Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Legge 14 aprile 1975, n. 103
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

GU n. 102 del 17/04/1975
Le norme in carattere barrato sono state abrogate dal DLGV 177/05 (Testo unico della radiotelevisione)

Titolo I
Del Servizio Pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

Art. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo stato.
La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.
Ai fini della attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla commissione prevista dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947, n.428. Sono soppressi gli articoli 8, 9,10,11,12,13 e 14 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947, n.428,e la legge 23 agosto 1949, n.681.
Detta commissione assume la denominazione di commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai presidenti delle due camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
La commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
 
Art. 2

La riserva del servizio allo stato, di cui all'articolo 1 ,comprende:
l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal Titolo III della presente legge;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.
Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal Titolo II della presente legge.
 
Art. 3

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile .
 
Art.4

la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;
controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze della organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa;
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;
riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al parlamento sulle attività e sui programmi della commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall' articolo 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
La commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari ,quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
 
Art. 5

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito.
La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.
Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva;
formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.
Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.
Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della commissione parlamentare.
 
Art. 6

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato allo accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi.
Le norme emanate dalla Commissione Parlamentare devono ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;
c) alle esigenze di varietà della programmazione.
La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla commissione parlamentare in seduta plenaria. i soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.
I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione Parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.
 
Art. 7

Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.
La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si e' verificata.
Il direttore competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.
Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.
Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47.
Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.
La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.
 
Art. 8

Il consiglio di amministrazione della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui:
sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali.
Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore.
Trascorsi i termini la commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.
Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.
Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo;
esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati;
trasmette alla commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.
Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione Parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione.
Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.
 
Art. 9

La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.
 
Art. 10

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare.
 
Art. 11

Il direttore generale e' responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione Parlamentare.
A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività della azienda;
partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.
 
Art. 12

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. l'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non e' calcolata a questi fini.
Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.
In questo caso la commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presi-
dente.
Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.
Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.
 
Art. 13

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:
assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;
garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.
Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, e' impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.
L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo.
Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici.
Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttore di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.
Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda e' responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale.
Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.
Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.
I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione Parlamentare.
I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali e' responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.
Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, e' istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale e' responsabile di fronte al direttore generale.
Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto.
I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.
Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi.
Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.
La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.
 
Art. 14

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo stato e sono riportati nello articolo 2, deve avere validità per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo stato:
I tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E. ;
la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;
la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;
la costruzione di una terza rete televisiva;
la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;
la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.
I relativi piani tecnico- finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.
 
Art. 15

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito nella legge 4 giugno 1938,n.880,e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.
Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n.125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641 ,sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.
La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347 .
Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.
Con effetto dall'1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica n.340 del 31 dicembre 1974.
Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.
 
Art.16

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinari alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.
Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dall'1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.
La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo stato e' stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.
 
Art. 17

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui allo articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
 
Art. 18

La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti.
A tal fine la società stessa può richiedere alla amministrazione finanziaria i necessari dati.
L'automobile club d'Italia e' tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.
 
Art. 19

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della presidenza del consiglio dei ministri, sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1132 ,e del decreto del presidente della repubblica 5 agosto 1962, n.1703 ;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e latina per la provincia di Bolzano ,in lingua francese per la regione autonoma valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
 
Art. 20

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1132 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962,n.1703 .
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n.308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n.308 , in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi dell'ora della Venezia Giulia , viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dall'1 gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972.all'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della commissione parlamentare.
 
Art. 21

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria.
Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
Entro il mese di luglio di ogni anno, la commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.
A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi al-l'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.
Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.
 
Art. 22

La società concessionaria e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato.
In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 
Art. 23

Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile ,da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
Il collegio e' composto:
da due componenti effettivi e un supplente designati dalla commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.
Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.
 
Titolo II
Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo

Art. 24

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.
Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.
Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.
 
Art. 25

Chiunque, ai sensi dell'articolo 24 , intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.
 
Art. 26

Spetta al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.
L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche;
si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
Possono ottenere la autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati.
Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.
Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.
Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dallo articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'Autorità Governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
La decadenza e' disposta dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ed e' preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2),3) e 4).
 
Art. 27

L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
 
Art. 28

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:
a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nella autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.
 
Art. 29

Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato Interministeriale dei Prezzi.
 
Art. 30

La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26.
L' autorizzazione puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.
L' autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.
Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).
Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il cinque per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;
c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.
Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.
Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.
 
Art. 31

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3,5,6,9,13,14,15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.47.
 
Art. 32

Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.
Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e della Regione.
Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.
 
Art. 33

L'autorizzazione di cui all'articolo 26 e' soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n.126 della tariffa approvata con decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972,n.641 , e' aggiunta la seguente:
(parte di testo non memorizzata)
 
Art. 34

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.
In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dello articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.
 
Art. 35

I titolare degli impianti di cui all'articolo 24 , già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.
Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.
 
Art. 36

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso della amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.
 
Art. 37

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro.
Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone.
E' altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.
Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed alla Regione.
Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione.
Si applicano le norme di cui all'articolo 31.
Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n.156,cosi' come sostituito dall'articolo 45 della presente legge.
 
Titolo III
Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali

Art. 38

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa.
Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
 
Art. 39

L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;
appartenenza a stati membri della Comunità Economica Europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente Titolo III le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.
 
Art. 40

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.
In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156,come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.
Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.
 
Art. 41

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate.
Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n.125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, e' aggiunta la seguente:
(omissis)
 
Art. 42

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, e' responsabile delle trasmissioni effettuate.
Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.
Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n.633 ,e della legge 22 novembre 1973, n.866.
 
Art. 43

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
I requisiti cui la autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.
Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dello articolo 41, ad eccezione del terzo comma.
Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.
La autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.
Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.
 
Art 44

I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito fino al rilascio della autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui allo articolo 38,che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.
Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.
 
Titolo IV
Modifiche agli articoli 1,183 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n.156.

Art. 45

Gli articoli 1,183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n.156,sono sostituiti dai seguenti:
Art.1 - (esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni).
Appartengono in esclusiva allo stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.
Art.183 - (esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - esclusività - eccezioni - assegnazione di radiofrequenze).
Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o,
per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.
Art.195 - (impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - sanzioni).
Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da l.100.000 a l.1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da l.200.000 a l.2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.
 
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Dall'1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto legge 30 aprile 1974, n.113,convertito nella legge 26 giugno 1974, n.245, ad eccezione della condizione prevista nello ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n.782 (a partire dalle attività pubblicitarie fino alla fine),che perde effetto dal 23 gennaio 1975.
Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi.
Il Ministro per le Partecipazioni Statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dallo articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.
La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva, sentita la commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.
Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.
 
Art. 47

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dall'1 dicembre 1974.
Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.
 
Art. 48

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla Regione Trentino Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e nelle relative norme di attuazione.
 
Art. 49

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 14 aprile 1975
Leone - Moro - Orlando - Visentini - Gui - Bisaglia - Colombo - Reale - Andreotti
visto il guardasigilli: Reale

18.01.08

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