lo spazio
interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve
garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come
la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e
della sanità pubblica. Secondo l’articolo 152 del trattato la tutela della
salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.
(11) La presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in
particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti
comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza, costituiscono un
acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e
devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione
Fanno parte dell’acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e
comparativa, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva
93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento
nel settore dei valori mobiliari, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13
giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva
92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti, la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili, la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1985, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno dei
prodotti difettosi, la direttiva 1999/44/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo, la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la
direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità
dei medicinali per uso umano. La presente direttiva dovrebbe far salvo il
disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata nell’ambito del
mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica. La
presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti dalle suddette
direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE.
(12) E' necessario escludere dal campo d’applicazione della presente
direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera
circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o
dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli
eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento
del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l'IVA che colpisce numerosi
servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di
applicazione della presente direttiva.
(13) La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di
obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti
gli aspetti fiscali del commercio elettronico.
(14) La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati
personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla
tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che sono
integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette
direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della
protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale
aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del
mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra
gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente
conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare
per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di
responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire
l'utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet.
(15) la riservatezza delle comunicazione è assicurata dall'articolo 5 della
direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare
qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata
di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.
(16) L’esclusione dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione della
presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le
scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare
promozionali o i giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di
beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire
i beni o servizi promossi.
(17) La definizione di "servizi della società dell’informazione"
già esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e nella direttiva
98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla
tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato. Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di
memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
I servizi di cui all’elenco indicativo di figurante nell’allegato V della
direttiva 98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di
trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale definizione.
(18) I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma
di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono
consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono
contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la
prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano
a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro
destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta
di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti
per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società
dell’informazione comprendono anche la trasmissione di mediante una rete di
comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo
stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La
radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la
radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell’informazione
perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da
punto a punto", quali i servizi video a richiesta o l’invio di
comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della
società dell’informazione. L’impiego della posta elettronica o di altre
comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche
che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o
professionale, quand’anche usate per concludere contratti fra tali persone,
non costituisce un servizio della società dell'informazione. Le relazioni
contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non costituiscono un servizio
della società dell'informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non
possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione
dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame
fisico del paziente, non sono servizi della società dell'informazione.
(19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la
quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività
economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in
pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una
società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le
società che forniscono servizi tramite Internet, non è là dove si trova la
tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il
luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso
prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale
luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia
difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato
servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro
delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.
(20) La definizione "destinatario di servizi" copre ogni tipo di
impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte di persone
che forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da parte di
persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali.
(21) Il campo d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata
un'eventuale armonizzazione futura all'interno della Comunità dei servizi della
società dell'informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale
in conformità della normativa comunitaria. L'ambito regolamentato comprende
unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in
linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non
comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le
norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la
responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla
consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti
medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio dei diritti di
prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da parte delle autorità
pubbliche.
(22) Il controllo dei servizi della società dell'informazione deve essere
effettuato all'origine dell'attività, al fine di assicurare una protezione
efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario
garantire che l’autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i
cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini della Comunità. Per
migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile
specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i
servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera
circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro
destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla
normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito.
(23) La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di
diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della
competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile
in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà
di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla
presente direttiva.
24) Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio del
controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione, è
legittimo, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati
membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della
società dell’informazione.
25) Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere
controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla
libertà di fornire servizi della società dell’informazione conformemente
alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
26) Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente
direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e
di procedura penale ai fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere
investigativo, nonché di altro tipo necessari per l’individuazione e il
perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla
Commissione siffatti provvedimenti.
27) La presente direttiva, unitamente alla futura direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari
ai consumatori, contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la
fornitura dei servizi finanziari in linea. La presente direttiva non pregiudica
future iniziative nel settore dei servizi finanziari, in particolare per quanto
riguarda l’armonizzazione delle regole di condotta in tale settore. La
possibilità, che la presente direttiva conferisce agli Stati membri, di
limitare in determinate circostanze la libertà di fornire servizi della
società dell’informazione al fine di tutelare i consumatori comprende anche
misure nel settore dei servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli
investitori.
28) L’obbligo degli Stati membri di non subordinare l’accesso all’attività
di prestatore di un servizio della società dell’informazione ad un’autorizzazione
preventiva non riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva 97/67/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e il miglioramento della qualità del servizio, consistenti nella consegna
fisica di un messaggio di posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i
sistemi volontari di accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi
di certificazione della firma elettronica.
29) Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei
servizi della società dell’informazione e per lo sviluppo di un’ampia gamma
di nuovi servizi gratuiti. Nell’interesse dei consumatori e della correttezza
delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i
giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza. L’applicazione
di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE. La presente
direttiva deve parimenti far salvo il disposto delle direttive vigenti relative
alle comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 97/43/CE.
30) L’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non
sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori e per i fornitori di
servizi della società dell’informazione e perturbare il buon funzionamento
delle reti interattive. La questione del consenso dei destinatari di talune
forme di comunicazione commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla
presente direttiva bensì, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla
direttiva 97/66/CE. Negli Stati membri che autorizzano l’invio per posta
elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero essere
incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di filtraggio da parte delle
imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate
devono in ogni caso essere chiaramente identificabili in quanto tali al fine di
promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative. L’invio
per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe
dar luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.
31) Gli Stati membri che consentono l’invio per via elettronica, da parte
di prestatori stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni commerciali non
sollecitate senza previo consenso del destinatario devono garantire che i
prestatori consultino periodicamente e rispettino i registri negativi in cui
possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali
comunicazioni commerciali.
32) Per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali
nella Comunità che possono essere offerti dalla professioni regolamentate su
Internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole
professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità
pubblica. I codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento
privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione
commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale
aggiornamento, fatta salva l’autonomia delle organizzazioni e associazioni
professionali.
33) La presente direttiva integra il diritto comunitario e il diritto
nazionale per quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo una serie
coerente di norme applicabili in questo campo.
34) Gli Stati membri dovrebbero adeguare le parti della propria legislazione,
relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso
ai contratti per via elettronica. L’esame delle legislazioni che richiedono
tale adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli
atti necessari alla formazione del contratto, compresa l’archiviazione del
medesimo. Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibili i
contratti per via elettronica. L’effetto giuridico delle firme elettroniche è
disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche. La
ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su
rete di un servizio remunerato.
35) La presente direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati membri
di mantenere o definire per i contratti requisiti generali e specifici che
possono essere soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i requisiti
relativi alle firme elettroniche sicure.
36) Gli Stati membri possono mantenere restrizioni all’uso di contratti
elettronici relativamente ai contratti che richiedono l’intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri.
Tale possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per legge l’intervento
di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici
poteri al fine di avere effetto nei confronti di terzi. Nonché i contratti che
richiedono per legge la certificazione o l’attestazione di n notaio.
37) L’obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all’uso di
contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme
giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all’impossibilità di utilizzare
strumenti elettronici in determinati casi.
38) Gli Stati membri ottemperano all’obbligo di abolire gli ostacoli all’uso
di contratti elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di
contratti sanciti dal diritto comunitario.
39) Le deroghe alle disposizioni relative ai conclusi esclusivamente mediante
posta elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla
presente direttiva, in materia di informazioni da fornire e inoltre di ordine,
non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni da parte dei prestatori
dei servizi della società dell’informazione.
40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze
nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che
agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato
interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e
introducendo distorsioni delle concorrenza. In taluni casi, i prestatori di
servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività
illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per
elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni
illecite e disabilitare l’accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero
essere concordati tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli
Stati membri. E’ nell’interesse di tutte le parti attive nella prestazione
di servizi della società dell’informazione istituire e applicare tali
sistemi. Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità non
dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente
sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di
sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati
dalle direttive 97/46/CE e 97/66/CE.
41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e
istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard
delle imprese del settore.
42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva
riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi
della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e
fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o
temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al
solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di
ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore
di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le
informazioni trasmesse o memorizzate.
43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice
trasporto ("mere conduit") e per la memorizzazione temporanea detta
"caching" se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione
trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione
che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere
tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità
dell’informazione contenuta nella trasmissione.
44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo
servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di
semplice trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non
può pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste
per tali attività.
45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste
nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni
inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare,
essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che
obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione
illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.
46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un
servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto
delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione
dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio
della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello
nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati
membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della
rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle
medesime.
47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di
sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi
di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le
ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri
di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai
destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è
ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di
individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.
49) Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici
di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti
codici e la possibilità per le parti interessate di decidere liberamente se
aderirvi.
50) E’ importante che la proposta di direttiva sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per
creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità
degli intermediari per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti
connessi.
51) Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della
propria legislazione che possono ostacolare l’uso, attraverso le vie
elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle
controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed
effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali
strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.
52) L’esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende
necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle
controversie. I danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi delle
società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che
dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la
necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in
questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente
direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni
giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di
dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti
elettronici.
53) La direttiva 98/27/CE, applicabile ai servizi delle società dell’informazione,
prevede un meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla libera
circolazione dei servizi della società dell’informazione garantendo un
livello elevato di tutela dei consumatori.
54) Le sanzioni previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati le
altre sanzioni o mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati
membri non sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione
delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
55) La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori.
Pertanto la presente direttiva non può avere l’effetto di privare il
consumatore della tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia
di obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui ha
la residenza abituale.
56) Per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le
obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono
essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali
del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori che influiscono
in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.
57) La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha
il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito
in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte
di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di
stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe
applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo
Stato membro.
58) La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori
stabiliti in un terzo paese. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio
elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria con
quella internazionale. La presente direttiva deve far salvi i risultati delle
discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso le organizzazioni
internazionali (tre le altre, OMC, OCSE, Uncitral).
59) Nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il
coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello di Unione
europea è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e per
istituire un idoneo quadro normativo europeo. Tale coordinamento contribuirebbe
anche a creare una forte posizione comune di negoziato nelle sedi
internazionali.
60) Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il
quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le
regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la
competitività dell’industria europea e da non ostacolare l’innovazione nel
settore.
61) Il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto
di mondializzazione esige la concertazione tra l’Unione europea e le
principali aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e le
procedure.
62) Andrebbe rafforzata la cooperazione nel campo del commercio elettronico
con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione, con i
paesi in via di viluppo e con altri partner commerciali dell’Unione europea.
63) L’adozione della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati
membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all’avvento
della società dell’informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare le
misure che gli Stati membri potrebbero adottare conformemente al diritto
comunitario per raggiungere obiettivi sociali, culturali e democratici, tenuto
conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e
regionali e del loro patrimonio culturale, nonché per garantire e mantenere l’accesso
del pubblico alla più ampia gamma possibile di servizi della società dell’informazione.
Lo sviluppo della società dell’informazione deve garantire in ogni caso l’accesso
dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente
digitale.
64) La comunicazione offre agli Stati membri uno strumento eccellente per
fornire servizi pubblici nei settori culturale, dell’istruzione e linguistico.
65) Il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del
consumo della società dell’informazione, ha sottolineato che la tutela dei
consumatori merita particolare attenzione nell’ambito di quest’ultima. La
Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei
consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società dell’informazione
e identificherà, se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i
quali potrebbero essere necessarie misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe
formulare, se necessario, ulteriori specifiche proposte per colmare le lacune
così individuate.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato
garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione
tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla
realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui
servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno,
lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per
via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la
composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorso giurisdizionali e la
cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi
della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in
particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti
comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso
non limita la libertà di fornire servizi della società dell’informazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto
internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi
giurisdizionali.5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione
oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto
delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in
cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici
poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di
fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello
comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la
diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società dell’informazione": i servizi ai sensi
dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore"; la persona fisica o giuridica che presta un
servizio della società dell’informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita
effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante
un'installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle
tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno
stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che,
a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione,
in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che
non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine
di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività
commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per
sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale
impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain name")
o un indirizzo di posta elettronica;
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa,
organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare
se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata": professione ai sensi dell’articolo
1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni, o dell’articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli
Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione
o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che
siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
i) l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve
soddisfare per quanto concerne:
- l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di
autorizzazione o notifica;
- l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la
qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla
pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) l’ambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.
Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione,
forniti da una prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le
disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito
regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito
regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell’informazione
provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.
4. Gli stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2,
per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione,
in presenza delle seguenti condizioni:
a)i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione,
investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela
dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale,
religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della
difesa nazionale:
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori:
ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione
lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e
grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i
procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di
un’indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e
questo non li ha presi o essi no erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la
sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di
cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più
presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai
motivi dell’urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti
in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità
dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga
alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto
comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi
dall’adottarli o di revocarli con urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un
prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio
non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto
equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione,
o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazione.
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli
Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in
modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti
autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di
posta elettronica;
d) qualora il prestato sia iscritto in un registro di commercio o analogo
pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero
di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto
registro;
e) qualora un’attività si soggetta ad autorizzazione, gli estremi della
competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è
iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di
stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore esercita un’attività soggetta ad IVA, il numero di
identificazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile interne.
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi della società
dell’informazione facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati in
modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in particolare se comprendano le
imposte e i costi di consegna.
Sezione 2: Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli
Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono
un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante
rispettino le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la
comunicazione commerciale è chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse
dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente
identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere
facilmente accessibili e presentata in modo chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato
membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente
identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere
facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica
provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore
stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e
inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve.
2. Fatte salve la direttive 97/ 7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che
inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate
consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono
iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni
commerciali.
Articolo 8
Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’impiego di comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o
ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano
autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare,
all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
2. Fatta salva l’autonomia delle associazioni e organizzazioni
professionali, Gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare
codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del
paragrafo 1.
3. Nell’elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente
necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente alle
informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i
codici di condotta applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta
cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti l’accesso
alle attività delle professioni regolamentate e il loro esercizio.
Sezione 3: Contratti per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda
possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a
che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all’uso
effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in
quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a
tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a
fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o
professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di cui al
paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli Stati
membri presentano alla Commissione una sull’applicazione del paragrafo 2 in
cui indicano per quali motivi considerano necessario mantenere la categoria di
cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti
diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del
servizio, almeno le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà
accedervi;
c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento del
dati prima di inoltrare l’ordine;
d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti
diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali codici di condotta
pertinenti cui aderisce nonché come accedervi per via elettronica.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta
di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni
individuali equivalenti.
Articolo 11
Inoltro dell’ordine
1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti
diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri
il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti
principi:
- il prestatore deve accusare ricevuta dell’ordine del destinatario del
servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra le parti
diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione del destinatario del
servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da permettere
a quest’ultimo di individuare e correggere errori di inserimento dei dati
prima di inoltrare l’ordine.
3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili ai
contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità dei prestatori intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto ("mere conduit")
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel
fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo
1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione
sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo
ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità
amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo 13
Memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a
condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un
modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta
e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che
un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la
rimozione o la disabilitazione dell’accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità
amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione
è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o
dell’informazione;
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere
le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto
l’autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo
giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti
giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una
violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di
definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso
alle medesime.
Articolo 15
Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati
membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della
società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica
autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei
destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro
richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei
loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni
imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello
comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5
a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello
nazionale o comunitario alla Commissione;
c) l’accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue
comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di
associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione
dell’applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche,
consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
e) l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei
minori e della dignità umana.
2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle
associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di
applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che
riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze specifiche,
dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i
non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. I Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e
destinatario del servizio della società dell’informazione, la loro
legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli
strumenti di composizione estragiudiziale delle controversie previste dal
diritto nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare
con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che
adottano sui servizi della società dell’informazione nonché ogni altra
informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti
dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della
società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti,
anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni
agli interessi in causa.
2. L’allegato della direttiva 98/27/CE è completato come segue:
"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva
sul commercio elettronico") (GU L. 178 del 17.7.2000, pag. 1)".
Articolo 19
Cooperazione
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine
per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i
prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi
designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno gli estremi agli
altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale,
anche per via elettronica, l’assistenza e le informazioni richieste dagli
altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per
via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi
per:
a) ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui
meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi
gli aspetti pratici dell’uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazione presso
le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle
decisioni amministrative e giudiziarie significative prese nel loro territorio
riguardo a controversie sui servizi delle società dell’informazione nonché
su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. La
Commissione comunica tali decisioni agli altri stati membri.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali
di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se
necessario, di proposte per adeguarla dell’evoluzione giuridica, tecnica ed
economica dei servizi della società dell’informazione, in particolare per
quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione dei minori, la tutela
dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno.
2. Nell’esaminare la necessità di adeguamento della presente direttiva, la
relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla
responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di
motori di ricerca, alle procedure di "notifica e rimozione" ("notice
and take down") e alla determinazione della responsabilità a seguito della
rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità di
condizioni ulteriori per l’esonero dalla responsabilità, di cui agli articoli
12 e 13, tenuto conto dell’evoluzione tecnica, nonché la possibilità di
applicare principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali non
sollecitate per posta elettronica.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000
1. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha
il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito
in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte
di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di
stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe
applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo
Stato membro.
2. Allegato: DEROGHE ALL’ARTICOLO 3
Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo
3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive
87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;
- l’emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli
Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE;
- l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- l’articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV
della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l’articolo
4 della direttiva 90/619/CEE;
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro
contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbono soddisfare
requisiti formali imperativi previsti dalla legge dello Stato membro in cui il
bene immobile è situato;
- l’ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
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