IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del
13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII
(Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento
tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli
istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire
l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici
finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle
singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale é assolto mediante il deposito di due copie, per
l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie
per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al
deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi
dell'articolo 3 della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al
pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su
qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione
tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete
mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e
5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o
documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che
documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e
il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni;
6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento,
manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al
sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale
dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di
produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico,
quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;
g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificità, sono
raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha
commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il
responsabile della distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti
totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e
amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le
pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.
Art. 3.
Archivio nazionale della produzione editoriale
1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati
provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari
indicati e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di
documento soggetto a deposito legale.
Art. 4.
Archivi delle produzioni editoriali regionali
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle
copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non
superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per
ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti
locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al
comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco
contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione
degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali,
nonché le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli
istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali
ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di
tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle
regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con
apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno
identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e
successive modificazioni.
Art. 5.
Raccolta e conservazione dei documenti
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in
assolvimento degli obblighi di deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse
categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali,
l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle
norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i
documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalità di cui all'articolo
44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su
supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi
informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.
Capo II
Deposito dei documenti stampati
Art. 6.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o
comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia é consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale
centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti realizzati per essere fruibili da parte
di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica
d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalità di
diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche
nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li
trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro conservazione.
Art. 7.
Modalità di consegna
1. La consegna é eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico
dei documenti. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in
un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di
eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli
esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la
dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al
deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie
dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha
riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta
consegna.
6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante
la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.
Art. 8.
Esonero totale
1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti
categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a
parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di
documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché le ristampe inalterate. Non sono
soggette a deposito legale le mappe catastali.
Art. 9.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio
regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200
esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione
per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio
per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non
superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente,
decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, é comunicato anche agli istituti
presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono
comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
Art. 10.
Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo
accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al
deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book
Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti é altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio
per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalità di apposizione di codici
identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
Art. 11.
Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione é stabilita,
al fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su
indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
Art. 12.
Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalità di deposito
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la
conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al
deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente
capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito
sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei
periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da
concordarsi con gli istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna é effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrità
del materiale in essi contenuto.
Art. 13.
Altre fattispecie di deposito
1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti
depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle
forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di deposito dei documenti di cui al
comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al
deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio
con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.
Capo III
Deposito dei documenti sonori e video
Art. 14.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su
licenza per il mercato italiano, é consegnata alla Discoteca di Stato -Museo dell'Audiovisivo a cura del
soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia é consegnata all'istituto che sarà individuato dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite
al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite
dal capo VII.
Art. 15.
Modalità di consegna
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica e del tutto identici a quelli messi
in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito
forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile
effettuare copia.
Art. 16.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a
15 esemplari.
Art. 17.
Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito
legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10,
escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.
Art. 18.
Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua
determinazione é stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della
legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia di supporto.
Art. 19.
Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti
obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo
semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrità del
materiale in essi contenuto.
Capo IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici
Art. 20.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista é inviato
all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione.
Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o fotografiche realizzate
da uno o più autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi
elementi.
2. Una ulteriore copia é consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne
propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e
valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico
sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono
depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VII.
Art. 21.
Modalità di consegna
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli
esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito
forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e
video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la
dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al
deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie
dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha
riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta
consegna.
L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte
dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della
corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
Art. 22.
Esonero totale
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo
esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura,
realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia,
la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare,
quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista già depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la
cui matrice analogica o digitale sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri
soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.
Art. 23.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per
territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:
a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore
commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che
conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei
casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma più
appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Art. 24.
Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto
obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa
dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero
progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la
sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla
numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo
del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile
2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di
diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale é stata realizzata la matrice, nonché il sistema di stampa con il quale sono stati
tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto
obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera
dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile
2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di
effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al
deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonché gli
elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E' altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106».
Art. 25.
Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti
fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici, nonché dei video
d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione é stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla
base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.
Capo V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche
Art. 26.
Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al
negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti
di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di
opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere
filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma
1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film é comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il
produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi
originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), é consegnata ad
istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione
ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'articolo 4.
Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla
Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale
dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti
e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.
Art. 28.
Modalità di consegna
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, avviene
secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito
forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
Art. 29.
Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al
deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore
di opere filmiche;
b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film non realizzati, un numero
progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.
Art. 30.
Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge il valore commerciale
dei film é determinato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in
laboratorio della copia.
Art. 31.
Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale
dei soggetti, trattamenti, sceneggiature é stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe
ISTAT e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.
Capo VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
Art. 32.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in
Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad
eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico é consegnata alla Discoteca di Stato -
Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e
7), su supporto informatico, é consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su
supporto informatico é consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica é consegnata alla Biblioteca
centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente
é consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti
su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.
Art. 33.
Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti
registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto
delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Art. 34.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.
Art. 35.
Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che
eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti
elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto
obbligato al deposito;
b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali, quali l'International Standard
Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se
utilizzato dal produttore.
2. Sui documenti é apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Art. 36.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su supporto informatico
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico non sia dichiarato, la sua
determinazione é stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della
legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.
Capo VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Art. 37.
Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale, di
cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la
Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i
soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove
possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del
settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle
seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante
tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni
culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono
maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma
2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza
della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di
produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.
Art. 38.
Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi
accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o
altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi
disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti
depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Art. 39.
Esoneri
1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete
informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad
essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.
Art. 40.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il
valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione
é stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
Capo VIII
Strumenti di controllo
Art. 41.
Strumenti di controllo
1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale é svolto dagli Istituti depositari
relativamente ai documenti di propria competenza.
Art. 42.
Commissione per il deposito legale
1. E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito
legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente
regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle
problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al
Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalità
delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione é composta:
a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;
i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
l) da un rappresentante designato dall'UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria,
compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).
5. La partecipazione alla Commissione é a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono
attribuiti gettoni, indennità e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione é assicurato dalla Direzione generale
per i beni librari e gli istituti culturali.
Capo IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni
Art. 43.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento é soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di
recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, é aumentata fino a quindici volte in caso
di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza
dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura
di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 é ridotta della metà.
Art. 44.
Accertamento
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o
memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento é trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla
Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto
di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalità per
il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente
regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari
d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.
Art. 45.
Modalità di versamento
1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte dei competenti Uffici
ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capitolo 2301.
Art. 46.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
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