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Normativa
(Vedi anche Norme e documenti su InterLex)

Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407
Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione
(coordinato con la legge di conversione 482/92)

GU n. 246 del 19.10.1992
Testo vigente del decreto 407/92 dopo le modifiche apportate dal DLGV 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) - Le norme abrogate sono in carattere barrato.

Art. 1

  1. Al fine di consentire l’acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso.
  2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall’articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell’elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessine per trasmissioni non codificate.
  3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n.223, a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall’articolo 32 della citata legge n.223 del 1990, a proseguire nell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall’articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n.223 del 1990, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della citata legge n.223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l’esercente li abbia acquisiti.
  1. Bis. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all’articolo 16, comma 17, della citata legge n.223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n.255, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.
  1. Ter. Le norme di cui all’articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all’articolo 13, comma 1, della citata legge n.223 del 1990.Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all’articolo 32, comma 2, della citata legge n.223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell’impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.
  1. Quater. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, allegando la comunicazione di cui all’articolo 32, comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1. Quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n.223, i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere a) e b), possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.
  1. Sexies. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), c) e f), della legge 6 agosto 1990, n.223, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea di cui all’articolo 21 della citata legge n.223 del 1990, sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
  1. per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni con riferimento alla prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita fino ad un massimo di lire quindici milioni;
  2. per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque servita fino ad un massimo di lire cento milioni;
  3. per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 della citata legge n.223 del 1990, concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia servita.
  1. Septies. Nel corso del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di recidiva di cui all’articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5, propone direttamente la revoca della concessione.
  1. Octies. I privati autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, che impieghino non più di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non superiore a 400 watt, per il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei canoni di cui al comma 3-sexies del presente articolo, nonché dagli obblighi di cauzione di cui all’articolo 16, comma 8 della citata legge n.223 del 1990.
  2. Fino al 30 novembre 1993 è altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 34, comma 6, della predetta legge n.223 del 1990.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10.09.08

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