4 - Chi deve fare cosa?
Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2
della legge 47/48
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked
Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?
7 - Quando occorre il direttore responsabile?
8 - Le strade per diventare giornalista
9 - Che cosa cambia con la legge-delega?
Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato
delle norme in vigore
Affrontiamo finalmente la domanda cruciale, comune a tutte le richieste di
chiarimenti sull'applicazione della legge 62/01 che continuano ad arrivare in
redazione, e che può essere riassunta come "Chi-deve-fare-cosa?"
Ancora una volta dobbiamo sottolineare che, allo stato dei fatti, è impossibile
dare risposte sicure. Il testo è incoerente, è difficile adattare le vecchie
norme sulla stampa al nuovo contesto della Rete e le "interpretazioni"
di alcuni politici sono rassicuranti quanto ininfluenti dal punto di vista
giuridico.
Altrettanto ininfluenti sono le interpretazioni "di parte", come
quelle fornite da Franco Abruzzo su Il Sole 24 Ore del 1. maggio, dove si
afferma semplicemente che Vanno registrate le testate on
line, senza nemmeno sfiorare i complessi problemi interpretativi di una
legge senza capo né coda.
Dunque queste note vanno prese con beneficio di inventario: non possiamo
garantire che, nella malaugurata eventualità di un'azione penale contro il
titolare di un sito web, l'interpretazione del giudice coincida con la nostra.
Per semplificare il discorso e dare indicazioni che soddisfino il maggior
numero possibile di domande, dividiamo i siti in due categorie:
- Attività non professionali
- Attività professionali o d'impresa
All'interno di queste vedremo poi diverse possibilità.
1. Attività non professionali
Intendiamo come "non professionali" i siti che non siano
riconducibili all'attività professionale o d'impresa del titolare, e che
comunque non abbiano finalità di profitto. Una possibile interpretazione della
legge 62/01 potrebbe escludere questi siti dalle disposizioni del terzo comma
dell'art. 1, ma dal testo non si
ricava una sufficiente certezza.
a) Siti che non hanno periodicità regolare, non resta che applicare,
per quanto possibile, le disposizioni dell'art.
2 della legge 47/48 e indicare nome e domicilio dell'autore, che deve
essere considerato anche come "editore" (legge 2 febbraio 1939, n.
374, art. 9, comma 2).
Non essendovi uno "stampatore", e non potendo essere considerato
stampatore il fornitore di hosting (che di fatto è il distributore),
l'indicazione dell'autore-editore dovrebbe soddisfare le prescrizioni della
legge.
b) Siti contraddistinti da periodicità regolare. Qui la
questione è più complicata, se si parte dall'interpretazione
"estensiva" dell'applicabilità del terzo comma ai siti non
professionali. Per la maggior parte di essi individuare il direttore
responsabile può essere un problema insolubile, senza considerare che gli
adempimenti burocratici sono sufficienti a far passare la voglia di tenere vivo
il sito.
L'unica soluzione è "schivare" la disposizione, eliminando la
periodicità dell'aggiornamento. Per ottenere questo scopo è necessario e
sufficiente eliminare qualsiasi indicazione relativa alla periodicità
(quotidiano, settimanale, mensile...) nella "testata" o nella home
page, e non aggiornare regolarmente le pagine (situazione del tutto
normale nei siti non professionali). In questo modo si ricade nella previsione
dell'art. 2 della legge sulla stampa e basta l'indicazione del nome e del
domicilio dell'autore.
Resta il fatto che molti autori preferirebbero non vedere pubblicato il
proprio indirizzo di casa. Ma se la legge si applica anche ai siti non
professionali, al momento non si vede una via d'uscita.
L'alternativa è prendere sul serio le indicazioni di Chiti & C. e
considerare i siti non professionali come non soggetti alla legge. Ma è
una soluzione pericolosa perché l'art. 12 del codice civile (le cosiddette
"preleggi") dice: Nell'interpretazione della legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
L'interpretazione di un sottosegretario, o di qualsiasi altro anche autorevole
personaggio, è acqua fresca di fronte al giudice.
2. Attività professionali
Qui le cose si complicano, perché ci possono essere diverse situazioni di
siti web riconducibili ad attività di impresa e quindi sicuramente soggetti
alle disposizioni sui "prodotti editoriali", come definiti dalla legge
62/01. Vediamo i casi più comuni:
a) Siti di comunicazione aziendale. E' il solo caso in cui si può
essere certi che non sono compresi nell'ambito della legge, per espressa
disposizione del secondo comma dell'art. 1: Non costituiscono prodotto
editoriale... i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale
sia ad uso interno sia presso il pubblico.
b) Siti di commercio elettronico o comunque destinati alla fornitura
di "servizi", ma che non contengono "informazioni".
Il senso comune vede che queste situazioni come estranee alle disposizioni sulla
stampa. Tuttavia la definizione di "prodotto editoriale" dalla dalla
nuova legge comprende anche queste realtà e quindi si devono applicare le
disposizioni del terzo comma dell'articolo 1: in tutti i casi, pubblicazione
delle indicazioni prescritte dall'articolo 2
della legge del '48 e, in caso di aggiornamenti regolari, iscrizione nei
registri della stampa ai sensi dell'art. 5
della stessa legge.
c) Siti di contenuto informativo (riconducibili a un'attività
professionale o d'impresa). Qui non ci sono dubbi, la legge 62/01 si applica.
Quindi, inserimento delle informazioni prescritte dall'art. 2 della legge sulla
stampa e iscrizione nei registri dei tribunali in caso di pubblicazioni
periodiche. Per maggiori dettagli sull'iscrizione, si veda il secondo articolo di questa serie.
Conclusioni
A questo punto non resta che ricordare, ancora una volta, che tutte le
indicazioni date in questo e nei precedenti articoli non devono essere prese
come oro colato. Chi le segue non si può considerare del tutto al sicuro da
interpretazioni diverse da parte della magistratura o delle autorità
amministrative.
E' indispensabile e urgente un'interpretazione "autentica", cioè da
parte dello stesso legislatore, della legge 62/01. In parte l'interpretazione
potrà aversi con il regolamento previsto dall'art. 5, comma 13 della stessa
legge, che si spera sia emanato in tempi brevi.
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