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Normativa
(Vedi anche Norme
e documenti su InterLex)
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Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407
Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione
(coordinato con la legge di conversione 482/92)
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GU n. 246 del 19.10.1992 |
Testo vigente del decreto 407/92 dopo le modifiche
apportate dal DLGV 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione)
- Le norme abrogate sono in carattere barrato.
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Art. 1
- Al fine di consentire l’acquisizione della
documentazione prescritta, il termine di
settecentotrenta giorni, previsto dall’articolo
32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
prorogato fino al 28 febbraio 1993. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi
in opposizione presentati avverso il decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del
12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992,
emana, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, apposito provvedimento con cui
ridetermina gli allegati al decreto ministeriale
predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni
bacino di utenza ed annullando la distinzione tra
emittenti locali con copertura inferiore o
superiore al 70 per cento del territorio del
bacino stesso.
- Al fine di definire per le trasmissioni in
codice un apposito regolamento, da emanarsi con il
procedimento previsto dall’articolo 36 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è
prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei
confronti dei soggetti che sono inclusi
nell’elenco degli aventi titolo al rilascio
della concessione in ambito nazionale, approvato
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano
trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di
concessione per trasmissioni in codice già
presentate non potranno essere convertite in
istanze di concessine per trasmissioni non
codificate.
- Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino
al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti
autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n.223, a
proseguire nell’esercizio di impianti per la
radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti
autorizzati dall’articolo 32 della citata legge
n.223 del 1990, a proseguire nell’esercizio
degli impianti per la radiodiffusione sonora, le
relative concessioni, per un periodo di due anni,
purché in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 e 18, e dall’articolo 17, commi 1 e 2,
della citata legge n.223 del 1990, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Conseguentemente lo schema di
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed
inviato dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio
1994. Le regioni e le province autonome esprimono
parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano. Coloro che ottengono le
concessioni ai sensi del presente comma possono
operare con gli impianti di radiodiffusione sonora
e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti
alla data del rilascio delle concessioni stesse,
purché censiti ai sensi dell’articolo 32, comma
3, della citata legge n.223 del 1990, ed
eventualmente modificati, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso
esercente o da altro soggetto dal quale
l’esercente li abbia acquisiti.
- Bis. Al termine del periodo di due anni di cui
al comma 3 del presente articolo, il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione sonora può
avvenire esclusivamente a favore di coloro che
hanno presentato la domanda di cui all’articolo
32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, e
che hanno ottenuto la concessione ai sensi del
medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla
base dei criteri oggettivi di cui all’articolo
16, comma 17, della citata legge n.223 del 1990,
sussistenti alla data del bando di cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n.255,
da emanare almeno centottanta giorni prima della
scadenza del suddetto periodo di due anni.
- Ter. Le norme di cui all’articolo 34, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n.223, non si applicano
alle concessioni previste per le imprese di
radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del
presente articolo. Durante il periodo di due anni
di cui al comma 3 del presente articolo sono
consentiti esclusivamente i trasferimenti di
proprietà di intere aziende radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario, nonché
i trasferimenti di proprietà di cui
all’articolo 13, comma 1, della citata legge
n.223 del 1990.Sono altresì consentite, secondo
le procedure di cui all’articolo 32, comma 2,
della citata legge n.223 del 1990, le modifiche
operative, tecniche e strutturali rese necessarie
da motivate situazioni quali sfratto,
trasferimento dell’impresa, compatibilizzazione
del quadro radioelettrico generale, ordinanze
della pubblica amministrazione e ottemperanza agli
obblighi di legge.
- Quater. I soggetti di cui all’articolo 32,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, che
hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, nel termine previsto da tale
disposizione, domanda di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale,
allegando la comunicazione di cui all’articolo
32, comma 3, della medesima legge, qualora
intendano rinunciare alla domanda di concessione
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale,
sono ammessi a presentare domanda di concessione
per la radiodiffusione sonora in ambito locale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto.
- Quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono
tenuti, ai sensi dell’articolo 16, comma 9,
della legge 6 agosto 1990, n.223, i soggetti di
cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere a) e
b), possono essere assolti fino al momento del
rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del
presente articolo.
Sexies. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 1, lettera a), c) e f),
della legge 6 agosto 1990, n.223, per il periodo
di due anni di cui al comma 3 del presente
articolo, i titolari delle concessioni per la
radiodiffusione sonora a carattere commerciale e
delle autorizzazioni per la trasmissione di
programmi in contemporanea di cui all’articolo
21 della citata legge n.223 del 1990, sono tenuti
al pagamento di un canone annuo nelle misure
seguenti:
per le concessioni per radiodiffusione sonora in
ambito locale: lire cinque milioni con riferimento
alla prima provincia comunque servita e lire un
milione per ogni altra provincia comunque servita
fino ad un massimo di lire quindici milioni;
per le concessioni per radiodiffusione sonora in
ambito nazionale: lire due milioni per ogni
provincia comunque servita fino ad un massimo di
lire cento milioni;
per le autorizzazioni di cui all’articolo 21
della citata legge n.223 del 1990, concernenti la
trasmissione di programmi radiofonici: lire
cinquecentomila per ogni provincia servita.
Septies. Nel corso del periodo di due anni di
cui al comma 3 del presente articolo nei casi di
recidiva di cui all’articolo 31, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n.223, il Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, in deroga alla
disposizione di cui al medesimo comma 5, propone
direttamente la revoca della concessione.
Octies. I privati autorizzati alla prosecuzione
dell’esercizio degli impianti ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto
1990, n.223, che impieghino non più di quattro
trasmettitori, ciascuno di potenza non superiore a
400 watt, per il periodo di due anni di cui al
comma 3 del presente articolo, sono esentati dal
pagamento dei canoni di cui al comma 3-sexies del
presente articolo, nonché dagli obblighi di
cauzione di cui all’articolo 16, comma 8 della
citata legge n.223 del 1990.
Fino al 30 novembre 1993 è altresì, prorogato
il termine di novanta giorni previsto
dall’articolo 34, comma 6, della predetta legge
n.223 del 1990.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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10.09.08
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