Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Legge 31 dicembre 1925, n. 2307
Disposizioni sulla stampa periodica

(GU n. 003 del 05/01/1926)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

ART. 1.

  OGNI GIORNALE O ALTRA PUBBLICAZIONE PERIODICA DEVE AVERE UN DIRETTORE RESPONSABILE.

  QUALORA IL DIRETTORE SIA SENATORE O DEPUTATO, IL RESPONSABILE DOVRÀ ESSERE UNO DEI PRINCIPALI REDATTORI ORDINARI DEL GIORNALE O DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA.

  IL DIRETTORE O IL REDATTORE RESPONSABILE DEVE ESSERE ISCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI.

  IL DIRETTORE O REDATTORE RESPONSABILE DEVE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO, NELLA CUI GIURISDIZIONE È STAMPATO IL GIORNALE O LA PUBBLICAZIONE PERIODICA.

  IL PROCURATORE GENERALE PUÒ NEGARE O REVOCARE IL RICONOSCIMENTO A COLORO CHE SIANO STATI CONDANNATI DUE VOLTE PER DELITTI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA.

  IL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE CHE NEGA O REVOCA IL RICONOSCIMENTO È MOTIVATO; E CONTRO DI ESSO SI PUÒ RICORRERE AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA, CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO È AMMESSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER MOTIVI DI LEGITTIMITÀ.

ART. 2.

  LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE O DEL PERIODICO NON PUÒ AVER LUOGO FINO A QUANDO NON SIA INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE CHE NE RICONOSCE IL RESPONSABILE.

  IL GIORNALE O IL PERIODICO CHE VENGA PUBBLICATO PRIMA CHE SIA RICONOSCIUTO IL RESPONSABILE DEVE ESSERE SEQUESTRATO.

ART. 3.

  CONTEMPORANEAMENTE ALLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL RESPONSABILE LO STAMPATORE DEL GIORNALE O DEL PERIODICO E L'EDITORE DEBBONO PRESENTARE AL PROCURATORE GENERALE UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE GENERALITÀ DI TUTTI I PROPRIETARI DEL GIORNALE O DEL PERIODICO, IL LORO DOMICILIO E LA LORO RESIDENZA.

  SE LA PROPRIETÀ DEL GIORNALE SIA DI UNA SOCIETÀ REGOLARMENTE COSTITUITA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE E DEBBONO ESSERE INDICATE LE PERSONE CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ O CHE NE HANNO LA RAPPRESENTANZA.

  SE SI TRATTI DI UNA SOCIETÀ DI FATTO LA DICHIARAZIONE DEVE CONTENERE LA INDICAZIONE, NEI MODI DI CUI ALLA PRIMA PARTE DEL PRESENTE ARTICOLO, DI TUTTI I COMPONENTI LA SOCIETÀ.

  LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA DAL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO, NEI PRIMI 15 DEL MESE DI GENNAIO ED IN OGNI CASO DI VARIAZIONE, ENTRO 15 GIORNI DA QUELLO IN CUI SIASI VERIFICATO IL FATTO CHE DÀ LUOGO ALLA VARIAZIONE, NEI MODI E CON LE FORME CHE VERRANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 4.

  I PROPRIETARI DEL GIORNALE SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN SOLIDO FRA LORO E CON L'EDITORE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RIPARAZIONE O RISARCIMENTO DI DANNI O PER LE SPESE DEL PROCEDIMENTO IN DIPENDENZA DI CONDANNE PRONUNCIATE PER I REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA.

ART. 5.

  LE MACCHINE, I CARATTERI E GLI ALTRI OGGETTI DELLA TIPOGRAFIA IN CUI VIENE STAMPATO IL GIORNALE O IL PERIODICO COSTITUISCONO GARANZIA SECONDO LE NORME DEL TITOLO 3/A, CAP. 2/A, LIBRO IV DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RIPARAZIONE O RISARCIMENTO DI DANNI E PER LE SPESE PROCESSUALI IN DIPENDENZA DI CONDANNE PRONUNZIATE PER REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA, SALVO GLI EVENTUALI PRIVILEGI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO FRA EDITORI E GIORNALISTI.

  IN LUOGO DELLA GARANZIA SUDDETTA I PROPRIETARI DEL GIORNALE O DEL PERIODICO POSSONO DEPOSITARE UNA CAUZIONE CHE SARÀ DETERMINATA CASO PER CASO ED AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA GIURISDIZIONE IL GIORNALE O IL PERIODICO VIENE PUBBLICATO, CONSIDERATA LA NATURA, L'IMPORTANZA E LA DIFFUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE.

ART. 6.

  SALVE LE NORME DA EMANARSI CON REGOLAMENTO PER QUANTO CONCERNE LA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 OVE, PER I GIORNALI O GLI SCRITTI PERIODICI ATTUALMENTE ESISTENTI, OCCORRA MODIFICARE LE CONDIZIONI DELLA GERENZA IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1, DOVRÀ ESSERVI PROVVEDUTO NON OLTRE 15 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 7.

  È ISTITUITO UN ORDINE DEI GIORNALISTI CHE AVRÀ LE SUE SEDI NELLE CITTÀ OVE ESISTE CORTE D'APPELLO. L'ORDINE COSTITUIRÀ I SUOI ALBI PROFESSIONALI CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO LE CANCELLERIE DELLE CORTI D'APPELLO. L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA È CONSENTITO SOLO A COLORO CHE SIANO ISCRITTI NEGLI ALBI STESSI.

  LE NORME PER TALE ISCRIZIONE VERRANNO STABILITE CON SPECIALE REGOLAMENTO.

ART. 8. È ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA ALLA PRESENTE LEGGE.

  CON REGOLAMENTO DA EMANARSI ENTRO DUE MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SARANNO DATE LE NORME OCCORRENTI PER LA SUA ESECUZIONE.

  È DATA INOLTRE FACOLTÀ AL GOVERNO DEL RE DI COORDINARE E PUBBLICARE, IN TESTO UNICO PER TUTTO IL REGNO, ENTRO SEI MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL REGIO EDITTO 26 MARZO 1848, N. 695, E LE ALTRE LEGGI VIGENTI SULLA STAMPA.

  ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 31 DICEMBRE 1925
VITTORIO EMANUELE
FEDERZONI - ROCCO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

05.01.09

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