Titolo
I
PRINCIPI
Capo I
Principi
generali
Art. 1. Oggetto
1. Il testo unico della
radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali che
informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale,
e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza
tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali
e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica
ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative
vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel
rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo
unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di
programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato,
nonché
la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato
su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
a) «programmi televisivi»
e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore,
dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione
del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica
con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni,
si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano
programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;
b) «programmi-dati»
i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi
da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati
su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine
di dati;
c) «operatore di rete»
il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di
una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale,
via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione
e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi
agli utenti;
d) «fornitore di contenuti»
il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione
dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati
alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica
e che e' legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali
connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di contenuti
a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva
in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento
di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali
autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
f) «programmi originali
autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti
o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro
fornitore di contenuti;
g) «produttori indipendenti»
gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari
di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva
o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente;
h) «fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto
che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione
dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce
servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica
ai programmi;
i) «accesso condizionato»
ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione
da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
l) «sistema integrato
delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività:
stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per
il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) «servizio pubblico
generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione
nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non
informativa, della società concessionaria, secondo le modalità
e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) «ambito nazionale»
l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non
limitata all'ambito locale;
o) «ambito locale
radiofonico» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora,
con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni
di abitanti;
p) «ambito locale
televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva
in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi,
purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando
il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva e'
unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e
l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale
televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il
bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva e' unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo»
riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in
ambito regionale o provinciale;
(Lettera sostituita dalla legge 222/07)
q) «emittente televisiva»
il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi
televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette
quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di
due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti,
su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali;
tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi
e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per
non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni
a semestre;
2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l'emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza
specifici obblighi di informazione;
3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l'emittente per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta
o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso,
e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità
per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il
50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21;
4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l'emittente
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come
vera e propria emittente di servizio;
5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l'emittente che
trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo
d'informazione;
6) «emittente di televendite» l'emittente che trasmette prevalentemente
offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) «emittente radiofonica»
il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette
secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o
locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni
e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l'emittente
senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per
cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50
per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite
si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale» l'emittente senza particolari
obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) «opere europee»
le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge
5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione
e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di
questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea,
da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori
o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
t) «sponsorizzazione»
ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche,
al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purche'
non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività
o prodotti;
u) «pubblicità»
ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro
altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo
di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) «spot pubblicitari»
ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive;
z) «televendita»
ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o
radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) «telepromozione»
ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore
di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un
programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei
servizi presentati o esibiti;
bb) «autopromozione»
gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati;
cc) «Autorità»
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) «Ministero»
il Ministero delle comunicazioni.
Art. 3. Principi
fondamentali
1. Sono principi
fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà
di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività,
la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione,
l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto
delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della
persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico
sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione,
dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4. Principi
generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti
1. La disciplina
del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente,
secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni
e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali,
favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo
e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione
tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività
nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi
che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o
incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza
basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che,
anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo
fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita
o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le
trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un
sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni
pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità,
non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli
per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale
o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini
o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali
e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione
di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria
dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni
sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale
del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili
come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi
dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti
in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della
trasmissione;
e) la trasmissione di apposita
rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purche' tale
rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali
o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo
numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo
l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione
non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi
in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano
ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata
con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza
per la società.
2. E' favorita la ricezione
da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi,
prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni
di categoria.
3. Il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e'
effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonche'
della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente
in materia.
Art. 5. Principi
generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
1. Il sistema radiotelevisivo,
a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma
ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza
nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato
della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli
assetti societari;
b) previsione di differenti
titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di
rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici
oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività
di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi
o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta
l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento
in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001; l'autorizzazione
all'attività di fornitore di contenuti non può essere rilasciata
a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo;
fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici,
anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le
aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente,
essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività
di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli
abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri
o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività
di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi
titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività
su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo
per eguali periodi;
d) previsione di titoli
distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse
siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso
soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non
possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura
di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici
in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni
che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare
nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici
in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori
di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili
a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi
le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici
in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti,
controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo,
comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva
a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di
cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate
o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori
di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi,
di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive,
alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva,
le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione
contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive
in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione
degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività
di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura
dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo,
comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche fornitore
di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente
disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente
via cavo o via satellite, nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale
e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto del fornitore
di contenuti radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere
dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore
di rete;
i) obbligo, per le emittenti
radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale
e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere
il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato
il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive
locali e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non
prevedibili;
l) previsione di specifiche
forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
Art. 6. Principi
generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea
1. Le emittenti e i fornitori
di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione
audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori
indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior
parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive,
a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere
richieste all'Autorità secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento
di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
Art. 7. Principi
generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio
nel settore radiotelevisivo
1. L'attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto
dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione
radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera
dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana
di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti
in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i
soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale
e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati
e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di
utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce
ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti
in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui
al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico
individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio
che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche
non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate
da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile
e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare
l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico
percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione,
e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio
pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato
e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 8. Principi
generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale
1. L'emittenza radiotelevisiva
di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro
dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme
le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema
di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti
destinati alla diffusione in tale ambito.
Titolo
II
SOGGETTI
Capo I
Funzioni
del Ministero
Art. 9. Ministero
delle comunicazioni
1. Il Ministero
esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche' quelle ricadenti
nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi
del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore
delle comunicazioni;
b) la Commissione per l'assetto
del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422.
3. Presso il Ministero operano,
nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,
di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche'
il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
Capo II
Funzioni
dell'Autorità
Art. 10. Competenze
in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. L'Autorità, nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in
materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del
presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti
attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in
particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre
1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
Capo III
Altre
competenze
Art. 11.
Altre competenze
1. Restano ferme le competenze
in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei
dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo IV
Regioni
Art. 12. Competenze
delle regioni
1. Le regioni esercitano
la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva
in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione
di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa
dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi
della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso
ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base
alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti
e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità
e obiettività, nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi
della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in
ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio
dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente,
della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici
e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli
e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto
rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica
digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni
per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b),
ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel
blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13. Funzionamento
dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento
di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli
ispettorati territoriali del Ministero.
Art. 14. Disposizioni
particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando il rispetto
dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Titolo
III
ATTIVITA'
Capo I
Disciplina
di operatore di rete televisiva
Art. 15. Attività
di operatore di rete
1. Fatti salvi i criteri
e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze
per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi
di interesse generale, l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri
in tecnica digitale e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici
per la concessione dei diritti di uso delle
radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,
previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse
generale, la disciplina per l'attività di operatore
di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo
25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
(Testo sostituito dalla legge 01/08)
2. Il diritto di uso delle
radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva
e' conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle
radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora e'
conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni
di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale
di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici
anni ed e' rinnovabile per uguali periodi.
6. L'operatore di rete televisiva
su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme
a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle
reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.
7. L'attività di
operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione
generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259.
Capo II
Disciplina
di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri
Art. 16. Autorizzazione
per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri
1. L'autorizzazione per
la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in
tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base
delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli
obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione
dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti
in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei
medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità
ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 17. Contributi
1. L'Autorità adotta
i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni
per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
2. In sede di prima applicazione
si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione
dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
Art. 18. Autorizzazione
per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale
e provinciale
1. L'autorizzazione per
la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale,
e' rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di
cui all'articolo 12.
2. Ai fini della definizione
dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera p).
3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo
12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di
rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più
autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto
a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco
di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione
dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito
regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia
autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione
dell'Autorità n. 435/01/CONS.
Art. 19. Autorizzazione
per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri
1. La disciplina dell'autorizzazione
per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica
digitale e' contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
Capo III
Disciplina
del fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo
Art. 20. Autorizzazioni
alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite
1. L'autorizzazione alla
diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite e' rilasciata dall'Autorità
sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
Art. 21. Autorizzazioni
alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo
1. L'autorizzazione alla
diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e' rilasciata dal Ministero
sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
Art. 22. Trasmissioni
simultanee
1. Al fine di favorire la
progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di
contenuti in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al
Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di
comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento
dell'Autorità.
Capo IV
Disposizioni
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale
Art. 23. Durata e
limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri
in tecnica analogica
1. Il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica
analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25,
comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni
televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero,
su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto
dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.
Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti
che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della
popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo
6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1°
dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva
in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto
non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito
locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite
massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute
all'interno di ciascun bacino di utenza.
3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di
utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche
tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In
caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
(Comma sostituito dalla legge 222/07)
4. Alle emittenti che trasmettono
in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera p), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle
concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore
ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai
commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata
fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito
ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche
dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
Art. 24. Durata e
limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri
in tecnica analogica
1. Fino all'adozione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in
tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora
privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica
e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli
obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in
possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società
di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno
due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società
di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione
sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta
o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti
e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente
la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più
soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino
ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza,
il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Art. 25. Disciplina
dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
1. Fino all'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono
effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già
diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa
conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti
dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa
compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi
5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera
dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Art. 26. Trasmissione
dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
1. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto
delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà e' consentita
ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive
locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri
programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare,
su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale
fine necessari. Alle medesime e', altresì, consentito di utilizzare i
collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed
i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito
di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta
sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti
su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità.
Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche
di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti
di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento
di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività
di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
Art. 27. Trasferimenti
di impianti e rami d'azienda
1. Fino all'attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda
tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi
in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio
nazionale.
2. I soggetti non esercenti
all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono
acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione
delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o
di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate
siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente
operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano
oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti
nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto
di trasferimento.
5. Durante il periodo di
validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti
i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti
televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche'
le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti
attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative
a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più
di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di
intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi
soggetti e', altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante
scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni
di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora
a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di
lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione
che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle
emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che
la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita
ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti
di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione
elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
Art. 28. Disposizioni
sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare
la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la
diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti
di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso
i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche,
censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione
delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche
devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
3. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti
di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge
6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della
sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto
o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso,
il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici
del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai
commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza,
attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee
a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione
alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo
12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli
impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione
e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione
dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva
in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente
i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti
individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti
indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei, sotto
l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi
inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità
di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora
o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio
di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti
e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in
materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Art. 29. Diffusioni
interconnesse
1. La trasmissione di programmi
in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche
operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata
dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda;
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione
si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione
di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali
costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie
o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita
a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche
e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione
in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione
da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto
salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche
in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante
i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione
sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
6. Le emittenti che operano
ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata
ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne
abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo
di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità
per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto
o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti
sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che
hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari.
In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di
quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea
o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario
sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano
messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione
di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente
comma.
Art. 30. Ripetizione
di programmi radiotelevisivi
1. L'installazione e l'esercizio
di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi
diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione
del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane
o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale
limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia,
della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura
radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione
di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito
nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
f).
2. L'esercizio di emittenti
televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla
trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti
estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e' consentito, previa
autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei
suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunità
montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata
al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito
della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono
nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai
soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3).
Capo V
Disciplina
del fornitore di servizi
Art. 31. Attività
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
1. L'attività di
fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore
di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri
in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione
generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi
e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di
cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad
osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso
condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare
la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'autorità, con
proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
Titolo
IV
NORME
A TUTELA DELL'UTENTE
Capo I
Diritto
di rettifica
Art. 32. Telegiornali
e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai
giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici,
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive
modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo
fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso
nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità
ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone
da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita
rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità
penali.
3. La rettifica e' effettuata
entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia
oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato
origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica
sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità,
che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi,
nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni
per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo
alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine
di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica,
quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità
stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia
medesima.
Art. 33. Comunicati
di organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni
dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi
ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato
da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti
o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione
gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i comunicati
e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta
degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita
menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti
necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri
ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Capo II
Tutela
dei minori nella programmazione radiotelevisiva
Art. 34. Disposizioni
a tutela dei minori
1. Fermo il rispetto delle
norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3
e 4, comma 1, lettere b) e c), e' vietata la trasmissione di film ai quali sia
stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori
di anni quattordici non possono essere trasmessi, ne' integralmente, ne' parzialmente
prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive
ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste
dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002,
e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione
di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al
comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito
nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a
tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore
19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare
riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate
nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,
anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni
di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L'impiego di minori di
anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per
messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni,
d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalità
rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per
la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere
anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori
ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorità.
Art. 35. Vigilanza
e sanzioni
1. Alla verifica dell'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi
ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali
e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza
dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' all'articolo 4, comma 1, lettere
b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione
della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore
a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei
casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione
del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura
del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano
anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal
Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del
medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione
da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o
di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorità presenta
al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei
diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni
sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei
diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
Capo III
Trasmissioni
transfrontaliere
Art. 36. Trasmissioni
transfrontaliere
1. Le emittenti televisive
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione
italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del
3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del
30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti
dal comma 3, e' assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata
la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione
europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità può
disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni,
già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi
che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora
di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni
che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento
all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui
al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità
europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni
dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione
delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende
adottare.
Capo IV
Disposizioni
sulla pubblicità
Art. 37. Interruzioni
pubblicitarie
1. Fermi restando i principi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto
dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni,
gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicità
e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano
le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non
ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei
titolari.
2. Nei programmi composti
di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli
di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli
spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o
negli intervalli.
3. L'inserimento di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e'
consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per
le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione
per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata
programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
(Periodi soppressi dalla legge 101/08)
4. La trasmissione di opere
audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti
per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi
ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque
minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di
quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata
delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi
completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi
da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot
di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva
interruzione all'interno del programma.
6. La pubblicità
e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni
religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi
religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti,
non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro
durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive
in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in
deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni,
in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le
opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite
analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere
di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite
tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci
minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo
di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della
sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come
previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L'Autorità, sentita
un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità
medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere
di valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso
che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
9. E' vietata la pubblicità
radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture
sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge
26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo
7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
10. La pubblicità
televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti
criteri:
a) non rivolgersi espressamente
ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo
di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di
automobili;
c) non creare l'impressione
che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere
che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o
calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso
eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa
l'astinenza o la sobrietà;
f) non usare l'indicazione
del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
11. E' vietata la pubblicità
televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità
e' vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di
nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco
o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella
vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati
ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea
a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine
di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi
riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo
che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre
attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati
e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere
anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Art. 38. Limiti di
affollamento
1. La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione
ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva.
2. La trasmissione di spot
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario
giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
3. La trasmissione di messaggi
pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il
18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione
sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale
eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite
di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di
contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità
diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni
ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori
di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' portato al 20 per cento se comprende
forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte
direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio
di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento
giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi
fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti
al giorno.
7. Per quanto riguarda le
emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora
siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte
fatte direttamente al pubblico, e' portato al 40 per cento, fermo restando il
limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5.
Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di
contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite
per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
8. La pubblicità
locale e' riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi
pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini
serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29 possono
trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo
temporaneamente l'interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno
per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono
alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi
o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari,
facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni
di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui
al presente articolo.
Art. 39. Disposizioni
sulle sponsorizzazioni
1. I programmi sponsorizzati
devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione
di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti
delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente
riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare
all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti
prodotti o servizi.
2. I programmi non possono
essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività
principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti
del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione
o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di
emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi
anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni
dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor
e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.
Art. 40. Disposizioni
sulle televendite
1. E' vietata la televendita
che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso
o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve
esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti
e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente
i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza
o la credulità;
b) non esortare direttamente
i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare
fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo,
minori in situazioni pericolose.
Art. 41. Destinazione
della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
1. Le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva
locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma
1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi
gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche
e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità
delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale,
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso
i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' al
presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici
nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza
delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui
non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorità. Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione
alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il
60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini
di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa.
5. Le regioni, nell'ambito
della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle
indicate ai commi 1 e 4.
Titolo
V
USO EFFICIENTE
DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
Art. 42. Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze
1. Lo spettro elettromagnetico
costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva.
I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare
un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare
a:
a) garantire l'integrità
e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto
ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale,
regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la
salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità
dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità
ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura
del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie
emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti
la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza
del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili,
alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi
pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle
radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa,
delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
nonche' il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione
delle frequenze e' aggiornato, con le modalità previste dal comma 3,
ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
5. L'Autorità adotta
e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale
un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in
ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente
testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
6. Nella predisposizione
dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio
di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo
le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per
l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione
di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle
regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni
sui piani nazionali di assegnazione e' reso da ciascuna regione nel termine
di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale
il parere si intende reso favorevolmente.
9. L'Autorità adotta
e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza
dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.
L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento
dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze,
l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno
determinato la necessità di decidere unilateralmente.
10. L'Autorità adotta
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica
successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica
digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L'Autorità definisce
il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorità, con
proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione
di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati
dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di
accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità
e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non
sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità
di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità
stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture,
di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in
materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle
infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Titolo
VI
NORME
A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 43. Posizioni
dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano
nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità
le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo
le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9,
10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato
il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni
e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati
i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre
che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa
nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora
accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato
delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente,
i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese
e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti
limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le
operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui
al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi
al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità
di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire
il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque
lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria
nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento
di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi
dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano
sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di
azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine
entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti
di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio
ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorità, con
proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina
i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità
di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura
dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di
presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità
di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di
fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità
e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità
alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso
società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi
13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano
di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per
cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi
o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del
2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica
analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio
di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione
nazionale.
9. Fermo restando il divieto
di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono
ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei
commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi
del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma
9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo
al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche
in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni
sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e
da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento,
dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti
librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche
per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso
società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi
di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni
ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano
l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una
rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione
delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato
delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite
o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite
le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello
cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni
di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino
tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma
conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei
soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai
soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente
testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi
dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
15. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto
che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità
di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare
o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti,
anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei
a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione
comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione
degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila
sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle
comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento
i risultati delle analisi effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
Titolo
VII
PRODUZIONE
AUDIOVISIVA EUROPEA
Art. 44. Promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee
1. La percentuale di opere
europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono
tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi
generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà
negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono
quelle definite dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione
europea.
(Modifica introdotta dalla legge 244/07)
2. Le quote di riserva previste
nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori,
nonche' adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli
adulti di cui all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalità
italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di
partecipazione in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457. I
criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai
fini del presente articolo, sono stabiliti
con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
(Periodo aggiunto dalla legge 244/07)
3. I concessionari televisivi
nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti
almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a
notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi
teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti
una quota minima del 20 per cento.
3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere
europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme
distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle
opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del
tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i
fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view
soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, cosı' come indicati nel
conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di
carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi
quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. All’interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti
introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e
di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le
emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno
il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte
appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle
opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una
quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli
abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonche´ i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all’interno di questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una
riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5
per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la
formazione dell’infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del
consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla
promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando
una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al
pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
criteri e modalita' stabiliti dall’Autorita' con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a
prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al
presente comma devono essere in ogni caso commisurati all’effettiva
disponibilita' di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi
precedenti la diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle
sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalita' stabiliti dall’Autorita'
con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In merito all’obbligo di programmazione
della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente
comma, e' previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai
fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l’adeguamento
graduale al suddetto obbligo
(Comma sostituito dalla legge 244/07)
4. Ai produttori indipendenti
sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale
dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi
secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.
5. Le emittenti televisive
soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità
di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti
da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi,
compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta,
e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può
comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal
contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di queste quote, nel
contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione,
o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato
appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.
5. L’Autorita' adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione un regolamento che definisce le modalita' di
comunicazione dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel
rispetto dei princı'pi di riservatezza
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e le sanzioni in caso di inadempienza.
(Comma sostituito dalla legge 244/07)
6. I vincoli di cui al presente
articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione
giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come
definita dall'Autorità.
7. Le emittenti televisive
soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite
sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare
le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità
stabilite con regolamento dell'Autorità.
8. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti
via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito
locale.
Titolo
VIII
SERVIZIO
PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA
Art. 45. Definizione
dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una società per
azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla
base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte
le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto
consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di
ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale,
e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;
tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità;
dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per
i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni
di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche
di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione,
nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali,
delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali,
delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni
politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli
altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una
società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione
della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del
panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita
dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età
evolutiva;
i) la conservazione degli
archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una
quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione
di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;
tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato
dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei
termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per
la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi
interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti
di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;
p) l'articolazione della
società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in
ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee
misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il
potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità
di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività
di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o,
per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime
di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento
degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata
d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e
alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui
e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate,
di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini,
suoni e dati, nonche' di altre attività correlate, purche' esse non risultino
di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano
alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 46. Compiti
di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale
1. Con leggi regionali,
nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente
titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in
materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico
servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione
destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; e', comunque, garantito
un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa
con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi
di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica
della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione
dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unità giuridica
ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità
e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale
il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
Art. 47. Finanziamento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Al fine di consentire
la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del
finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio
di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti
dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per
la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità,
imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza
i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale,
apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i
compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi
devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi
della società considerati includendo o escludendo le attività
di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione,
e' trasmesso all'Autorità e al Ministero.
2. La contabilità
separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una
società di revisione, nominata dalla società concessionaria e
scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai
sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività
della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione
IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre
di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria
della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo
bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione
del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione
territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla
società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al
comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal
canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
Art. 48. Verifica
dell'adempimento dei compiti
1. In conformità
a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli
aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorità
il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo
unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio
conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorità, nei
casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o
su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da
queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale
della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria,
nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità può
in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne
siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali
e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità,
i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria,
l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa
alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta
giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità
dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori
a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza
alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata
applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo
non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo
del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando
altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può
disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità dà
conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 49. Disciplina
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. La concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata
alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne
l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato
dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della
società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati
membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la
nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della
Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale
e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione
sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per
la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione
dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente
del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori
avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso,
da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere
modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate
da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto
di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso
la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza.
Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti
del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare
una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno
al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto
e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti
più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei
membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della
partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando
un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare
lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al
comma 9.
8. Il rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società
concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino
la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero
delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione
dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli
con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono
invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace
dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento
permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono
nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima
Commissione.
10. Le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo
21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione,
per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede
secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' nominato dal consiglio di amministrazione,
d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale,
oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio
di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza
e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro
dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto
di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione
con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva
con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio
di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di
primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove
e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei
direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli
altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione
del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione
del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere
strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le
eventuali variazioni degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di
una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma
gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
h) provvede all'attuazione
del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale
e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal
consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio
di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli
obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti
ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della
partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata
dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Titolo
IX
COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI VIGILANZA
Art. 50. Commissione
parlamentare di vigilanza
1. La Commissione parlamentare
per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge
14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Titolo
X
DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE E FINALI
Capo I
Sanzioni
Art. 51. Sanzioni
di competenza dell'Autorità
1. L'Autorità applica,
secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione
degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi,
ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per
il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi
gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità
n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla
pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma
1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorità;
d) dall'articolo 20, commi
4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorità,
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa
al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all'articolo 33;
f) in materia di propaganda
radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo
1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela
della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai
regolamenti dell'Autorità;
h) in materia di diritto
di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'articolo 32;
i) in materia dei divieti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo
di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e'
rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma
1, lettera i);
m) dalle disposizioni di
cui all'articolo 29;
n) in materia di obbligo
di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed
extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell'Autorità;
o) dalle disposizioni in
materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo
41.
2. Per le violazioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine
non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine
o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli
interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore
a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista
oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228
euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646
euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646
euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
e).
2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m)
e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel
caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti
pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da
agenzie pubblicitarie o da centri media.
(Comma sostituito dalla legge 101/08)
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al
comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
(Comma inserito dalla legge 101/08)
3. L'Autorità, applicando
le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:
a) da euro 25.823 a euro
258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228
euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646
euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l),
m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200
euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
(Comma abrogato dalla legge 101/08 - Nota. Il comma abrogato è
stato così modificato dal comma 302 della legge 244/08: All’articolo 51,
comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da
5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la
pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli
stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».)
4. Nei casi più gravi
di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità
dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti,
la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo
emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi
1, 2 e 3 dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma
2, sono ridotte ad un quinto.
(Modifica introdotta dalla legge 101/08)
6. L'Autorità applica
le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in
materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.
7. L'Autorità e'
altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti
di cui all'articolo 43, nonche' quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorità verifica
l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo
quanto disposto dall'articolo 48.
9. Se la violazione e' di
particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre
nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività
per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità,
la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo
di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52. Sanzioni
di competenza del Ministero
1. Restano ferme e si applicano
agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie
di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le
modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti
previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli
23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento
o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla
prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
3. In caso di mancato rispetto
dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero
la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto
interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare
la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei
mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
4. Il Ministero dispone
la sospensione dell'esercizio nei casi e con le modalità di cui all'articolo
24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo
di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Capo II
Disposizioni
finali
Art. 53. Principio
di specialità
1. In considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale
perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la
gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli
obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture,
promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare
lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico
in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui
all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
Art. 54. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate
le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio
2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78:
1) all'articolo 2, il comma 2;
2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater
e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile
1998, n. 122:
1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio
1997, n. 249:
1) all'articolo 1, il comma 24;
2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6;
3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi,
16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;
4) l'articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422:
1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
i) della legge 6 agosto
1990, n. 223:
1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente al secondo
periodo;
2) all'articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l'articolo 17;
7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4;
8) l'articolo 19;
9) all'articolo 20, il comma 4;
10) l'articolo 21;
11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
12) all'articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile
1975, n. 103:
1) l'articolo 22;
2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma;
3) all'articolo 41, il primo e secondo comma;
4) l'articolo 43-bis e 44.
Art. 55. Disposizioni
finali e finanziarie
1. Le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali
in materia.
2. Salvo quanto previsto
dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono
essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito
mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere
o modificare.
3. Le disposizioni contenute
in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono
essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse
disposizioni e' da intendersi come formale e non recettizio.
4. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 56. Entrata
in vigore
1. Il presente testo unico
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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