TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO
I
DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
1.
Ordine dei giornalisti
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo
e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica
non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni
o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative
alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna
regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento,
da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente
legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono
persone giuridiche di diritto pubblico.
2. Diritti e doveri
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui
ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità
sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte,
e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò
sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere
lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione
fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i
lettori.
3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti
e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi
regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità
di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti
e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento
dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta di voti.
4. Elezione dei Consigli dell'Ordine
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del
Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli
iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione,
per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato
altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine,
sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio
delle comunicazioni (1).
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza,
e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa,
in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione
è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando
intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione n. 80/2005.
5. Votazioni
Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni
di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti.
Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita
le funzioni di presidente del seggio. A parità di data
di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario
di seggio.
6. Scrutinio e proclamazione degli eletti
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero
di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio
dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso
il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il
presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori
che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa
la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori
alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato,
e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta
dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in
un'assemblea successiva da convocarsi entro otto giorni, a
votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato
il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei
Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al
Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli
eletti.
7. Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a
mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei
non eletti del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla
scadenza del Consiglio.
8. Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi
dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale
dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio
e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un
termine non superiore a trenta giorni e con le modalità
che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione
dichiarata nulla.
9. Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente
sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente
deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
10. Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e
presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre
attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza
o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti,
ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più
anziano per età.
11. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte
le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque
sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta
alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e
cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine,
e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo
20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina
inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro
dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
12. Collegio dei revisori dei conti
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito
da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci
predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge,
con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6,
il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti
tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto
negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
13. Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
14. Assemblea straordinaria
Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo
precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi
il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta
per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare,
da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni
dalla deliberazione o dalla richiesta.
15. Norme comuni per le Assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono
rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario
dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica
il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario,
l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica
per quant'altro il disposto dell'art. 4.
TITOLO
I
DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI
CAPO
II
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
16.
Consiglio nazionale: composizione
E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia,
il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due
professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale
o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più
di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere
nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti
eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno
più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro
Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria
ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di
1.000 superiore alla metà.
L'elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto
applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima
della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può
proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10
giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo,
il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore
a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale
o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione
dichiarata nulla.
17. Durata in carica del Consiglio nazionale - sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in
carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo
e terzo comma dell'art. 7.
18. Incompatibilità
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio
regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che
venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende
decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine
di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente
del Consiglio regionale o interregionale.
19. Cariche
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno
un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto
da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono
compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e
il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni
di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco
dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco
dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che
non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio
la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio
nazionale.
20. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre
norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro
per la grazia e la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento
che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli
degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali
o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni
dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione
dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia
disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli
degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e
degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro
per la grazia e la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro
per la grazia e la giustizia, la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi
dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo
delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali
dai rispettivi iscritti.
21. Attribuzioni del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere
del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione
ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di
assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio
stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e)
dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima
riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
22. Attribuzioni del Presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le
riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà
disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e
del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni
demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni
dell'art. 10, secondo e terzo comma.
TITOLO
I
DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI
CAPO
III
DISPOSIZIONI
COMUNI
23.
Riunioni dei Consigli e del Comitato Esecutivo
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale
o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre
la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni,
in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane
in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
24. Attribuzioni del Ministro per la Grazia e la Giustizia
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza
sui Consigli dell'Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del
Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale,
che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia
trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto
all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato
all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel
violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i
giornalisti professionisti, un commissario straordinario,
al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo
Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto
di scioglimento.
25. Ineleggibilità
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e
19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali
o che siano funzionari dello Stato.
TITOLO
II
DELL'ALBO
PROFESSIONALE
CAPO
I
DELL'ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI
26.
Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale
è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del
Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti
l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori
dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di
Roma.
27. Albo: contenuto
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita,
la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la
data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta.
L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità
di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero
d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'Albo.
A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
28. Elenchi speciali
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti
di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando
l'attività di giornalista, assumano la qualifica di
direttore responsabile di periodici o riviste a carattere
tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi
e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide
irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio
nazionale dell'Ordine.
29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti:
l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel
registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica
giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti
di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità
professionale di cui all'art. 32.
L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio
regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente
può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale
che decide sulla domanda di iscrizione.
30. Rigetto della domanda
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo
o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere
notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario,
nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti
documenti :
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'art. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa,
nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni
negli Albi professionali. Per l'accertamento dei requisiti
della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di
precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da
parte del Consiglio dell'Ordine.
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato
condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici,
per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici
uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine
può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte
le circostanze e specialmente la condotta del richiedente
successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia
meritevole dell'iscrizione.
32. Prova di idoneità professionale
L'accertamento della idoneità professionale, di cui
al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale
di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza
delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia
del giornalismo.
L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione
composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati
dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti
iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno
nominati dal presidente della Corte di Appello di Roma, scelti
l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati
di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente
della Commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi
in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal Regolamento.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito
l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal
computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria
secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il
Ministero della giustizia (comma aggiunto dalla
legge 16 gennaio 2008, n. 16).
33. Registro dei praticanti
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro
che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che
abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti
di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì
corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo
inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario
altresì avere superato un esame di cultura generale,
diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione
composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio
regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti
con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà
le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto
tra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato
dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio
regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate
dal Regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra,
i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore
alla licenza di scuola media superiore.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria
1990 - art. 9: "I cittadini degli Stati membri delle
Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco
dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e
35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale
di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
non si applica la condizione di reciprocità richiesta
dall'articolo 36 della legge predetta").
34. Pratica giornalistica
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano,
o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione,
o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale
e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari,
o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno
6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile
della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata
sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui
al comma primo, n. 3), del precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più
di tre anni nel registro.
35. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve
essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri
1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali
e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e
da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino
l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990
- art. 9: "I cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti
di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge
3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale
di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
non si applica la condizione di reciprocità richiesta
dall'articolo 36 della legge predetta").
36. Giornalisti stranieri
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se abbiano
compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini
pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione
non è richiesta nei confronti del giornalista straniero
che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
politico. (Comma così modificato dall'art. 1 L. 10
giugno 1969, n. 308)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti
di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da un'attestazione
del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente
è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento
di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
TITOLO
II
DELL'ALBO
PROFESSIONALE
CAPO
II
DEI
TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO
37.
Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più
di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista
deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova
residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne
sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio
alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è
trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione
al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il
luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere
il giornalista nel proprio Albo.
38. Cancellazione dall'Albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione
dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili,
da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza
italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è
iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano
le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.
39. Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato
condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto
durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine
o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi
di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria
di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia
procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste
dal primo comma dell'art. 48.
40. Cessazione dell'attività professionale
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti,
quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività
professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito
nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di
cui all'art. 35, e ne faccia domanda.
41. Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti
o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale.
Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista
che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del
periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche
o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o
all'espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale
del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione
all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento
di altra attività continuativa e lucrativa.
42. Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta,
essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno
determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di
nuova iscrizione può essere proposta quando si è
ottenuta la riabilitazione.
43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione
dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo
precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato
nei modi e nei termini di cui all'art. 30.
44. Comunicazioni
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro
il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali,
presso la Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo
della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria
del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero
di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere
data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia
e la giustizia, alla Cancelleria della Corte d'Appello, al
procuratore generale della stessa Corte d'Appello ed al Consiglio
nazionale.
TITOLO
II
DELL'ALBO
PROFESSIONALE
CAPO
III
DELL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
45.
Esercizio della professione
Nessuno può assumere il titolo né esercitare
la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo
professionale. La violazione di tale disposizione è
punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il
fatto non costituisca un reato più grave.
(La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n.
11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità
allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana)
46. Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale
quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al
primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco
dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel
successivo art. 47.
(La
Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98
ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente
comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore
ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano
o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma
dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti).
Per
le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il
direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere
iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei
pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste
a carattere tecnico, professionale o scientifico.
47.
Direzione affidata a persone non iscritte all'Albo
La
direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione
periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici
o di organizzazioni sindacali, può essere affidata
a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei
casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti
per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi
della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria
del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi
di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di
altra pubblicazione periodica.
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla
contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un
giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni
di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla
contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti,
al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art.
35 della presente legge. (La Corte costituzionale, con
sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge,
nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma,
esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano
un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude
che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista
iscritto nell'elenco dei professionisti).
Resta
ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili
e penali, per il direttore non professionista, iscritto a
titolo provvisorio nell'albo.
TITOLO
III
DELLA
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
48.
Procedimento disciplinare
Gli
iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità
professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione
o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento
disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal
Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta
del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.
49.
Competenza
La
competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio
dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento
disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato
dal Consiglio nazionale.
50.
Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
L'astensione
e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate
dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto
applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare
il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli
atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione,
si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i
componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati
ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione
del procedimento.
51. Sanzioni disciplinari
Le
sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata
dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un
periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'Albo.
52.
Avvertimento
L'avvertimento
da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità,
consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo
del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare,
è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e
se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale
è stato rivolto l'avvertimento può chiedere
di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
53.
Censura
La
censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave
entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione
accertata.
54.
Sospensione
La
sospensione dall'esercizio professionale può essere
inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia
compromesso la dignità professionale.
55.
Radiazione
La
radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto
con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità
professionale fino a rendere incompatibile con la dignità
stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
56.
Procedimento
Nessuna
sanzione disciplinare può essere inflitta senza che
l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i
fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte,
e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere
sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà
di presentare documenti e memorie difensive.
57. Provvedimenti disciplinari: notificazione
I
provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato
ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario
entro trenta giorni dalla deliberazione.
58. Prescrizione
L'azione
disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento
penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli
addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo
precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto
dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi
la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun
caso il termine stabilito nel primo comma può essere
prolungato oltre la metà.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti
di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato
luogo al procedimento disciplinare.
59.
Reiscrizione dei radiati
Il
giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro
a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere
di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della
radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera
sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi
e nei termini di cui all'art. 57.
TITOLO
IV
DEI
RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
60.
Ricorso al Consiglio nazionale
Le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione
o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e
quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere
impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente
con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine
di trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli
è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero
dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia
disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai
sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni
o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di
cui agli artt. 8, e 16, non hanno effetto sospensivo.
61. Provvedimenti disciplinari
Prima
della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il
Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico
ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni,
che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine
di cui all'art. 56. Si applicano per il resto le disposizioni
di cui agli artt. 56 e 57, primo comma.
62.
Deliberazioni dei Consigli nazionali
Le
deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate
sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi
o nel registro e di cancellazione, nonché in materia
disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono
notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta
giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso
la deliberazione, nonché al procuratore generale presso
lo Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
63.
Azione giudiziaria
Le
deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi
al Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il
Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista
è iscritto od ove l'elezione contestata si è
svolta.
Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla
Corte di appello competente per il territorio, nel termine
di 30 giorni dalla notifica.
Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il
Collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista
nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno
giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione
del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista
ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono
essere nuovamente nominati (Dopo la dichiarazione di incostituzionalità
dell'originario terzo comma, effettuato con la sentenza 21-23
marzo 1968, n. 11, questo comma è stato così
sostituito dall'art. 2, L. 10 giugno 1969, n. 308).
Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria
sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio.
64. Procedimento
Il
Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio,
con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la
deliberazione impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico
ministero e alle parti.
65.
Ricorso per Cassazione
Avverso
le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso
alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale
e degli interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica
ed ai sensi dell'art. 360 del Codice di procedura civile.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
66.
Costituzione dei primi Consigli
Entro
60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all'art.
73, si dovrà procedere all'elezione dei Consigli regionali
o interregionali e del Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi
professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti,
istituita dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale
23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica, provvede alla
convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti
in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'art.
44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare
il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti
professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all 'Albo.
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione,
comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti
a componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato
la prima volta, ai fini della sua costituzione e dell'elezione
delle cariche, a cura del Consigliere che ha riportato maggior
numero di voti e, in caso di parità, dal più
anziano d'età. La convocazione stessa dovrà
aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio
nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione
unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni
di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti,
faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui
si riferiscono.
67.
Commissione unica - devoluzione
Fino
all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni
ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate
dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente
legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli
Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non
potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione
del disposto dell'articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo,
regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate
dalla Commissione unica a'sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano
al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale,
il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione
alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà
a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per
le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia
provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco
dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto
diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente
legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
73 (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1,
L. 20 ottobre 1964, n. 1039).
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del
proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli
personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica
cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo
l'attività patrimoniale e l'archivio.
68.
Ricorsi
Contro
le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare
e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il
ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di
detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora
decorso il termine di cui al precedente art. 60.
69.
Termini di decadenza
Il
termine di decadenza previsto dall'art. 63, per proporre la
domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione
della Commissione unica.
70. Azione giudiziaria
Spetta
alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei reclami avverso
le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
emesse ai sensi dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della
Commissione unica per la tutela degli Albi professionali dei
giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano,
per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli art.
64 e 65.
71.
Anzianità
I
giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli
elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando
l'anzianità di cui godono in base al regio decreto
26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore
della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli
attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali
e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente
legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità,
negli elenchi previsti dall'art. 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo
anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti
dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti
dalle leggi precedenti.
72. Personale degli Ordini e dei Consigli nazionali
Per
la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini
e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute
nell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto
1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio
all'atto della cessazione d'attività della stessa,
sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma precedente.
73. Norme regolamentari
Il
Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'art. 1 della
presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione
di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano
almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
74.
Abrogazione
Sono
abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
75. Entrata in vigore
La
presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
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