Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989 pag. 0023 - 0030
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;

considerando che il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;

considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;

considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;

considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;

considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del trattato;

considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;

considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione qual è sancito dall'articolo 10, paragrafo 1 della « Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo 1 del trattato;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;

considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;

considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;

considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale della Comunità;

considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;

considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;

considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;

considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;

considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività;

considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;

considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta;

considerando che per i suddetti fini occorre definire le « opere europee », fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro competenza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva;

considerando l'importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta; considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto comunitario;

considerando che l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione di produttore « indipendente », gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;

considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano a che trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;

considerando che, per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;

considerando che, per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;

considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni;

considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti;

considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;

considerando che, dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si devono stabilire oportune norme in materia;

considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità televisiva;

considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) per « trasmissione televisiva » si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;

b) per « pubblicità televisiva » si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

(1) GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 53, e

GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 29.

Salvo per i fini di cui all'articolo 18, non sono incluse le offerte dirette al pubblico per la vendita, l'acquisto o il noleggio di prodotti, o per la fornitura di servizi dietro compenso;

c) per « pubblicità clandestina » si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

d) per « sponsorizzazione » si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

CAPITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le transmissioni televisive

- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione o

- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,

rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;

b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;

c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;

d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi dela violazione rilevata.

La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.

3. La presente direttiva non sia applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri.

Articolo 3

1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva.

CAPITOLO III

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990. 3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.

La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 6

1. Ai fini del presente capitolo, per « opere europee » si intendono le opere seguenti:

a) le opere originarie di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti televisive di competenza della Repubblica federale di Germania, le opere originarie dei territori tedeschi nei quali non si applica la Legge Fondamentale, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.

2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:

a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c) sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con cui la Comunità concluderà accordi secondo le procedure definite nel trattato qualora siano realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi europei.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e l'emittente televisiva, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della Comunità; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva, tale termine è di un anno. Articolo 8

Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

Articolo 9

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive locali che non fanno parte di una rete nazionale.

CAPITOLO IV

Pubblicità televisiva e sponsorizzazione

Articolo 10

1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.

3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.

4. La pubblicità clandestina è vietata.

Articolo 11

1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni - tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura - e non leda i diritti degli aventi diritto.

2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.

4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, in genere devono trascorrere almeno 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.

5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a 30 minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i paragrafi da 1 a 4.

Articolo 12

La pubblicità televisiva non deve:

a) vilipendere la dignità umana;

b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;

c) offendere convinzioni religiose o politiche;

d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Articolo 13

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco.

Articolo 14

È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.

Articolo 15

La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

Articolo 16

La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

Articolo 17

1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo 13 o 14.

3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

Articolo 18

1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere portata al 20 % se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 %.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo di un'ora non deve superare il 20 %.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono superare un'ora al giorno.

Articolo 19

Gli Stati membri possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione televisiva per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione siano fissati più rigorosamente di quanto previsto all'articolo 18, in modo da conciliare l'esigenza di pubblicità televisiva con gli interessi del pubblico, tenuto conto in particolare:

a) della fusione di informazione, di educazione, di cultura e di svago della televisione;

b) della salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei media.

Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18, per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri.

Articolo 21

Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.

CAPITOLO V

Tutela dei minori

Articolo 22

Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi.

Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

CAPITOLO VI

Diritto di rettifica

Articolo 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. 2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 24

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 26

Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

 

10.09.08

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