Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Legge 4 febbraio 1985, n.10
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

GU n. 30 del 5-2-1985

Art. 1 – (Disposizioni Generali)

  1. La diffusione sonora e televisiva sull’intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.
  2. Nell’ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
  3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 2461 del codice civile.
  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n.103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.
  5. La disciplina dell’attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell’emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Art. 2 – (Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione)

  1. L’attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell’emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
  2. Il piano individua:
  1. Le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;
  2. I bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l’economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;
  3. Le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull’intero territorio nazionale.

Art. 3 – (Norme transitorie)

  1. Sino all’approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.
  2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.
  3. E’ consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.
  4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea. Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986.

Art.3-bis – (Pubblicità)

  1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.
  2. La commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all’articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.

Art. 4 – (Comunicazione degli attuali esercenti)

  1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l’obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:
  1. i dati relativi al titolare dell’impianto e le generalità del responsabile dei programmi;
  2. ubicazione degli impianti installati;
  3. indicazione delle zone servite;
  4. collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
  5. tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
  6. tipo dell’antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;
  7. nominativo di identificazione della stazione

g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e le loro variazioni.

  1. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall’articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.
  2. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all’articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.
  2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull’andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull’attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  3. L’articolo 10 della legge 14 aprile 1975, numero 103 è abrogato.

Art.6

  1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, numero 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l’elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.
  2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
  3. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, su proposta di quest’ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti.
  4. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:
  1. approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  2. indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell’atto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l’attuazione;
  3. formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per l’indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;
  4. verifica la imparzialità e la correttezza dell’informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n.103;
  5. detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l’assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo.
  6. La delibera è resa pubblica e trasmessa alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

  7. indica le linee generali dell’assetto organizzativo e della politica contrattuale;
  8. nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;
  9. elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l’attuazione al direttore generale;

h-bis) può proporre all’assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all’articolo 2383 del codice civile.

  1. L’articolo 8 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è abrogato.

Art. 7 – (Collegio sindacale)

  1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2397 del codice civile.
  2. Le incompatibilità previste dall’articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n.103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
  3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.
  4. L’articolo 23 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è abrogato.

Art. 8 – (Direttore generale)

  1. Il direttore generale è nominato dall’assemblea dei soci della società per azioni concessionaria.
  2. Il direttore generale risponde, ai sensi dell’articolo 2396 del codice civile, della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati dalla commissione parlamentare di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n.103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì il pluralismo della programmazione.
  3. A tal fine sovraintende alla organizzazione ed alla attività dell’azienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera g), e nomina gli altri dirigenti, fermo restando le norme dei contratti nazionali di categoria; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.
  4. L’articolo 11 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è abrogato.

Art. 9 – (Organizzazione della società concessionaria)

  1. La società concessionaria pone in essere l’organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un’articolazione in reti e testate.
  2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinché: siano garantite la completezza e l’imparzialità dell’informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.
  3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all’oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.
  4. L’articolo 13 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è abrogato.

Art. 9-bis – (Divieto di propaganda elettorale)

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

18.01.08

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