TITOLO I - PRINCIPI Capo I - Principi
generali (artt. 1-8)
TITOLO II -
SOGGETTI Capo I - Funzioni del Ministero (art. 9) Capo II
- Funzioni dell'Autorità (art. 10) Capo III - Altre
competenze (art. 11)
Capo IV - Regioni (artt. 12-14)
TITOLO III -
ATTIVITA' Capo I - Disciplina di operatore di rete televisiva (art.
15) Capo II - Disciplina dell'emittente su
frequenze terrestri (artt. 16-19) Capo III - Disciplina
dell'emittente via satellite e via cavo (artt.
20-22)
Capo III-bis - Disciplina del fornitore di servizi di
media audiovisivi a richiesta (art. 22-bis) Capo IV -Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e
televisiva in tecnica analogica e digitale
(artt.
23-30) Capo V - Disciplina del fornitore di servizi
(art. 31)
TITOLO IV - DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI Capo I -
Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici -
Norme a tutela dell'utenza (artt.
32-33) Capo II - Tutela dei minori nella
programmazione radiotelevisiva (artt. 34-35bis) Capo III -
Trasmissioni transfrontaliere (art. 36) Capo IV -
Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento dei prodotti (artt. 37-41)
TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E
PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE (art. 42)
TITOLO VI - NORME A
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (art. 43)
TITOLO VII -
PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA (art. 44)
TITOLO VIII -
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA (artt. 45-49)
TITOLO IX -
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA (art. 50)
TITOLO X -
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI Capo I - Sanzioni (artt.
51-52) Capo II - Disposizioni finali(artt.
53-56)
TITOLO
I - PRINCIPI
Capo I
Principi
generali
Art. 1 Oggetto
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito
denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi
generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici,
tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni,
quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet
in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative
vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel
rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea.
2. Formano oggetto del testo
unico le disposizioni in materia di trasmissione di servizi di media
audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia
lineari che a richiesta, di
programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato,
nonché
la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato
su qualsiasi piattaforma di diffusione.
(Articolo così
modificato dall'art. 1 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 1-bis. Ambito di applicazione
1. Fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a
tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità
alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media
audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero
b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera
stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali
sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le
decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro
Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera
stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte
significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media
audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento
dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia
nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito
in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se
una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio
di media audiovisivo non opera nè in Italia nè in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto
dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed
effettivo con l'economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede
principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono
prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché
una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio
di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del
comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in
Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se
si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione
europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera
soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito
sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente
articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano
applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.
(Articolo inserito
dall'art. 2 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 1-ter. Trasmissioni transfrontaliere
1. Salvi i casi previsti
dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene
ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da
Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla
direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
e successive modificazioni.
2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o
ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione
europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel
corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi
che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi
che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno
che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano
normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi
che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso,
religione o nazionalità.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:
a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di
media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una
indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende
adottare in caso di nuove violazioni;
b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la
Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro
un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove
persista la pretesa violazione.
4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione
di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione
europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione,
individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori
e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o
nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli
individui;
2) tutela della sanità pubblica;
3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa
nazionale;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli
obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di
pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati a tali obiettivi.
5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti
compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al
comma 4 dopo aver:
a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di
servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi
o essi non erano adeguati;
b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui
giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua
intenzione di prendere tali provvedimenti.
6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma
5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato
membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di
servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva
89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da
ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di
tale articolo.
8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti
ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera
a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità può disporre la sospensione
di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione
italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla
giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o
cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A
tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può
altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma
o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad
inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In
caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di
rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro
150.000,00.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della
Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989,
ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri
dell'Unione europea.
(Articolo inserito dall'art. 3 decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44)
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende
per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e
57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la
responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo
principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per
siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione
televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in
particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in
diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il
webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un
servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del
presente articolo.
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": i servizi
prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono
in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati
e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi
generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di
comunità di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne
costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come
elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un
prodotto o a un servizio non audiovisivo;,
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni
dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è
riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto
audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di
organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di
media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della
trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a
terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa
in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono
un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono
comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse.
f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali
elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da
un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di
programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione
del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto,
dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento,
di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con
possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente
antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo
programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla
selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro
organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media
audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione
"programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti
televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un
servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la
visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da
quelli individuati alle lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media
audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un
fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto
dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi
selezionati dal fornitore di servizi di media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione
televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per
cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi
originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione
giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio
dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate,
ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che
svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o
collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non
destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente,
anche analogica;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori,
servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi,
alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati,
ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi
dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce
una guida elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali
l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di
accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende
le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media
audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti
e servizi; sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato
su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di
riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o
sonora non limitata all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici
milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino
di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche
analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale
televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette
secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che
trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore
7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il
cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo,
devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in
alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica
analogica, senza specifici obblighi di informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di
lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non
trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a
trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in
tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione
monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e
servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che
trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo
generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica
analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità
dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette
secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale,
l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza
specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento
all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si
calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi,
salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa,
firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore
audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni
definite in ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che
le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure
discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente
con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di
cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali
Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo
totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono
prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati
membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a
carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione
sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non,
che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i
servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività
economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la
televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono
inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di
autopromozione;
ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro
pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa
pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia
analogiche che digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o
visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale
presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi
pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale
presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro
pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di
una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media
audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi
o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il
proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di
fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale
audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a
un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro
pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di
prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di
beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o
radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di
promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o
esibiti;
nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi
radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e
televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione
sonora.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 3. Principi
fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema
dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni
individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la
lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di
proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello
nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare
della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della
salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti
dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti
nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
(Articolo
così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
4. Principi
generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
1. La disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia
varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori
nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte
dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e
locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale.
2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel
settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente
in materia.
(Articolo così sostituito dall'art. 17 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
5. Principi
generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza
1. Il sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti
principi:
a) tutela della concorrenza
nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e
dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la
costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i
criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati
o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti
societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente o di fornitore di
servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime dell'autorizzazione per le attività dianzi menzionate;
l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento; l'autorizzazione all'attività di
emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di
emittente radiofonica digitale non può essere rilasciata a società che non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo
quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche
economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed
istituti di credito non possono, nè direttamente nè indirettamente, essere
titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di
rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di
media a richiesta;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo
svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite,
anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b),
nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in
tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle
attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito
nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro
in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o
emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale e che non
possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche
radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare
nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in
ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di non effettuare discriminazioni nei confronti
delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di
media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e
controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o
dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e
controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli
opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di
accesso alla rete fra emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di
servizi di media a richiesta appartenenti a
società controllanti, controllate o collegate ed emittenti, anche radiofoniche
digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la
propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e
dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria
responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche
digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta non
riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di
concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di
trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni
ottenute;
f) obbligo per le emittenti,
anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in caso di
cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non
discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di
mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema
di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese,
diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei
servizi di media audiovisivi o dell'emittenza radiofonica o dei servizi
interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato, al fine di
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o
dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza
di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque,
che: 1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di
media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un
sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in
ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria;
2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti
operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri.
h) diritto delle emittenti,
anche radiofoniche, digitali ad
effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni
all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di
rete;
i) obbligo, per le emittenti,
anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale e per la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il
medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il
titolo abilitativo, fatti salvi: 1) la deroga di cui
all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali analogiche e
l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 3) la
trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non
prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
6. (Abrogato dall'art. 17 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
7. Principi generali in materia di informazione
e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici
1. L'attività di informazione
mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di
interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente
capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle
opinioni; b) la
trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti
abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri; c) l'accesso di
tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda
elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche
capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto
delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti,
anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in
ambito locale, per rendere
effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di
informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e
specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere
nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi
inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori
indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il
progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità
sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal
canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai
fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla
stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni
degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilità
per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
8. Principi
generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e
promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica,
culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema
dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità
trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle
frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti
abilitati a diffondere i propri contenuti.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
TITOLO II - SOGGETTI
Capo I - Funzioni del
Ministero
Art.
9. Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel
presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di
spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro
dello sviluppo economico per i settori di servizi di media audiovisivi e della
radiofonia: a) il Consiglio
superiore delle comunicazioni; b) (Lettera abrogata dall'art. 9 D.P.R. 14 maggio 2007, n.
72)
3. Presso il Ministero operano,
nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari,
nonché
il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo II - Funzioni
dell'Autorità
Art.
10. Competenze in
materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati
dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel
settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o
radiofonici.
2. L'Autorità, in materia di
servizi di media audiovisivi e radiofonici, esercita le
competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle
rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se
non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi
6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo III - Altre competenze
Art.
11. Altre
competenze
1. Restano ferme le competenze in materia
di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo IV - Regioni
Art.
12. Competenze delle
regioni
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei
seguenti ulteriori principi fondamentali: a) previsione
che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
radiofrequenze; b) attribuzione
a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al
rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per
l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali; c) attribuzione
a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio
delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale o per fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui
alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della
programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della
qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi
informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati;
il titolare dell'autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in
ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a
ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di
programmi televisivi numerici di cui all'autorizzazione rilasciata.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
13. Funzionamento
dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono
svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),
organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali
per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Art.
14. Disposizioni
particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di
Trento e di Bolzano
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali
previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al
medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite.
TITOLO III - ATTIVITA'
Capo I - Disciplina di
operatore di rete televisiva
Art.
15. Attività di
operatore di rete
1. Fatti
salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso
delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri
obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di
rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale
attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni. (Comma così
sostituito dall'art. 8-novies decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con
legge 6 giugno 2008, n. 101. A norma dello stesso articolo, come modificato
dall'art. 45 legge 7 luglio 2009, n. 88, "le licenze
individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.435/01/CONS del 15 novembre
2001, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero
dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo
e di quelle comunitarie. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa
in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due
soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo
14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel
rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11,
del presente testo unico, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle
reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
del 7 aprile 2009, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario,
basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle
frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è
definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree
territoriali interessate e delle rispettive scadenze". Il calendario è stato
definito con decreto ministeriale 10 settembre 2008)
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle
di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto
provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle
di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto
provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23
e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata
non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per
uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad uniformare la
durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del
presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 44)
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei
fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione
digitale terrestre stabilite dall'Autorità.
7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Capo II - Disciplina dell'emittente su
frequenze terrestri
(Rubrica così sostituita dall'art.
17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
16. Autorizzazione
per emittente su frequenze terrestri
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti
audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze
terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla
deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto
previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai
sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i
fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
17. Contributi
1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei
contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi
audiovisivi su
frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi
nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS.
2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità
provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze
terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica
digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i
contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.
(Comma aggiunto dall'art. 17
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
18. Autorizzazione
per emittente su frequenze terrestri in ambito regionale
e provinciale
1. L'autorizzazione per la fornitura di
servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze
terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai
competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui
all'articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o
provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera z).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica
digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo
svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una
autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi
televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle
autorizzazioni per emittente in ambito regionale e provinciale,
rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le
autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione
dell'Autorità n. 435/01/CONS.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
19. Autorizzazione
per emittente radiofonica digitale su frequenze terrestri
1. La disciplina dell'autorizzazione per la
prestazione di servizi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è
contenuta
nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo III - Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo
(Rubrica così
modificata dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
20. Autorizzazioni
alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite
1. L'autorizzazione alla
prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dall'Autorità sulla base della
disciplina stabilita con proprio regolamento.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
21. Autorizzazioni
alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo
1. L'autorizzazione alla
prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina
stabilita con regolamento dell'Autorità.
1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di
servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di
comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della
disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno
2010.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
22. Trasmissioni
simultanee
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle
nuove tecnologie trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che
diffondono in chiaro su frequenze
terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione
simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica,
sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
(Articolo così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo III-bis - Disciplina del
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta
(Capo inserito
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 22-bis Autorizzazione alla fornitura di
servizi di media audiovisivi a richiesta
1. L'attività di
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime
dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità
una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita
dalla Autorità stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di
cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi
della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti
del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni
riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce
i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Capo IV - Disposizioni in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e
digitale
Art.
23. Durata e limiti
delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica
analogica
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle
autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito
nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge
3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in
tecnica analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei
soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti analogiche nazionali, con una
copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale.
(Comma
così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di
concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8
e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono
proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica,
con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Fatto
salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale all’interno di ciascun bacino di utenza, e nel
rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera z), un medesimo soggetto può
detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di
concessioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività televisiva in ambito
locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 29. (Comma
così modificato da ultimo dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito provinciale,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o
delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei
bacini regionali di cui al comma 3.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della
giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle
frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini
eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
Art.
24. Durata e limiti
delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in
tecnica analogica
1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale
e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di
concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il
concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da
parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30
settembre 2001, dei seguenti requisiti: a) se emittente
di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura
giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che
impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale; b) se emittente
di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura
giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in
regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle
imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199
e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora
in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o
controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la
sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Art.
25. Disciplina
dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque
titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in
possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle
reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla
deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e
25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i
limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Art.
26. Trasmissione dei
programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi
pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale.
(Comma così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. Alle emittenti radiotelevisive
analogiche locali è consentito,
anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più
impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni
elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la
trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e
temporanei tra emittenti. (Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti
mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di
avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le
stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche
di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni
elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni
o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.
Art.
27. Trasferimenti di
impianti e rami d'azienda
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica
analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive
analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano
raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio
nazionale. (Comma
così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della
domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di
diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive
digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i
soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale
o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla
diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i
collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di
provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione
interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei
competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di
trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la
radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami
di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di
società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o
radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai
soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la
radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società
di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito
di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti radiofoniche
analogiche oggetto di
concessione.
(Comma
così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di
associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che
l'emittente mantenga il carattere comunitario. è inoltre consentito alle
emittenti analogiche di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la
concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad
un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo
danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari
per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
Art.
28. Disposizioni
sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di
collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica
analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n.
36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici,
autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione
radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree
servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono
essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro
radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
(Comma
così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero
autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni
elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.
223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o
della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione
dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine
alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni
dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti
analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che
attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi
dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per
realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in
tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto
a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e
sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di
cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto,
su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica
e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni
e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto
radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi
inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo
titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal
comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di
diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture
compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
Art.
29. Diffusioni
interconnesse
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte
delle emittenti radiotelevisive analogiche private locali, anche operanti nello stesso
bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che
provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale
termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può
essere presentata da consorzi di emittenti locali analogiche costituiti secondo le forme
previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche concessionarie o autorizzate, sulla base
di preventive intese.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea
per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche analogiche e di dodici ore per le
emittenti televisive analogiche. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea
da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da
inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. è fatto salvo
il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti
programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni
identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto
di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la
programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
6. Le emittenti analogiche,
televisive o radiofoniche che operano ai sensi del presente articolo
sono considerate emittenti esercenti reti locali.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali analogiche, televisive o radiofoniche o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta,
a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul
territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio
ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione
di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di
interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa
potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito
per l'interconnessione.
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra
emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario
sempreché le
stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di
sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
(Comma così
modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
30. Ripetizione di
palinsesti radiotelevisivi
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero,
il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il
richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad
altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale
limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia,
della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli
altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica
possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via
cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive
analogiche i cui impianti sono
destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea
e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione del Ministero,
che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti
locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui
risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di
frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio
1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive analogiche che trasmettono nelle lingue
delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 3).
(Comma così modificato
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo V - Disciplina del
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
(Rubrica così
sostituita dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
31. Attività di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato
1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati
e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay
per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite,
sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione
di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di
servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di
accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti,
entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al
comma 1.
4. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la
materia di cui al presente articolo.
TITOLO IV - DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
(Rubrica così modificata dall'art. 5 decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 44)
Capo I - Disposizioni applicabili a tutti i
servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza
(Rubrica
così modificata dall'art. 5 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
32. Disposizioni generali
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi
soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un
accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore di servizi di media;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta
elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente,
direttamente ed efficacemente;
d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.
2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla
televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta
televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai
programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione
automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a
pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione
di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei
canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare
riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base
del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di
programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione,
cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno
prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione
delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso
arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di
soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di
parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun
genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a
pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la
possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di
uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti
i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio
della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a
ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e
della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce
le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai
soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo
dell'autorizzazione.
4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi
del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai
sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due
anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver
ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a
regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette
giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di
un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media
soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non
contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o
nazionalità.
6. è favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei
servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori
di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee
misure, sentite le associazioni di categoria.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti
radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
(Articolo così sostituito dall'art. 5 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 32-bis. Protezione dei diritti d'autore
1. Le disposizioni del presente testo unico non
sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo
2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi
assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla
piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e
delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a
disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia
di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di
terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e
salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere
effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.
(Articolo inserito dall'art. 6 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 32-ter. Eventi di particolare rilevanza
1. Con deliberazione dell'Autorità è compilata
una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza
per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni
televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma
integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea
secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del
3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva
2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Articolo inserito dall'art. 7 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 32-quater. Brevi estratti di cronaca
1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate
le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica,
possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse
pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica,
soggetta al presente testo unico.
2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l'altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i
brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica,
di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere
generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa
essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo
stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro
trasmissione;
g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari
direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.
(Articolo inserito dall'art. 8 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 32-quinquies. Telegiornali e giornali radio. Rettifica.
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si
applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli
articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i
direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati
direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare
l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha
diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari,
incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo
della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima
non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione
della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a
quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata,
l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi
del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei
diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica,
analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione
della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la
questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se
l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa
entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223.
(Articolo inserito dall'art. 17 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
33. Comunicati di
organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e
gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di
pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere
alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà
essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno
inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni
ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi
medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta
del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso
egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Capo II - Tutela dei
minori nella programmazione radiotelevisiva (Rubrica così sostituita
da ultimo dall'art. 9 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
34. Disposizioni a tutela dei minori
1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in
relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita
o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le
trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che
comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo
che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui
al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è
adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di
servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di
applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con
decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i
criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali
modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro
ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i
fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel
rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non
contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di
diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da
un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso
della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.
3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di
quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonché
dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a
pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o
la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni
diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla
base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli
forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte
le piattaforme di trasmissione.
4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi,
sia in chiaro che a pagamento, nè forniti a richiesta, sia integralmente che
parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.
5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità
umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con
procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente
l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere
che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra
cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di
classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo
parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per
l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno
specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato
dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia
del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla
fornitura del contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma
di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice
o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di
specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti
ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e
ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
salute e con il Ministro per le pari opportunità.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di
buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la
televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori,
nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da
parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a
tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.
11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno
2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di
media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di
dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano
ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate
dall'Autorità ai sensi del comma 5.
(Articolo così sostituito dall'art. 9 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
35. Vigilanza e
sanzioni
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo
34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla
violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo da tre a trenta giorni.
(Comma così modificato
da ultimo dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma
3
dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge
21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44)
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce
reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia
dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata
pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le
sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo.
(Comma aggiunto dall'art. 11-quinquies,
decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge con legge 4 aprile
2007, n. 41 e così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
44)
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di
ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.
451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
Art. 35-bis. Valori dello sport
1. Le emittenti, anche
analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di
specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la
gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine
pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
(Articolo inserito
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo III - Trasmissioni
transfrontaliere
Art.
36. (Abrogato
dall'art. 3 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Capo IV - Disposizioni
sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento dei prodotti
(Rubrica così sostituita dall'art. 10
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 36-bis. Principi generali in
materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche
1. Le
comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media
soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:
a) le
comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali;
sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le
comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
2) non comportano nè promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o
origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età
o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione
dell'ambiente;
d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le
sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali
audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante
utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di
prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella
produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi
impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione
sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine
di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi
riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che
quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre
attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si
rivolgono specificatamente ai minori nè incoraggiano il consumo smodato di tali
bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle
cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o
morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un
prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, nè li
incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i
servizi pubblicizzati, nè sfruttano la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, nè mostrano senza
motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.
2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità e sentito il Ministero della salute,
incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta
concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che
accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti
alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi
grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva
nella dieta generale non è raccomandata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti
radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
(Articolo
inserito dall'art. 10 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
37. Interruzioni
pubblicitarie
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto
editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la
pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte
dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in
trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicità
televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di
un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto
degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere
teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai
commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale
teatrali.
4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film
prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate
e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite
soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la
trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può
essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta
per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata
programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.
6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione
delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni
di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le
opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo;
per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono
consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare
ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di
trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla
di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto
nella programmazione del palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità
radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita
disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14
ottobre 1999, n. 362, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio
2004, n. 112, e successive modificazioni.
9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono
conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, nè, in particolare, presentare
minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare
rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo
sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità
terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni
di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o
presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva
delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26,
comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità
ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.
(Articolo così sostituito dall'art. 11 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
38. Limiti di
affollamento
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da
parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non
può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in
chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento
dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata
e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi
dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di
utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte
delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito
nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le
emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al
comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di
trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari
non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di
televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20
per cento.
5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a
pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento,
per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento
di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle
emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti
collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e
agli inserimenti di prodotti.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti
radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione,
rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10
per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente
radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di
messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le
emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di
pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti,
anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di
ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva.
10. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle
emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle
emittenti, anche analogiche,e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito
locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le
emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in
base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale,
pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione,
interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di
pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia
analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto
ai messaggi pubblicitari.
12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai,
volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche
analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi
pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima
programmazione di nazionalità europea, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui al presente articolo.
13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per
ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle
trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di
programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare,
tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente,
anche analogica.
(Articolo così sostituito dall'art. 12 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
39. Disposizioni
sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni
1. I servizi di media audiovisivi o i programmi
sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione
di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria
pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e
indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del
programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello
sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati
da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella
fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella
fabbricazione o vendita di superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte
di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali
e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine
dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali o cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale può
esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione
delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE,
e successive modificazioni.
5. è vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari
di carattere politico.
6. è vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per
bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti
radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
(Articolo così sostituito dall'art. 13 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
40. Disposizioni
sulle televendite
1. è vietata la televendita che vilipenda la dignità
umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. è vietata la televendita
di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve
rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori
o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni
pericolose.
2-bis. Le finestre di
televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono
chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una
durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la
durata minima è ridotta a tre minuti.
(Comma inserito dall'art. 14 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite,
ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7,
l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.
(Comma inserito dall'art. 14 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art. 40-bis. Inserimento di prodotti
1. L'inserimento di
prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti
per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di
intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento
può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita
di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista
della loro inclusione all'interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai
seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro
programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da
compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in
particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero
commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da
esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati
dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla
fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione
pubblicitaria.
4. è vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero
di prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione
o vendita di prodotti a base di tabacco. è altresì vietato l'inserimento di
prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su
prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicità
e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di
auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei
commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate
all'Autorità che ne verifica l'attuazione.
(Articolo inserito
dall'art. 15 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
41. Destinazione
della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e
per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e
periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle
spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate
per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere
pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente
comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano
un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non
imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e
II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.
TITOLO V - USO EFFICIENTE
DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
Art.
42. Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa
essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono
attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria
rete; b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità
alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e
locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto
della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la
qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate
dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza
assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze; g) rispettare le norme concernenti la protezione delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla
legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di
frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici
essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione
delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorità, i
Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di
comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle
comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato,
con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual
volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico
della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale,
in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui
al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione
dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla
tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti
isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le
successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine
all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di
assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data
di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso
favorevolmente.
9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di
assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità allo scopo
promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede
di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità
indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la
necessità di decidere unilateralmente.
10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva
introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo
del relativo mercato.
11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei
piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e
di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in
attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi
radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai
fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non
discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi
permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio
regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di
trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani
delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO VI - NORME A TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art.
43. Posizioni
dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito
regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei
principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o,
periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano,
nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10,
11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di
concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso,
delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo
di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di
rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le
intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono
nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche
dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi
7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio,
al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una
situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la
prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di
dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel
provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla
dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In
ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al
presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle
concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare
debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti
interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni
stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di
esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o
delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare
di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale
dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici
irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste
dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero
complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato
sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito
nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono
concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento
non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di
programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si
applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che
raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione
nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono nè direttamente, nè
attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema
integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da
televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni
con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche
erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2,
comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere
nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di
internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme
di fruizione del pubblico.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come
definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al
10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in
ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre
2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti
vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si
considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni
che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma
conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci
contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza
dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle
perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4)
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare
anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei
mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con
apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate,
nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel
presente articolo.
TITOLO VII - PRODUZIONE
AUDIOVISIVA EUROPEA
Art.
44. Promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi,
sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della
produzione audiovisiva europea.
2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano
alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il
tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche
analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno
il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque
anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva
una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee
degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte.
3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui,
così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio
disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto
di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono
quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di
carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i
palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive
di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta
assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro
un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere
europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione
e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di
servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una
riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione
appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le
quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali
indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del
presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità
delle stesse.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla
giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni
di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le
modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre
mesi.
5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione
temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi
di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in
misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle
fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori
indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla
Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti
televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.
7. L'Autorità provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla
predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente,
coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui
all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del
Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi
audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo
finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e
all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo
delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media
audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis.
8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua
dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da
parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i
criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli
palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli
ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una
quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per
cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché
nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per
cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione
sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di
comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel
rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.
(Articolo così sostituito dall'art. 16 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
TITOLO VIII - SERVIZIO
PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONARIA
Art.
45. Definizione dei
compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale
di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e,
per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura
integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della
scienza e della tecnica; b) un numero
adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore
sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b),
in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su
tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso
alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in
favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli
enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi
etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne
facciano richiesta; e) la
costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la
trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa
italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la
regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia; g) la
trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle
autostrade italiane; h) la
trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai
minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva; i) la
conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli stessi; l) la
destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto
di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3
maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la
realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dall'articolo 38; p)
l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in
sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province
autonome di Trento e di Bolzano; q) l'adozione di
idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in
attuazione dell'articolo 32, comma 3; (Lettera così modificata dall'art. 17
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) r) la
valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in
particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal
Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento,
direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed
editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre
attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.
Art.
46. Compiti di
pubblico servizio in ambito regionale e provinciale
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni,
anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente,
sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad
adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione
di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di
informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici
contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1,
nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria,
anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché
nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano
riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in
ambito provinciale.
Art.
47. Finanziamento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare
la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la
società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio,
sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i
costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e
obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità
analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano
utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o
risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e
per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o
escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni
dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla
società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte
all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la
borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla
sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di
abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da
consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti
nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. è fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non
inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art.
48. Verifica
dell'adempimento dei compiti
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il
servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale
di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei
parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti
definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli
obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il
contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura
dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha
diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere
alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e
di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi
della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di
fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa
infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e
della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida,
fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali
l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento
del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come
individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa
fino a novanta giorni.
9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni
anno nella relazione annuale.
Art. 49. Disciplina della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente
testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina
generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato
dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della
società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o,
comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di
lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai
sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di
quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi
dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o
integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al
numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di
componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al
numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa
previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati
sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i
quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello
Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale
lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma
9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione
di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in
conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la
quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da
parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui
al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato
a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal
socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo
l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento
permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono
nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia
necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza
naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure
di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con
l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del
consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo
stesso attribuiti in base allo statuto della società: a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione
aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione
e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti
dal consiglio; b) partecipa,
senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di
testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive formulate dal consiglio di
amministrazione;d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei
vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione
degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne
informa puntualmente il consiglio di amministrazione; f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; g) propone all'approvazione del consiglio di
amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico,
ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali
variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata
pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri
atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del
piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di
ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di
amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; i) trasmette al consiglio di amministrazione le
informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e
l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del
presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO IX. COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI VIGILANZA
Art.
50. Commissione
parlamentare di vigilanza
1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO
X - DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE E FINALI
Capo I - Sanzioni
Art.
51. Sanzioni di
competenza dell'Autorità
1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di
programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti: a) dalle
disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento,
ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di
concessione; b) dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti; c) dalle
disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva
e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli
articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis, al decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti
dell'Autorità; (Lettera così modificata dall'art. 17 decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44) d) dall'articolo
20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti
dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui
all'articolo 33; f) in materia di
propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex
dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32-bis;
(Lettera così modificata dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
44) i) in materia
dei divieti di cui all'articolo 32, comma 2; (Lettera così modificata
dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) l) in materia di
obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il
quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo
5, comma 1, lettera i); m) dalle
disposizioni di cui all'articolo 29; n) in materia di
obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed
extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell'Autorità; o) dalle
disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui
all'articolo 41.
2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228
euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a),
b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329
euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera g); e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di
amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da
agenzie pubblicitarie o da centri media. (Comma così sostituito dall'art. 8-decies decreto legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101)
2-bis. Per
le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive
modificazioni.
(Comma aggiunto dall'art. 8-decies decreto legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101)
3. (Comma abrogato dall'art. 8-decies decreto legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101)
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h),
i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente
anche analogica o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a
dieci giorni.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44)
5. In
attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti
della radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale, le sanzioni per essi
previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste
dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
(Comma così modificato dall'art. 8-decies decreto legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101)
6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di
norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi
dell'articolo 35.
7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonché
quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati
alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso
di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo
48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata,
l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente anche analogica o
dell'emittente radiofonica la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide
della stessa Autorità, la revoca della concessione o
dell'autorizzazione.
(Comma così modificato dall'art. 17 decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 44)
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art.
52. Sanzioni di
competenza del Ministero
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli
articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle
concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e
2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra
procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via
provvisoria all'esercizio dell'impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui
all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle
radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione
dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato,
avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria
attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di
ricezione dell'ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio nei
casi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per
le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
Capo II - Disposizioni
finali
Art.
53. Principio di
specialità
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo
conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente
delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di
incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo
innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo
sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in
materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e
radiofonici di cui
all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
su quelle dettate in materia dal medesimo.
(Comma così modificato dall'art.
17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
Art.
54. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3,
4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78: 1)
all'articolo 2, il comma 2; 2) all'articolo 3, i commi
1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122: 1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11; 2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249: 1) all'articolo 1, il comma 24; 2)
l'articolo 2, ad eccezione del comma 6; 3) all'articolo
3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20,
22 e 23; 4) l'articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5,
6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: 1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis; 2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5; 3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi
3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223: 1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11,
limitatamente al secondo periodo; 2) all'articolo 7, i
commi 2 e 5; 3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e
18; 4) gli articoli 10, 12, 13, 15; 5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e
23; 6) l'articolo 17; 7)
l'articolo 18, ad eccezione del comma 4; 8) l'articolo
19; 9) all'articolo 20, il comma 4; 10) l'articolo 21; 11) l'articolo
22, ad eccezione dei commi 6 e 7; 12) all'articolo 24,
il comma 3; 13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103: 1) l'articolo 22; 2) all'articolo
38, il terzo e quarto comma; 3) all'articolo 41, il
primo e secondo comma; 4) l'articolo 43-bis e 44.
Art. 55. Disposizioni
finali e finanziarie
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni
contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità
richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione
dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale
e non recettizio.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.56. Entrata in
vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
|