Titolo I
Del Servizio Pubblico di diffusione radiofonica e
televisiva.
Art. 1.
La diffusione circolare di
programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale,
via filo e di programmi televisivi via etere, o, su
scala nazionale via cavo e con qualsiasi altro mezzo
costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della
costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a
carattere di preminente interesse generale in quanto
volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e
concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese
in conformità ai principi sanciti dalla costituzione.
Il servizio e' pertanto riservato allo stato.
La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle
diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel
rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione,
sono principi fondamentali della disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Ai fini della attuazione delle finalità di cui al
primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
la determinazione dell'indirizzo generale e
l'esercizio della vigilanza dei servizi
radiotelevisivi competono alla commissione prevista
dal decreto legislativo del capo provvisorio dello
stato 3 aprile 1947, n.428. Sono soppressi gli
articoli 8, 9,10,11,12,13 e 14 del decreto legislativo
del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947,
n.428,e la legge 23 agosto 1949, n.681.
Detta commissione assume la denominazione di
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa e' composta di quaranta membri designati
pariteticamente dai presidenti delle due camere del
Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi
parlamentari.
La commissione elabora un proprio regolamento interno
che sarà emanato di concerto dai presidenti delle due
Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di
presidenza. detto regolamento stabilisce le modalità
per il funzionamento della commissione stessa e la sua
articolazione in sottocommissioni per l'adempimento
dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette
sottocommissioni permanenti è competente per l'esame
delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito
dal successivo articolo 6.
Art. 2
La riserva del servizio allo stato,
di cui all'articolo 1 ,comprende:
l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti
destinati alla diffusione circolare radiofonica e
televisiva, fatta eccezione per gli impianti
ripetitori privati via etere di programmi televisivi e
radiofonici stranieri e nazionali, la cui
installazione e utilizzazione sono regolate dal Titolo
III della presente legge;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di
programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che
all'estero.
Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione
sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per
le ipotesi previste dal Titolo
II della presente legge.
Art. 3
Il Governo può provvedere al
servizio pubblico della radio e della televisione con
qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione
ad una società per azioni a totale partecipazione
pubblica sentita la commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla
concessionaria della qualità di società di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice
civile .
Art.4
la Commissione Parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 1, per la
predisposizione dei programmi e per la loro
equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;
controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la
loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze della
organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo
e decide sui ricorsi presentati contro le
deliberazioni adottate dalla sottocommissione
parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle
richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di tribuna
politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e
tribuna stampa;
indica i criteri generali per la formazione dei piani
annuali e pluriennali di spesa e di investimento
facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di
concessione;
approva i piani di massima della programmazione
annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;
riceve dal consiglio di amministrazione della società
concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e
ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali
formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del
consumatore e la compatibilità delle esigenze delle
attività produttive con la finalità di pubblico
interesse e le responsabilità del servizio pubblico
radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti
specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e
televisivi, accertando i dati di ascolto e di
gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al parlamento sulle
attività e sui programmi della commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della
società concessionaria secondo le modalità previste
dall' articolo 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla
legge.
La commissione trasmette i propri atti per gli
adempimenti dovuti alle presidenze dei due rami del
Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, ai consigli regionali e al
consiglio di amministrazione della società
concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può
invitare il presidente, gli amministratori, il
direttore generale e i dirigenti della società
concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti
parlamentari ,quanti altri ritenga utile; può,
altresì, chiedere alla concessionaria la
effettuazione di indagini e studi e la comunicazione
di documenti.
Art. 5
Ogni consiglio regionale elegge,
con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da
eleggere, un comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi
durano in carica tre anni e il loro mandato e'
gratuito.
La carica di membro del comitato regionale
radiotelevisivo e' incompatibile con quella di
consigliere regionale, di dipendente della società
concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi
di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.
Il comitato regionale e' organo di consulenza della
regione in materia radiotelevisiva;
formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi
destinati alla diffusione regionale.
Formula altresì proposte da presentare al consiglio
di amministrazione della società concessionaria in
merito a programmazioni regionali che possono essere
trasmesse in reti nazionali.
Il comitato regionale regola l'accesso alle
trasmissioni regionali, secondo le norme della
commissione parlamentare.
Art. 6
Sono riservati dalla società
concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non
inferiori al 5 per cento del totale delle ore di
programmazione televisiva e al 3 per cento del totale
delle ore di programmazione radiofonica, distintamente
per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai
partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle
organizzazioni associative delle autonomie locali, ai
sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai
movimenti politici, agli enti e alle associazioni
politiche e culturali, alle associazioni nazionali del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai
gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano
organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna
della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso,
costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare,
procede trimestralmente, sulla base delle norme
stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle
richieste di accesso, delibera su di esse, determina
il tempo di trasmissione complessivamente riservato
allo accesso ai programmi nazionali e locali, provvede
alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti
ammessi.
Le norme emanate dalla Commissione Parlamentare devono
ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle
opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed
informativo delle proposte degli interessati;
c) alle esigenze di varietà della programmazione.
La sottocommissione stabilisce le modalità di
programmazione, sentita la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso
ricorso da parte del richiedente alla commissione
parlamentare in seduta plenaria. i soggetti
interessati devono designare la persona responsabile,
agli effetti civili e penali, del programma da
ammettere alla trasmissione e comunicare alla
sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto
del programma stesso.
I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera
manifestazione del loro pensiero, osservare i principi
dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in
particolare quelli relativi alla tutela della dignità
della persona nonché della lealtà e della
correttezza del dialogo democratico e astenersi da
qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
I soggetti che fruiscono dell'accesso,
nell'organizzare il proprio programma in modo
autonomo, possono avvalersi della collaborazione
tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed
entro limiti fissati dalla Commissione Parlamentare
per soddisfare esigenze minime di base.
Art. 7
Ai telegiornali ed ai giornali
radio si applicano le norme sulla registrazione dei
giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6
della legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei
telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali
o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il
diritto di chiedere che sia trasmessa apposita
rettifica.
La richiesta deve essere presentata al direttore della
rete radiofonica o televisiva o al direttore del
telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi
la trasmissione da rettificare si e' verificata.
Il direttore competente e' tenuto a disporre che la
rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la
rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar
luogo a responsabilità penale.
Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche
vengono effettuate nell'ambito di apposite
trasmissioni.
Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n.47.
Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo
21 della stessa legge.
La trasmissione della rettifica non esclude le
responsabilità penali e civili nelle quali si sia
già incorsi.
Art. 8
Il consiglio di amministrazione
della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui:
sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla
commissione parlamentare con la maggioranza di tre
quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla
base delle designazioni effettuate dai consigli
regionali.
Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre
nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza
del consiglio di amministrazione e, nella prima
attuazione della presente legge, entro quindici giorni
dalla sua entrata in vigore.
Trascorsi i termini la commissione procede sulla base
delle designazioni pervenute.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre
anni.
Il consiglio di amministrazione della società
concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi
componenti, e il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o
più vice presidenti tra i suoi componenti.
Al consiglio di amministrazione spetta la gestione
della società, salve le materie riservate per legge
alla assemblea sociale.
Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione
del piano annuale di massima approvato dalla
commissione parlamentare, lo schema dei programmi da
svolgere nel trimestre successivo;
esamina periodicamente le proposte allo studio per la
futura programmazione; verifica periodicamente i
programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza
alle direttive ed agli schemi approvati;
trasmette alla commissione parlamentare periodiche
relazioni sui programmi trasmessi.
Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri
generali formulati dalla Commissione Parlamentare,
provvede alla definizione del preventivo annuo globale
delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi
membri, provvede all'assegnazione annuale degli
stanziamenti per le attività dei vari settori, alla
determinazione del piano annuale di massima della
programmazione e degli investimenti e alle modifiche
generali dell'organizzazione.
Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai
trasferimenti, alle promozioni del personale con
qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme
generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei
giornalisti e per le collaborazioni che abbiano
carattere continuativo.
Art. 9
La carica di componente del
consiglio di amministrazione e' incompatibile con
l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e
con la titolarità di rapporti di interesse o di
lavoro con imprese o società, pubbliche o private,
interessate all'esercizio della radio e della
televisione e concorrenti della concessionaria.
Art. 10
Il presidente ha la rappresentanza
legale della società, presiede il consiglio di
amministrazione al quale risponde, esercita la
sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale
ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per
l'attuazione degli indirizzi della commissione
parlamentare.
Art. 11
Il direttore generale e'
responsabile dello svolgimento del servizio
radiotelevisivo nei confronti del consiglio di
amministrazione, in attuazione delle delibere del
consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla
Commissione Parlamentare.
A tal fine presiede alla organizzazione e
all'attività della azienda;
partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
Art. 12
Il consiglio di amministrazione e
il direttore generale decadono quando in un esercizio
finanziario il totale delle spese superi di oltre il
10 per cento il totale delle entrate previste.
l'aumento della indennità di contingenza eccedente la
quota prevista nel bilancio di previsione non e'
calcolata a questi fini.
Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un
esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il
totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il
totale delle entrate previste per l'esercizio stesso,
riferisce entro quindici giorni alla commissione
parlamentare che, accertato il superamento del limite
del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni
di cui al precedente comma.
In questo caso la commissione parlamentare nomina a
maggioranza di due terzi dei componenti un collegio
commissariale di cinque membri di cui due designati
dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con
funzioni di presi-
dente.
Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.
Il consiglio di amministrazione segnala
tempestivamente al Governo, alla commissione
parlamentare e al collegio sindacale, per gli
opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le
possibilità di aumento dei costi, derivanti da
ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che
possono determinare la situazione di cui al presente
articolo.
Art. 13
L'atto di concessione deve
impegnare la società concessionaria ad organizzarsi
in modi idonei per:
assicurare il rispetto dei principi fondamentali
sanciti dall'articolo 1 della presente legge;
garantire la priorità dell'attività di produzione
dei settori dei programmi e dell'informazione, anche
con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive
aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la
importanza e la molteplicità delle opinioni, anche
attraverso un decentramento ideativo e produttivo
della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la
realtà del paese e in particolare con le
organizzazioni più rappresentative dei lavoratori,
dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le
forze della cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di
informazione siano tenuti all'imparzialità e che i
giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei
programmi radiotelevisivi siano posti in grado di
adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi
della professionalità.
Il consiglio di amministrazione, non appena in
funzione, e' impegnato ad esaminare le proposte
riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di
assicurare funzionalità, efficienza, conduzione
unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di
quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare
su di esse.
L'ideazione e la realizzazione della programmazione
televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi
giornalistici di cui al successivo settimo comma,
vengono organizzate da direzioni di rete. ciascuna
direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di
personale organizzativo e amministrativo.
Le direzioni di rete sono articolate in strutture di
programmazione, per ciascuna delle quali viene
stabilito un numero di collocazioni orarie e i
relativi stanziamenti e mezzi tecnici.
Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e
messa in onda dei programmi i direttore di rete sono
alle dirette dipendenze del direttore generale.
Delle proposte allo studio per i programmi,
dell'andamento delle produzioni e della messa in onda
e' responsabile il direttore di rete che ne concorda i
vari momenti di sviluppo e di attuazione con la
direzione generale.
Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di
produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai
vari settori produttivi ai direttori di rete, che li
rielaborano in una proposta alla direzione generale.
Il direttore generale coordina le varie proposte
presentando un programma organico al consiglio di
amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani
di produzione e di trasmissione approvati, determina
gli stanziamenti per ciascuna direzione.
I piani di trasmissione annuali, approvati dal
consiglio di amministrazione, vengono successivamente
presentati alla Commissione Parlamentare.
I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono
forniti in televisione da due telegiornali ed in radio
da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei
quali e' responsabile di fronte al direttore generale
particolarmente della impostazione informativa e
politica, della realizzazione e messa in onda delle
trasmissioni.
Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed
educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro
di un collegamento con esperienze didattiche a livello
locale e regionale, realizzate nell'ambito delle
competenze di legge, e' istituito il dipartimento
radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed
educative per adulti, il direttore del quale e'
responsabile di fronte al direttore generale.
Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle
direzioni di supporto.
I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi
giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono,
indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze
del direttore generale.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle
reti televisive.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle
reti radiofoniche.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle
direzioni di supporto.
Per consentire un adeguato apporto di contributi
regionali ed interregionali alla programmazione viene
avviato a realizzazione un decentramento ideativo e
produttivo che potenzi e sviluppi le strutture
periferiche della concessionaria, anche attraverso un
piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una
redistribuzione di personale e di mezzi.
Il consiglio di amministrazione periodicamente
stabilisce le percentuali dei programmi relative alle
singole reti, che devono essere realizzati in sede
regionale o interregionale e predispone le strutture
produttive ed operative necessarie a tal fine.
La conservazione e la diffusione (attraverso
specifiche attività editoriale, libraria,
discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle
produzioni artistiche e culturali della concessionaria
e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in
genere, le attività commerciali, sono effettuate
direttamente o a mezzo di società collegate di totale
o prevalente proprietà della concessionaria stessa.
Art. 14
L'atto di concessione, comprensivo
di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo
stato e sono riportati nello articolo 2, deve avere
validità per sei anni, e' rinnovabile per un periodo
non superiore e prevede tra l'altro sulla base del
preventivo annuo globale delle entrate della società
concessionaria o delle entrate che ad essa
eventualmente conceda con la legge lo stato:
I tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni
televisive a colori su parere del C.I.P.E. ;
la prosecuzione dell'estensione delle reti
radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di
tutti i suoi programmi possibilmente all'intero
territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico,
anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
province, le comunità montane o appositi consorzi
degli enti locali;
la ristrutturazione delle reti e degli impianti al
fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;
la costruzione di una terza rete televisiva;
la realizzazione graduale di altri impianti
radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle
disponibilità consentite dalle frequenze assegnate
all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi
di radiodiffusione;
la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema
di trasmissioni televisive.
I relativi piani tecnico- finanziari sono soggetti
all'autorizzazione ed al controllo dei competenti
organi ministeriali secondo le norme vigenti.
Art. 15
Il fabbisogno finanziario per una
efficiente ed economica gestione dei servizi di cui
all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento
alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246,
convertito nella legge 4 giugno 1938,n.880,e
successive modificazioni, nonché con i proventi
derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e
con le altre entrate consentite dalla legge.
Il canone di abbonamento e la tassa di concessione
governativa, di cui al n.125 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.641 ,sono dovuti anche dai detentori di
apparecchi atti o adattabili alla ricezione di
trasmissioni sonore o televisive via cavo o
provenienti dall'estero.
La misura dei canoni e' determinata secondo le norme
dell'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347 .
Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura
dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la
misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai
detentori di apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di programmi televisivi a colori e dai
detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su
scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.
Con effetto dall'1 gennaio 1975 il canone per
autoradio resta fissato nella misura prevista dal
decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella
gazzetta ufficiale della Repubblica n.340 del 31
dicembre 1974.
Per i canoni eventualmente già versati in misura
inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.
Art.16
La riscossione dei canoni di
abbonamento ordinari alle radioaudizioni e alla
televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi
restano regolati dalle vigenti disposizioni.
Nella misura dei canoni di abbonamento non sono
comprese dall'1 gennaio 1975 le tasse postali di
versamento e di affrancatura per il recapito a
domicilio del libretto personale di iscrizione.
La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo
stato e' stabilita dalla convenzione di cui al
successivo articolo 46.
Art. 17
Il termine di disdetta
dell'abbonamento di cui allo articolo 10 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n.880, e' fissato al 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 18
La società concessionaria deve
adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del
servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento
dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti.
A tal fine la società stessa può richiedere alla
amministrazione finanziaria i necessari dati.
L'automobile club d'Italia e' tenuto a dare
comunicazione alla società concessionaria dei dati
riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative
alle utenze per autoradio e per autotelevisori.
Art. 19
La società concessionaria, oltre
che alla gestione dei servizi in concessione, e'
tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le
reti trasmittenti televisive nelle zone di confine
bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere
programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare
la ristrutturazione ed assumere la gestione degli
impianti di terzi eventualmente ad essa affidati,
esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della presidenza del consiglio dei ministri,
sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri paesi per la diffusione e la
conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad
onde corte per l'estero, ai sensi del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n.1132 ,e del decreto del
presidente della repubblica 5 agosto 1962, n.1703 ;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e latina per la provincia
di Bolzano ,in lingua francese per la regione autonoma
valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 20
I corrispettivi dovuti alla
società per gli adempimenti di cui al precedente
articolo sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati
mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello stato entro novanta
giorni dalla stipula della convenzione di cui al
successivo articolo 46 mentre le trasmissioni
radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono
regolate secondo le modalità e le condizioni previste
dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1132 , e dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1962,n.1703 .
Per gli adempimenti di cui al punto c), le
trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di
Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva
da stipularsi con le competenti amministrazioni dello
stato entro lo stesso termine di cui al precedente
comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da
radio Trieste sono regolate secondo le modalità
previste dalla legge 14 aprile 1956, n.308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede
di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre
1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710
milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla
legge 14 aprile 1956, n.308 , in considerazione
dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni
con l'inclusione nei programmi dell'ora della Venezia
Giulia , viene elevata a lire 250 milioni l'anno,
oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal
1968 e può essere soggetta a revisione triennale su
richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo
dall'1 gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione
autonoma valle d'Aosta e per le trasmissioni
televisive in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e' regolato con apposite
convenzioni con le competenti amministrazioni dello
Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del ministero
del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al
capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974,
resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli
oneri di cui al precedente quinto comma nonché a
quello di cui al sesto comma per il periodo
1968-1972.all'onere derivante dall'applicazione dello
stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972,
si provvede a carico dello stanziamento del capitolo
2549 dello stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti
commi, si provvede con utilizzo dei proventi del
canone dovuto dalla concessionaria allo stato e da
determinare, ai sensi del precedente articolo
16, con la convenzione di cui al successivo
articolo 46.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello stato
richiedenti concordano, attraverso apposite
convenzioni, con la società concessionaria le
modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi
rimborsi, sentito il parere obbligatorio della
commissione parlamentare.
Art. 21
La pubblicità è ammessa nel
servizio radiotelevisivo come fonte di proventi
accessoria.
Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi
generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti
dalla commissione parlamentare ai sensi dell'articolo
4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori
dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
La durata complessiva dei programmi pubblicitari non
può superare il 5 per cento della durata delle
trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
Entro il mese di luglio di ogni anno, la commissione
parlamentare, sentita la commissione paritetica,
istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e
scientifica con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite
massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi
della concessionaria per l'anno successivo.
A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti
dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in
radiotelevisione relativi al-l'anno precedente e
all'andamento dell'anno in corso.
Le variazioni percentuali relative a tale andamento
costituiscono la base per definire il limite massimo
degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno
successivo, in modo da garantire un equilibrato
sviluppo dei due mezzi.
Art. 22
La società concessionaria e'
tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni
ufficiali del Presidente della Repubblica, dei
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale,
su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere
e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della
provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta
del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto
immediato.
In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea
comunicazione alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art. 23
Il controllo della gestione sociale
e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti
del codice civile ,da un collegio sindacale composto
da cinque sindaci effettivi e da due sindaci
supplenti.
Il collegio e' composto:
da due componenti effettivi e un supplente designati
dalla commissione parlamentare a maggioranza dei tre
quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
da tre componenti effettivi e un supplente eletti
dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa
le indennità spettanti ai componenti il collegio.
Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla
legge.
Titolo II
Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via
cavo
Art. 24
L'installazione e l'esercizio delle
reti e degli impianti di diffusione sonora e/o
televisiva monocanali via cavo e la distribuzione,
attraverso di essi, di programmi sono ammessi
relativamente al territorio di un singolo comune o
relativamente ad aree geografiche, definite
preventivamente dalla regione, comprendenti più
comuni contigui aventi complessivamente una
popolazione non superiore a 150.000 abitanti.
Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in
base a criteri preventivamente determinati con legge
regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di
allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta
sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo
delle utenze consentite.
Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze
e può essere utilizzata per diffondere programmi solo
di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai
successivi articoli 26 e 30.
Art. 25
Chiunque, ai sensi dell'articolo 24
, intenda installare ed esercitare reti e impianti
locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e
distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati
nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al
ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla
regione competente per territorio.
Art. 26
Spetta al Ministro per le Poste e
le Telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per
l'installazione e l'esercizio delle reti e degli
impianti, in conformità alle disposizioni previste
dalla presente legge.
L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche
o nazionalità italiana se si tratta di persone
giuridiche;
si può prescindere da tali requisiti per i soggetti
di stati membri della C.E.E., a condizione di
reciprocità;
godimento dei diritti civili e politici da parte del
richiedente.
Possono ottenere la autorizzazione oltre ai soggetti
di cui al comma precedente anche le associazioni non
riconosciute e i comitati.
Gli amministratori e i sindaci nonché i
rappresentanti delle associazioni non riconosciute e
dei comitati devono possedere i requisiti indicati al
comma precedente.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni,
sentito il parere della commissione parlamentare,
emana il regolamento della presente legge entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore di
essa.
Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche
degli impianti e delle reti nonché le modalità per
la loro installazione.
Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per
la sospensione della autorizzazione e la cessione
temporanea della rete e degli impianti agli organi
dello Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni,
a seguito di calamita' o di gravi necessita'
pubbliche.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di
fallimento del titolare, in caso di trasferimento
della rete a terzi, non autorizzato previamente dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,
ovvero, per le persone giuridiche, in caso di
scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di
decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo
30.
Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre,
nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il
rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti
stabiliti dallo articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute
irregolarità nell'esercizio delle reti e degli
impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi
dall'Autorità Governativa a norma di legge, o ne
ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni, le caratteristiche
tecniche degli impianti.
La decadenza e' disposta dal Ministro per le Poste e
le Telecomunicazioni ed e' preceduta da diffida nei
casi di cui ai precedenti numeri 2),3) e 4).
Art. 27
L'amministrazione può procedere
alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in
qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo
di riscontrare la rispondenza degli impianti alle
prescrizioni tecniche.
L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso,
al titolare dell'autorizzazione di spostare gli
impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano
preminenti interessi pubblici, in conformità a parere
espresso dal Consiglio Superiore Tecnico delle
Telecomunicazioni del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni.
Art. 28
Il titolare dell'autorizzazione di
cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi
previsti dalla presente legge e dal relativo
regolamento, e' tenuto:
a) a completare l'installazione e l'attivazione della
rete e degli impianti, in conformità al progetto
esecutivo presentato in allegato alla domanda di
autorizzazione, entro la data e con la progressione
riportate nella autorizzazione medesima, salvo
giustificato motivo;
b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei
residenti nella zona definita dal secondo comma
dell'articolo 24.
Art. 29
Le misure dei canoni dovuti dagli
utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali
sono stabilite dal Comitato Interministeriale dei
Prezzi.
Art. 30
La regione, nella quale e' compreso
il territorio nel cui ambito sono installati gli
impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione
di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo
locale autorizzata ai sensi dell'articolo
26.
L' autorizzazione puo' essere rilasciata a soggetto
diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26.
L' autorizzazione decade in caso di morte o di
fallimento del titolare e in caso di decadenza
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le
Poste e le Telecomunicazioni ai sensi dell'articolo
26.
Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella
decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il
rilascio dell'autorizzazione;
2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente
i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi
pubblicitari;
3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di
cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b)
e c).
Nel concedere l'autorizzazione la regione deve
assicurare il rispetto delle seguenti norme:
a) il limite massimo di durata complessiva dei
messaggi pubblicitari, che devono essere riservati
alla pubblicità locale, non può superare il cinque
per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i
tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi
nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6
minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione
contemporanea con altre reti, anche estere;
c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di
ciascun canale, la quota parte composta da programmi
acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare
quella composta da programmi prodotti in proprio.
Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione
di immagini fisse.
Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al
presente articolo non sostituiscono le altre
autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti
disposizioni legislative.
Art. 31
Per le trasmissioni dei programmi
si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3,5,6,9,13,14,15 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n.47.
Art. 32
Le autorizzazioni di cui agli
articoli 26
e 30
sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci
anni e possono essere rinnovate.
Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia
titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente,
del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e
della Regione.
Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da
parte del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni o della regione, entro il termine di
tre mesi, il consenso si intende accordato.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di
consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni
devono essere partecipati immediatamente dal Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni alle regioni
interessate e viceversa.
Art. 33
L'autorizzazione di cui
all'articolo 26 e' soggetta alla tassa sulle
concessioni governative nella misura e nei modi
indicati nella tariffa annessa al decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.641,
come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n.126 della tariffa approvata con decreto
del presidente della repubblica 26 ottobre 1972,n.641
, e' aggiunta la seguente:
(parte di testo non memorizzata)
Art. 34
Il direttore responsabile dei
programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e
televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli
articoli 26
e 30
della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza
ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche
richieste dai soggetti interessati, purché non
abbiano contenuto che possa dar luogo a
responsabilità penale.
In caso di mancato adempimento si osservano in quanto
applicabili le disposizioni del primo e del penultimo
comma dello articolo 7, fermo restando quanto previsto
all'ultimo comma dello stesso articolo.
Art. 35
I titolare degli impianti di cui
all'articolo 24 , già installati sul territorio
nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata
dalle caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti
suddetti e' consentito sino al rilascio
dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata
nei termini la domanda di cui al precedente comma.
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai
requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento,
l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
assegna un termine di sei mesi entro il quale
l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni dispone la
disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.
Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali
non sia stata presentata domanda entro i termini di
cui al primo comma.
Art. 36
Le sanzioni previste dall'articolo
195 del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n.156, modificato dall'articolo 45 della
presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o
esercita una rete televisiva via cavo e diffonde
attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le
autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della
presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete
televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa
programmi con modalità e caratteristiche diverse da
quelle indicate nelle autorizzazioni.
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il
preventivo assenso della amministrazione, modifichi la
rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a
chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti
pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri
ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello
autorizzato.
Art. 37
Non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dalla presente legge la
installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai
precedenti articoli, che colleghino non più di 50
utenti, effettuati senza scopo di lucro.
Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la
distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non
può essere richiesto alcun canone.
E' altresì vietata la diffusione di programmi di
pubblicità commerciale.
Chiunque intenda installare ed esercitare gli
impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione al Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni ed alla Regione.
Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e
l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o
privata di telecomunicazione.
Si applicano le norme di cui all'articolo 31.
Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista
dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed
esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del
decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973,
n.156,cosi' come sostituito dall'articolo 45 della
presente legge.
Titolo III
Degli impianti ripetitori via etere privati di
programmi sonori e televisivi esteri e nazionali
Art. 38
L'installazione e l'esercizio di
impianti ripetitori destinati esclusivamente alla
ricezione ed alla contemporanea ed integrale
diffusione via etere nel territorio nazionale dei
normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli
organismi esteri esercenti i servizi pubblici di
radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché, dagli
altri organismi regolarmente autorizzati in base alle
leggi vigenti nei rispettivi paesi che non risultino
costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel
territorio italiano, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i
sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle
esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e
del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione
della frequenza di funzionamento degli impianti.
Tali impianti comunque non debbono interferire con le
reti del servizio pubblico nazionale di
radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi
di telecomunicazione.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni, previo parere
favorevole dei Ministeri degli Affari Esteri,
dell'Interno e della Difesa.
Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme
tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo
26.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto
tecnico dell'impianto.
Art. 39
L'autorizzazione di cui al
precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al
ricorrere dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di
persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del
richiedente;
sede principale dell'attività situata nel territorio
nazionale se si tratta di società o persone
giuridiche;
appartenenza a stati membri della Comunità Economica
Europea che pratichino il trattamento di reciprocità,
se si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta
e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico
italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni,
nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella
decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute
irregolarità;
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi
dall'autorità governativa a norma di legge o ne
ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente Titolo
III le modalità tecniche per il rilascio
dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento
di cui all'articolo 26.
Art. 40
L'autorizzazione di cui
all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai
programmi esteri tutte le parti aventi, sotto
qualsiasi forma, carattere pubblicitario.
In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel
comma precedente, il titolare degli impianti
ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via
amministrativa, con provvedimento del ministro per le
poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene
revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui
all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n.156,come risulta
modificato dall'articolo 45 della presente legge.
Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione
di programmi diversi da quelli per i quali e' stata
specificamente rilasciata l'autorizzazione o di
impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di
cui all'articolo 38.
Art. 41
Il Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento,
la modifica senza indennizzo delle caratteristiche
tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario
per evitare interferenze al servizio pubblico
nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi
pubblici di telecomunicazione.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della
presente legge sono rilasciate per un periodo di
cinque anni e possono essere rinnovate.
Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni
previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono
soggette alle tasse sulle concessioni governative
nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa
al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre
1972, n.641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n.125 della tariffa approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.641, e' aggiunta la seguente:
(omissis)
Art. 42
Il titolare dell'autorizzazione, di
cui all'articolo 38, e' responsabile delle
trasmissioni effettuate.
Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in
dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio
dell'impianto, come pure in dipendenza delle
trasmissioni effettuate.
Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti
della legge 22 aprile 1941, n.633 ,e della legge 22
novembre 1973, n.866.
Art. 43
L'installazione e l'esercizio di
impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente
alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed
integrale dei programmi televisivi della
concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
Gli impianti devono essere conformi alle norme
tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo
26 e devono essere compatibili con gli esistenti
servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di
telecomunicazione.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto
tecnico dell'impianto.
I requisiti cui la autorizzazione e' subordinata e le
cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo
39.
Si applica, altresì, per gli impianti di cui al
presente articolo, il disposto dello articolo 41, ad
eccezione del terzo comma.
Il titolare degli impianti risponde dei danni nei
confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione
e dell'esercizio degli impianti stessi.
La autorizzazione e' revocata, senza indennizzo,
quando la zona viene servita da impianti delle reti
televisive nazionali.
Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi
da quelli indicati nel presente articolo, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.156, come risulta modificato dall'articolo 46 della
presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.
Art 44
I titolari degli impianti di cui
agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio
nazionale devono presentare, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
all'articolo 26 della presente legge, domanda di
autorizzazione corredata dalle indicazioni delle
caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti
suddetti e' consentito fino al rilascio della
autorizzazione, a condizione che sia stata presentata
nei termini la domanda di cui al precedente comma, non
vengano modificate le caratteristiche tecniche
operative degli impianti e, per i ripetitori di cui
allo articolo 38,che non siano diffusi messaggi
pubblicitari esteri o nazionali.
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai
requisiti stabiliti dalla presente legge e dal
regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione
non può essere rilasciata ed il Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni diffida il titolare ad
adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali
senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la
disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.
Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia
stata presentata la domanda nel termine di cui al
primo comma.
Titolo IV
Modifiche agli articoli 1,183 e 195 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973,
n.156.
Art. 45
Gli articoli 1,183 e 195 del testo
unico in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n.156,sono
sostituiti dai seguenti:
Art.1 - (esclusività dei servizi postali e delle
telecomunicazioni).
Appartengono in esclusiva allo stato nei limiti
previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della
corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati
nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e
l'esercizio di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e
televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva
via cavo.
Art.183 - (esecuzione ed esercizio di impianti di
telecomunicazioni - esclusività - eccezioni -
assegnazione di radiofrequenze).
Nessuno può eseguire od esercitare impianti di
telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa
concessione o,
per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo
1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per
suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per
collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di
più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero
nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprietà del privato con altra comune,
purché non connessi alle reti di telecomunicazione
destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
proprietario si considerano contigui anche se
separati, purché collegati da opere permanenti di uso
esclusivo del proprietario, che consentano il
passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo
184, sono di competenza dell'amministrazione,
nell'ambito del regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze
radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la
notificazione al comitato internazionale di
registrazione delle frequenze dell'avvenuta
assegnazione.
Art.195 - (impianto od esercizio di
telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione -
sanzioni).
Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto
di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la
relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al
secondo comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato punibile con pena piu'
grave:
1) con l'ammenda da l.100.000 a l.1.000.000 se il
fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da
l.200.000 a l.2.000.000 se il fatto riguarda impianti
radioelettrici o televisivi via cavo.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di
chiunque installa od esercita un impianto ripetitore
via etere di programmi sonori e televisivi esteri o
nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari al doppio dei canoni
previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente
realizzati per il periodo di esercizio abusivo
accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad
un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone,
delle agevolazioni previste a favore di determinate
categorie di utenti.
Indipendentemente dall'azione penale,
l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a
spese del possessore, a suggellare o rimuovere
l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
apparecchi.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 46
Dall'1 dicembre 1974 e fino
all'entrata in vigore della nuova convenzione che
disciplina la concessione dei servizi di cui
all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la
convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni
aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla
data del 30 novembre 1974 dal decreto legge 30 aprile
1974, n.113,convertito nella legge 26 giugno 1974,
n.245, ad eccezione della condizione prevista nello
ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione
aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1972, n.782 (a partire dalle
attività pubblicitarie fino alla fine),che perde
effetto dal 23 gennaio 1975.
Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione
suddetta, la società Sipra può assumere nuovi
contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva
per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non
superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato
del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o
televisivi.
Il Ministro per le Partecipazioni Statali vigila
sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento
e, sentita la commissione prevista dallo articolo 21
della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti
necessari.
La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva,
sentita la commissione parlamentare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge debbono essere costituiti i nuovi
organi societari, previo adeguamento dello statuto
della società concessionaria.
Fino alla costituzione di tali organi rimangono in
carica gli attuali amministratori della
concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per
eventuali atti urgenti e dovuti.
Art. 47
Le azioni della società
concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione
circolare appartenenti a soggetti privati non aventi
titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge
sono trasferite di diritto all'istituto per la
ricostruzione industriale con effetto dall'1 dicembre
1974.
Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi
diritto secondo il valore risultante dall'ultimo
bilancio approvato alla data della pubblicazione della
presente legge.
Art. 48
Restano in vigore le disposizioni
vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che
non siano incompatibili con quelle della presente
legge, nonché quelle attributive di competenze, nella
stessa materia, alla Regione Trentino Alto Adige, alla
provincia di Trento e alla provincia di Bolzano,
contenute nel testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e nelle relative
norme di attuazione.
Art. 49
La presente legge
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
la presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1975
Leone - Moro - Orlando - Visentini - Gui - Bisaglia -
Colombo - Reale - Andreotti
visto il guardasigilli: Reale
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