ART. 1.
OGNI GIORNALE O ALTRA
PUBBLICAZIONE PERIODICA DEVE AVERE UN DIRETTORE
RESPONSABILE.
QUALORA IL DIRETTORE SIA
SENATORE O DEPUTATO, IL RESPONSABILE DOVRÀ ESSERE UNO
DEI PRINCIPALI REDATTORI ORDINARI DEL GIORNALE O DELLA
PUBBLICAZIONE PERIODICA.
IL DIRETTORE O IL
REDATTORE RESPONSABILE DEVE ESSERE ISCRITTO NELL'ALBO
PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI.
IL DIRETTORE O REDATTORE
RESPONSABILE DEVE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO, NELLA
CUI GIURISDIZIONE È STAMPATO IL GIORNALE O LA
PUBBLICAZIONE PERIODICA.
IL PROCURATORE GENERALE
PUÒ NEGARE O REVOCARE IL RICONOSCIMENTO A COLORO CHE
SIANO STATI CONDANNATI DUE VOLTE PER DELITTI COMMESSI
A MEZZO DELLA STAMPA.
IL PROVVEDIMENTO DEL
PROCURATORE GENERALE CHE NEGA O REVOCA IL
RICONOSCIMENTO È MOTIVATO; E CONTRO DI ESSO SI PUÒ
RICORRERE AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA, CONTRO IL
PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO È AMMESSO IL RICORSO AL
CONSIGLIO DI STATO PER MOTIVI DI LEGITTIMITÀ.
ART. 2.
LA PUBBLICAZIONE DEL
GIORNALE O DEL PERIODICO NON PUÒ AVER LUOGO FINO A
QUANDO NON SIA INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO DEL
PROCURATORE GENERALE CHE NE RICONOSCE IL RESPONSABILE.
IL GIORNALE O IL
PERIODICO CHE VENGA PUBBLICATO PRIMA CHE SIA
RICONOSCIUTO IL RESPONSABILE DEVE ESSERE SEQUESTRATO.
ART. 3.
CONTEMPORANEAMENTE ALLA
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL RESPONSABILE LO
STAMPATORE DEL GIORNALE O DEL PERIODICO E L'EDITORE
DEBBONO PRESENTARE AL PROCURATORE GENERALE UNA
DICHIARAZIONE CONTENENTE LE GENERALITÀ DI TUTTI I
PROPRIETARI DEL GIORNALE O DEL PERIODICO, IL LORO
DOMICILIO E LA LORO RESIDENZA.
SE LA PROPRIETÀ DEL
GIORNALE SIA DI UNA SOCIETÀ REGOLARMENTE COSTITUITA
DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE E
DEBBONO ESSERE INDICATE LE PERSONE CHE COMPONGONO IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ O CHE NE
HANNO LA RAPPRESENTANZA.
SE SI TRATTI DI UNA
SOCIETÀ DI FATTO LA DICHIARAZIONE DEVE CONTENERE LA
INDICAZIONE, NEI MODI DI CUI ALLA PRIMA PARTE DEL
PRESENTE ARTICOLO, DI TUTTI I COMPONENTI LA SOCIETÀ.
LA DICHIARAZIONE
PRESCRITTA DAL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE RINNOVATA
OGNI ANNO, NEI PRIMI 15 DEL MESE DI GENNAIO ED IN OGNI
CASO DI VARIAZIONE, ENTRO 15 GIORNI DA QUELLO IN CUI
SIASI VERIFICATO IL FATTO CHE DÀ LUOGO ALLA
VARIAZIONE, NEI MODI E CON LE FORME CHE VERRANNO
STABILITE DAL REGOLAMENTO.
ART. 4.
I PROPRIETARI DEL
GIORNALE SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN SOLIDO FRA
LORO E CON L'EDITORE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME
DOVUTE PER RIPARAZIONE O RISARCIMENTO DI DANNI O PER
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO IN DIPENDENZA DI CONDANNE
PRONUNCIATE PER I REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA.
ART. 5.
LE MACCHINE, I CARATTERI
E GLI ALTRI OGGETTI DELLA TIPOGRAFIA IN CUI VIENE
STAMPATO IL GIORNALE O IL PERIODICO COSTITUISCONO
GARANZIA SECONDO LE NORME DEL TITOLO 3/A, CAP. 2/A,
LIBRO IV DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RIPARAZIONE O
RISARCIMENTO DI DANNI E PER LE SPESE PROCESSUALI IN
DIPENDENZA DI CONDANNE PRONUNZIATE PER REATI COMMESSI
A MEZZO DELLA STAMPA, SALVO GLI EVENTUALI PRIVILEGI
DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO FRA EDITORI E
GIORNALISTI.
IN LUOGO DELLA GARANZIA
SUDDETTA I PROPRIETARI DEL GIORNALE O DEL PERIODICO
POSSONO DEPOSITARE UNA CAUZIONE CHE SARÀ DETERMINATA
CASO PER CASO ED AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO DAL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA GIURISDIZIONE IL
GIORNALE O IL PERIODICO VIENE PUBBLICATO, CONSIDERATA
LA NATURA, L'IMPORTANZA E LA DIFFUSIONE DELLA
PUBBLICAZIONE.
ART. 6.
SALVE LE NORME DA
EMANARSI CON REGOLAMENTO PER QUANTO CONCERNE LA
ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 OVE, PER I
GIORNALI O GLI SCRITTI PERIODICI ATTUALMENTE
ESISTENTI, OCCORRA MODIFICARE LE CONDIZIONI DELLA
GERENZA IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1,
DOVRÀ ESSERVI PROVVEDUTO NON OLTRE 15 GIORNI DALLA
ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
ART. 7.
È ISTITUITO UN ORDINE
DEI GIORNALISTI CHE AVRÀ LE SUE SEDI NELLE CITTÀ OVE
ESISTE CORTE D'APPELLO. L'ORDINE COSTITUIRÀ I SUOI
ALBI PROFESSIONALI CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO LE
CANCELLERIE DELLE CORTI D'APPELLO. L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE GIORNALISTICA È CONSENTITO SOLO A COLORO
CHE SIANO ISCRITTI NEGLI ALBI STESSI.
LE NORME PER TALE
ISCRIZIONE VERRANNO STABILITE CON SPECIALE
REGOLAMENTO.
ART. 8. È ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA
ALLA PRESENTE LEGGE.
CON REGOLAMENTO DA
EMANARSI ENTRO DUE MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA
PRESENTE LEGGE SARANNO DATE LE NORME OCCORRENTI PER LA
SUA ESECUZIONE.
È DATA INOLTRE FACOLTÀ
AL GOVERNO DEL RE DI COORDINARE E PUBBLICARE, IN TESTO
UNICO PER TUTTO IL REGNO, ENTRO SEI MESI DALLA ENTRATA
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, IL REGIO EDITTO 26
MARZO 1848, N. 695, E LE ALTRE LEGGI VIGENTI SULLA
STAMPA.
ORDINIAMO CHE LA
PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA
NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL
REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO
STATO.