Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
[Abrogato]
Art. 2.
[Abrogato]
Art. 3.
[Abrogato]
Art. 4.
[Abrogato]
Art. 5.
[Abrogato]
Art. 6.
[Abrogato]
Art. 7. (Princìpi
generali in materia di emittenza radiotelevisiva di
ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di
ambito locale valorizza e promuove le culture
regionali o locali, nel quadro dell’unità politica,
culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le
norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di
radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in
ambito locale e riserva, comunque, un terzo della
capacità trasmissiva, determinata con l’adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la
diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai
soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di
contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può
detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per
la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun
bacino di utenza in ambito locale e più di sei per
bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti
che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando
i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l),
è consentito di trasmettere, indipendentemente
dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni,
in un’area di servizio complessiva non superiore ai
sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la
programmazione anche unificata sino all’intero arco
della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o autorizzazioni sono considerate anche quelle
detenute all’interno di ciascun bacino di utenza.
Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio
anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il
quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
Successivamente all’attuazione dei predetti piani,
tale facoltà è consentita ai titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di
programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di
diffondere i propri programmi attraverso più impianti
di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di
non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni
a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, con
sentito di utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall’ambito di copertura e dal
mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e
per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione
di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni
non comporta il pagamento di ulteriori canoni o
contributi oltre quello stabilito per l’attività di
radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale che si impegnano entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per
cento della propria programmazione non sono soggette
al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6
agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6
del presente articolo, nonchè agli obblighi
informativi previsti per le emittenti televisive
locali. Tali emittenti non possono beneficiare di
contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore
delle emittenti radiotelevisive locali dalla
legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, è
adottato un apposito regolamento dal Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui
vengono definiti i criteri, secondo il principio di
proporzionalità, per la revoca di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive che diffondano
messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti
all’abuso della credulità popolare anche in
considerazione dell’attività del Comitato di
controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot
di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e
giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002,
e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo
Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole:
«35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
7. Alle emittenti televisive in
ambito locale le cui trasmissioni siano destinate
unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle
trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite,
oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle
opere stesse; per le opere di durata programmata
compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie
per ogni atto o tempo; per le opere di durata
programmata uguale o superiore a centodieci minuti
sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più
una interruzione supplementare ogni quarantacinque
minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci
minuti. Si intende per durata programmata il tempo di
trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di
apertura e la fine della sigla di chiusura del
programma oltre alla pubblicità inserita, come
previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e
attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo
12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: «e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione e le emittenti
radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «; per le emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici
destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, devono risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per
almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza
privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione
europea e per almeno il 50 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10
sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi
pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare
comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto,
ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i
Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere
pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di
massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui
al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro
a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento,
alla contestazione e all’applicazione della sanzione
è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni, agli articoli
4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo
7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, è altresì previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via
satellite, con esclusione di quelli ad accesso
condizionato, come definiti dall’articolo 1, lettera
c), del regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere
europee, di cui alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999,
n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n.
323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale» sono
sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di
informazioni all’utenza di cui all’articolo 3,
comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, può comprendere anche la
diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative
irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai
sensi dell’articolo 174-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo
27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
vengono ridotte come segue, qualora l’impresa
radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della
presente legge la propria posizione relativamente alla
violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate
siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora
le sanzioni amministrative contestate siano di importo
eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni
amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i
trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora l’importo
dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere
corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle
quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Diffusioni
interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le
parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per
le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le
emittenti televisive. La variazione dell’orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati è consentita previa comunicazione al
Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un
anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse, comunque realizzate,
devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma
e originale identità locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole:
«sei ore di durata giornaliera» sono inserite le
seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici
ore di durata giornaliera per le emittenti
televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale che intendono
interconnettere sulla base di preventive intese,
ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri
impianti al fine di diffondere contemporaneamente le
medesime produzioni presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che
provvede entro un mese; trascorso tale termine senza
che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione
si intende rilasciata.
5. L’autorizzazione rilasciata ai
consorzi di emittenti locali o alle emittenti di
intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta,
a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di
dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta
la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o
produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di
Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che
hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i
programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari o con
emittenti televisive estere questa potrà avvenire per
un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo
stabilito per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione
sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale
della denominazione che contraddistingue la
programmazione comune in orari diversi da quelli delle
diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da
parte di imprese di radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale sono disciplinate dall’articolo
21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle diffusioni
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra
emittenti che formano circuiti a prevalente carattere
comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le
loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie. L’applicazione di sanzioni in materia
pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente
comma.
Art. 9. (Disposizioni in
materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai
soggetti titolari legittimamente operanti, interessati
da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli
organi periferici del Ministero delle comunicazioni
piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla
modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel
termine di centottanta giorni, si applicano le
sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo».
Art. 10. (Tutela dei
minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle
norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei
minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo
8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la
tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione
sono recepiti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono
altresì tenute a garantire, anche secondo quanto
stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione
di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e all’interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra
forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi,
in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori
di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario,
per prevenire fenomeni di violenza legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni
quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che
essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,
è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunità, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Alla verifica dell’osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, e di
cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge
6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione
per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base
delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b),
numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità
delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni
si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicità e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi
in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle
norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni
sono applicate direttamente secondo le procedure
previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della
medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I
e II del Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce
supporto organizzativo e logistico all’attività del
Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie
risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della
sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’articolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati, in caso di violazione di norme in materia di
tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000
euro.
7. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di
tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei
mesi, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento delle attività di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con
particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del
codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «È altresì vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente
possano comunque portare alla identificazione dei
suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonchè di trasmissioni con le stesse finalità
rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la
diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari
di buon ascolto, con particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere
anche opere cinematografiche o per la televisione,
comprese quelle di animazione, specificamente rivolte
ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai
minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori
e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11. (Principio di
tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti
televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione
della produzione audiovisiva europea anche secondo
quanto previsto, con riferimento ai produttori
indipendenti, dall’articolo 2 della legge 30 aprile
1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere
europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione in ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla
pubblicità oppure a servizi di teletext, a
dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere
richieste all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo
5 del citato regolamento di cui alla deliberazione
della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12. (Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico
costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività
radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di
radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso
efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed
in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della
propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in
conformità alla normativa urbanistica e ambientale
nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel
rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate
in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei
princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la
revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo stesso organo che ha
assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto
interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e
invitato a regolarizzare la propria attività di
trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi
dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto
il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una
uniforme copertura, una razionale distribuzione delle
risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e
locale, in conformità con i princìpi della presente
legge, e una riserva in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L’assegnazione delle
radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le
successive modificazioni e integrazioni sono
sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione
degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, all’intesa con le regioni autonome
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e
le intese sono acquisiti secondo le procedure previste
dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998,
n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel
rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce i criteri generali per l’installazione di
reti di comunicazione elettronica, garantendo che i
relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di
parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di
equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia
possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalità di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti di trasmissione e di
apparati di rete.
Art. 13. (Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei
diritti fondamentali della persona nel settore delle
comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1
sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per
le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina,
relativamente ad aspettative e permessi dei loro
presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito
regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge
nel settore radiotelevisivo al Garante per la
protezione dei dati personali e all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
Art. 14. (Accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni le intese e le operazioni di
concentrazione al fine di consentire, secondo le
procedure previste in apposito regolamento adottato
dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto
dei princìpi enunciati dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato
il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui
agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
verifica che non si costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo
compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati
i limiti di cui all’articolo 15 della presente
legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei
ricavi, del livello di concorrenza all’interno del
sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso,
delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa
nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei
programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e
delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni qualora accerti che un’impresa,
o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato
delle comunicazioni, si trovi nella condizione di
potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo
15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l’impresa o il
gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In
caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità
provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le
operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente capo sono
nulli.
5. All’articolo 2, comma 16,
primo periodo, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato
delle comunicazioni»; all’ultimo periodo del
medesimo comma le parole: «, ai fini della presente
legge,» sono soppresse.
Art. 15. (Limiti al
cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla
raccolta di risorse nel sistema integrato delle
comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All’atto della completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche
attraverso società qualificabili come controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può
essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei
programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di
costituzione di posizioni dominanti nei singoli
mercati che compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione costituito
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2,
commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del
1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle
comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono
quelli derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario,
da pubblicità nazionale e locale anche in forma
diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da
attività di diffusione del prodotto realizzata al
punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da
convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all’articolo 2, comma 1, lettera g), da
offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i
prodotti librari e fonografici commercializzati in
allegato, nonchè dalle agenzie di stampa a carattere
nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione
delle opere cinematografiche nelle diverse forme di
fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso
società controllate o collegate, i cui ricavi nel
settore delle telecomunicazioni, come definito ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per
cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del
sistema medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8»
sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva
in ambito nazionale attraverso più di una rete non
possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove
imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese controllate, controllanti o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo
18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i
limiti orari e giornalieri di affollamento
pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990,
n. 223, all’articolo 8 della medesima legge
n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è
sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo
le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono
inserite le seguenti: «diverse dagli spot
pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità
diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «gli spot
pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola:
«offerte» è sostituita dalle seguenti:
«pubblicità diverse dagli spot
pubblicitari».
8. L’articolo 10 della legge 7
marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura). – 1. I messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria,
produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche
pubbliche e private, non sono considerati ai fini del
calcolo dei limiti massimi di cui a ll’articolo 8
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE
DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16. (Delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo
recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di radiotelevisione, denominato «testo
unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle
norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità
europee.
2. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia di
emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali
contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti
princìpi, come indicati nel testo unico di cui al
comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in
ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di
frequenza previste per detti servizi dal vigente
regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione
internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto
degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani
nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli
enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base
alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione
di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di
non discriminazione, proporzionalità e obiettività,
nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle
bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per
fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o
provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla lettera c) avvenga
secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialità economica del soggetto richiedente,
della qualità della programmazione prevista e dei
progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con
particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo
professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il
titolare della licenza di operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento
dell’attività di fornitura di cui alla lettera b),
ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi
televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico
servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad
adempiere nell’orario e nella rete di programmazione
destinati alla diffusione di contenuti in ambito
regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei
princìpi di cui alla presente legge; è, comunque,
garantito un adeguato servizio di informazione in
ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a
stipulare, previa intesa con il Ministero delle
comunicazioni, specifici contratti di servizio con la
società concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione per la definizione degli obblighi
di cui alla lettera e), nel rispetto della
libertà di iniziativa economica della società
concessionaria, anche con riguardo alla determinazione
dell’organizzazione dell’impresa; ulteriori
princìpi fondamentali relativi allo specifico settore
dell’emittenza in ambito regionale o provinciale
possono essere ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità
giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e la tutela
dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto
legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere
per l’acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello
della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione
alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette il testo, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO
GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17. (Definizione dei
compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidato per concessione a una
società per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il
Ministero delle comunicazioni e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della società
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche di pubblico servizio della
società concessionaria con copertura integrale del
territorio nazionale, per quanto consentito dallo
stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore
sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i
minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le
fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti
e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore
dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e
in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni
politici e culturali, delle associazioni nazionali del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la
produzione, la distribuzione e la trasmissione di
programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua,
della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle più significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che
siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilità delle strade e delle autostrade
italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che
tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del
pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore
al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla
produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla
presente legge delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6,
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l’articolazione della società
concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi
in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto
Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela
delle persone portatrici di handicap sensoriali
in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei
centri di produzione decentrati, in particolare per le
finalità di cui alla lettera b) e per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di
insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi
provinciali della società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di
autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività
di adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio
sono fissate le linee-guida sul contenuto degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato
mediante concessione il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è consentito lo svolgimento,
direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla
diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre
attività correlate, purché esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata
gestione aziendale.
Art. 18. (Finanziamento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la
determinazione del costo di fornitura del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone
di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
e di assicurare la trasparenza e la responsabilità
nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la
società concessionaria predispone il bilancio di
esercizio indicando in una contabilità separata i
ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell’anno solare precedente per la
fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno
schema approvato dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi
sulla base di princìpi di contabilità applicati in
modo coerente e obiettivamente giustificati e
definendo con chiarezza i princìpi di contabilità
analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di
personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse
di altra natura, per assolvere i compiti di servizio
pubblico generale e per altre attività, i costi
relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società
considerati includendo o escludendo le attività di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni
dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle
comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta
ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte
di una società di revisione nominata dalla società
concessionaria e scelta dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all’apposito albo tenuto presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa ai
sensi dell’articolo 161 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività
della società di revisione si applicano le norme di
cui alla sezione IV del capo II del titolo III della
parte IV del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con
proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di
abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno
successivo, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire
i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale
anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
società, come desumibili dall’ultimo bilancio
trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso
di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito
del canone dovrà essere operata con riferimento anche
all’articolazione territoriale delle reti nazionali
per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società
concessionaria della fornitura del servizio pubblico
di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per
finanziare attività non inerenti al servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
Art. 19. (Verifica dell’adempimento
dei compiti)
1. In conformità a quanto
stabilito nella comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15
novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare
che il servizio pubblico generale radiotelevisivo
venga effettivamente prestato ai sensi delle
disposizioni di cui alla presente legge, del contratto
nazionale di servizio e degli specifici contratti di
servizio conclusi con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici
di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio
o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il
contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per i
contratti da queste stipulati, notifica l’apertura
dell’istruttoria al rappresentante legale della
società concessionaria, che ha diritto di essere
sentito, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e
pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonchè di
essere nuovamente sentito prima della chiusura di
questa.
3. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può in ogni fase dell’istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali
e di prenderne copia, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto
di istruttoria da parte dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto
d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3
sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro
se forniscono informazioni o esibiscono documenti non
veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1,
fissa alla società concessionaria il termine,
comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione
delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione,
l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida,
fissando i termini, comunque non superiori a trenta
giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla
diffida di cui al comma 7, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata
la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione
già applicata con un limite massimo del 3 per cento
del fatturato come individuato al medesimo comma 7,
fissando altresì il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può disporre la
sospensione dell’attività d’impresa fino a
novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni dà conto dei risultati del
controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20. (Disciplina
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la
durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale
delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione
e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da
nove membri, è nominato dall’assemblea. Il
consiglio, oltre a essere organo di amministrazione
della società, svolge anche funzioni di controllo e
di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri
del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i
requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi dell’articolo 135, secondo comma, della
Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinte
in attività economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione
sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono,
a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita
per la durata del mandato. Il mandato dei membri del
consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri
sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del
consiglio di amministrazione è effettuata dal
consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene
efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli
amministratori avviene mediante voto di lista. A tale
fine l’assemblea è convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice
civile non meno di trenta giorni prima di quello
fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle
deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice
civile, l’ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non
possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da
soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle
azioni aventi diritto di voto nell’assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito
presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a
diffusione nazionale, di cui due economici,
rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal
presente articolo in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia
e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di
candidati pari al numero di componenti del consiglio
da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna
lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno
al numero di candidati da eleggere; i quozienti così
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati
di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto
e si forma un’unica graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla base del quoziente
ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i
quozienti più elevati. In caso di parità di
quoziente, risulta eletto il candidato della lista i
cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si
applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in
sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della
partecipazione dello Stato, presenta una autonoma
lista di candidati, indicando un numero massimo di
candidati proporzionale al numero di azioni di cui è
titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base
delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
delle indicazioni del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’immediata presentazione secondo
le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma
9.
8. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della
società concessionaria convocate per l’assunzione
di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca
o la promozione di azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, esprime il voto in
conformità alla deliberazione della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle
azioni alienato non superi la quota del 10 per cento
del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo da
parte della concessionaria, ai fini della formulazione
dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due
membri, tra cui il presidente, sono invece indicati
dal socio di maggioranza. La nomina del presidente
diviene efficace dopo l’acquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del
presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti
sono nominati con le medesime procedure del presente
comma entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di chiusura della prima offerta
pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo
21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data,
sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o
per altra causa, a ciò si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21. (Dismissione
della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge è
completata la fusione per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding
Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli
articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile,
sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e
concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa saranno, per effetto della presente
legge, trasferite di pieno diritto alla società
incorporante, senza necessità di ulteriori
provvedimenti.
2. Per effetto dell’operazione di
fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding
Spa assume la denominazione sociale di
«RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio
di amministrazione della società incorporata assume
le funzioni di consiglio di amministrazione della
società risultante dalla fusione. Le disposizioni
della presente legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno
riferite alla società risultante dall’operazione di
fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di
completamento della fusione per incorporazione di cui
al comma 1 è avviato il procedimento per l’alienazione
della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall’operazione
di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene
mediante offerta pubblica di vendita, in conformità
al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, e successive modificazioni. Con una o
più deliberazioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica sono definiti i tempi, le
modalità di presentazione, le condizioni e gli altri
elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di
vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate
è riservata agli aderenti all’offerta che
dimostrino di essere in regola da almeno un anno con
il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni. Tali azioni non possono
essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di
acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti
e imprescindibili motivi di interesse generale e di
ordine pubblico connessi alla concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidata alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello
statuto della società la clausola di limitazione del
possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del
possesso dell’uno per cento delle azioni aventi
diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di
sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi
relativi alla modalità di esercizio dei diritti
inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari,
anche mediante soggetti controllati, controllanti o
collegati, di una partecipazione complessiva superiore
al limite di possesso azionario del 2 per cento,
riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti
in tale posizione. Tali clausole sono di diritto
inserite nello statuto della società, non sono
modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è
vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle
operazioni di collocamento sul mercato di azioni
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono
destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre
1993, n. 432, e successive modificazioni. La
restante quota è destinata al finanziamento degli
incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria
di cui all’articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E
ABROGAZIONI
Art. 22. (Attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni definisce il programma di
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio,
a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di
applicazione di piani di frequenze e in materia di
accesso alle infrastrutture si applica la disposizione
dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Art. 23. (Disciplina
della fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque
titolo attività di radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti
previsti per ottenere l’autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
possono effettuare, anche attraverso la ripetizione
simultanea dei programmi già diffusi in tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla
completa conversione delle reti, nonché richiedere, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le
licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle
trasmissioni in tecnica digitale può essere
effettuata sugli impianti legittimamente operanti in
tecnica analogica alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Ai fini della realizzazione
delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di
impianti o di rami di azienda tra i soggetti che
esercitano legittimamente l’attività televisiva in
ambito nazionale o locale, a condizione che le
acquisizioni operate siano destinate alla diffusione
in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione
delle frequenze televisive che possono essere
utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi
ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto
dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la licenza di
operatore di rete televisiva è rilasciata, su
domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività
di diffusione televisiva, in virtù di titolo
concessorio ovvero per il generale assentimento di cui
al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la
licenza di operatore di rete televisiva devono
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella
domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che
saranno stabilite nel provvedimento previsto dall’articolo
29 del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il
rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in
ambito nazionale può essere presentata anche dai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale che
dimostrino di essere in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio di licenza di operatore di
rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una
copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi
per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge, in virtù di titolo
concessorio o autorizzativo, se titolari di più
emittenti con una copertura comunque inferiore al 50
per cento della popolazione, possono proseguire nell’esercizio
dell’attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la
conversione del sistema dalla tecnica analogica alla
tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli
impianti legittimamente in funzione alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il repertorio
dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva
resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli
impianti che superano o concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione
dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza le modificazioni
tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti
analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di
entrata in vigore delle leggi regionali che
attribuiscono tali competenze alla regione o alla
provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
lettera b), autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di
collegamento legittimamente eserciti possono essere
convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è
tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero
delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al
servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente
allo svolgimento dell’attività trasmissiva in
tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate
le norme vigenti che riservano tre canali alla sola
sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 9 del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi, di
cui all’allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo 2000,
n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti
digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre
2006, le disposizioni relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente
articolo trovano applicazione nel rispetto dei
princìpi stabiliti dall’articolo 25.
Art. 24. (Disciplina
della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo
della diffusione radiofonica in tecnica digitale,
adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le
associazioni maggiormente rappresentative delle
imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del
sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo
attraverso la previsione di un’ampia offerta di
programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra
diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per
la presentazione delle domande e per il rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di
semplificazione. I predetti titoli abilitativi
potranno permettere la diffusione nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della vigente
concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse
risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio
finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle
risorse radioelettriche in relazione alla tipologia
del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della
diffusione radiofonica digitale anche in riferimento
al ruolo della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi
radiofonici.
2. Al fine di agevolare il
passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle comunicazioni
può stabilire un programma con cui sono individuate
specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il
passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB)
si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo
23.
4. All’articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente
o attraverso più soggetti tra loro collegati o
controllati, può irradiare il segnale fino ad una
copertura massima di quindici milioni di abitanti».
Art. 25. (Accelerazione e
agevolazione della conversione alla trasmissione in
tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del
pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003,
reti televisive digitali terrestri, con un’offerta
di programmi in chiaro accessibili mediante decoder
o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo,
avvalendosi anche della riserva di blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare
almeno due blocchi di diffusione su frequenze
terrestri con una copertura del territorio nazionale
che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della
popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento
della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge
un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare
contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in
atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove
reti digitali terrestri che non deve comunque essere
inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder
a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico su tali
reti anche di programmi diversi da quelli diffusi
dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal
completamento dell’accertamento di cui al comma 3, l’Autorità
invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell’accertamento
effettuato. Ove l’Autorità accerti che non si siano
verificate le predette condizioni, adotta i
provvedimenti indicati dal comma 7 dell’articolo 2
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di
cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni, individua uno o più bacini di
diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni
situati in aree con difficoltà di ricezione del
segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º
gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
6. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale la società
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di
tre programmi televisivi in tecnica analogica in
chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di
tre programmi televisivi in tecnica digitale in
chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale, in particolare ripartendo in modo
equilibrato, anche valutando la proporzione degli
abbonati, l’ideazione, la realizzazione e la
produzione di programmi con diffusione in ambito
nazionale tra i centri di produzione e le sedi
regionali esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale devono inoltre
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per
cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le
somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano singolarmente, per
fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della copertura finanziaria di
cui al comma 7 dell’articolo 21 della presente legge
conseguita anche mediante cessione dei relativi
crediti futuri, gli incentivi all’acquisto e alla
locazione finanziaria necessari per favorire la
diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in
tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo
accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il
regolamento di cui al presente comma può essere
attuato ovvero modificato o integrato solo
successivamente alla riscossione dei proventi
derivanti dall’attuazione dell’articolo 21, comma
3, conseguita anche mediante cessione di crediti
futuri.
8. Ove, in base all’accertamento
svolto dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e
4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma
3, lettere a), b) e c), e fino alla
completa attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al
numero complessivo di programmi per ogni soggetto è
del 20 per cento ed è calcolato sul numero
complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di
calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per
cento della popolazione. Al fine del rispetto del
limite del 20 per cento non sono computati i programmi
che costituiscono la replica simultanea di programmi
irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al
comma 8 si applica solo ai soggetti i quali
trasmettono in tecnica digitale programmi che
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo i
programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della riserva di blocchi di diffusione prevista dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, non concorrono al raggiungimento del
limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi
delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al
conseguente effettivo ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo nel settore televisivo
previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di
validità delle concessioni e delle autorizzazioni per
le trasmissioni in tecnica analogica in ambito
nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8,
e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle
comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati,
fino alla scadenza del termine previsto dalla legge
per la conversione definitiva delle trasmissioni in
tecnica digitale; tale domanda può essere presentata
entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e,
se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica
digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 23, fino alla completa attuazione del
piano di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale, non appena le imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad
almeno il 20 per cento della effettiva copertura in
tecnica analogica potranno presentare domanda per
ottenere la licenza di operatore in ambito locale.
Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in
ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti
alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo
35 della deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni,
impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque
anni dal conseguimento della licenza un importo non
inferiore ad un milione di euro per bacino di
diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in
ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a
500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di
estensione inferiore a quello regionale e a 250.000
euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per
ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai
fini dell’impegno suddetto sono comunque considerati
gli importi per gli investimenti operati ai sensi
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la
sperimentazione delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva
delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all’articolo
5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi
il regime della licenza individuale per l’attività
di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la
riconversione delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
ministri per la diffusione dei programmi all’estero,
anche con riferimento alla diffusione in onde medie e
corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, lettera b),
sono soppresse le parole: «ad onde corte per l’estero,
ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 1132, e del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse
le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla
fine del comma.
Art. 26. (Disposizioni particolari per la
regione autonoma Valle d’Aosta e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei
princìpi fondamentali previsti dalla presente legge,
la regione autonoma Valle d’Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge nell’ambito delle
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V
della parte seconda della Costituzione per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.
Art. 27. (Sanatoria di
impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare
tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in
vigore della presente legge da almeno dieci anni,
ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi
dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto
destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza
connesso all’impianto principale regolarmente
censito e munito di concessione, ancorché oggetto di
provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti
di concessione ai sensi della citata legge n. 223
del 1990 e non siano in contrasto con le norme
urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati,
corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la
finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri
impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di
provincia o comunque città con popolazione superiore
a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza
massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone
disagiate di montagna ad una quota superiore a 750
metri sul livello del mare.
Art. 28. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad
esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e
quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e
V, che restano in vigore in quanto compatibili con la
presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo
20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo
periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad
esclusione dell’articolo 3 e dell’articolo 5,
salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20
della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai
primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e
articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29. (Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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